Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 settembre 2020, n. 19062

Rapporto di lavoro, Trasferimento, Peggioramento delle
condizioni di salute, Lunga assenza per malattia, Esaurimento del periodo di
comporto, Richiesta di ferie, Sospensione del decorso del periodo di comporto
-Licenziamento per giusta causa, Illegittimità

 

Rilevato che

 

A.C., già reintegrata nel suo posto di lavoro dal
Tribunale di Melfi presso la s.r.l. Y. Europe Limited Italia, lamentò di essere
stata collocata non più presso la sede di Capua/Pastorano ma presso la lontana
sede di Melfi, con mansioni deteriori, ciò che peggiorò le sue condizioni di
salute costringendola ad una lunga assenza per malattia quasi sino
all’esaurimento del periodo di comporto (9.11.15), sicché chiedeva (in data
6.11.15) un periodo di ferie di 20 giorni, che la società le accordava per un
solo giorno (11.11.15) confermando quindi il detto trasferimento a Melfi, cui
essa si opponeva comunicando certificazione sanitaria.

La Y. le contestava disciplinarmente le assenze
ingiustificate dei giorni 20, 23, 24, 25, 26 novembre 2015, quindi in data
17.12.15 la licenziava per giusta causa.

La C. proponeva ricorso ex lege n.92/12 al Tribunale di Potenza che lo
respingeva con ordinanza 27.1.17.

Con sentenza n.61/18 il Tribunale di Potenza
respingeva il ricorso proposto dalla C. ex art. 1 co. 51 L. n. 92/12,
confermando l’ordinanza opposta, rilevando la consapevolezza da parte della lavoratrice
della ingiustificatezza delle plurime assenze.

Avverso tale sentenza interponeva appello la
lavoratrice; resisteva la s.r.l. Y.

Con sentenza depositata il 18.7.18, la Corte
d’appello di Potenza respingeva il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso
la C., affidato a sei motivi, cui resiste la società con controricorso, poi
illustrato con memoria.

 

Considerato che

 

Con primo motivo la C. denuncia la violazione e
falsa applicazione degli artt. 2110 e 2119 c.c., oltre che dell’art.173 del c.c.n.I. commercio,
deducendo di aver giustificato, con certificazione medica e di P.S., le sue
(ulteriori) assenze, v. Cass. n. 10086/18.

Il motivo è fondato posto che la C. chiese, in
prossimità dell’esaurirsi del periodo di comporto, un periodo di ferie (non
accordatole), trasmettendo peraltro un certificato medico, sicché le sue
assenze risultavano comunque giustificate.

2. Il mutamento del titolo dell’assenza, pure
lamentato dalla società, non rileva soverchiamente. Secondo il più recente
indirizzo di legittimità, dovendo ritenersi prevalente l’interesse del
lavoratore alla prosecuzione del rapporto, Cass. 11
maggio 2000, n. 6043, Cass. 17 febbraio 2000,
n. 1774; Cass. 26 ottobre 1999, n. 12031, Cass.
15 dicembre 2008 n. 29317, Cass. 3 marzo 2009
n. 5078, questi ha la facoltà di sostituire alla malattia la fruizione
delle ferie, maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del
periodo di comporto, gravando quindi sul datore di lavoro, cui è generalmente
riservato il diritto di scelta del tempo delle ferie, dimostrare – ove sia
stato investito di tale richiesta – di aver tenuto conto, nell’assumere la
relativa decisione, del rilevante e fondamentale interesse del lavoratore ad
evitare in tal modo la possibile perdita del posto di lavoro per scadenza del
periodo di comporto. L’orientamento risulta confermato dai successivi arresti
di legittimità, cfr. Cass. 7 giugno 2013 n. .14471,
ove sono valorizzati i canoni di correttezza e buona fede nell’esecuzione del
contratto, con conseguente cassazione della sentenza d’appello che “pur
dando atto, correttamente, che non esisteva nessuna norma che imponesse
l’accoglimento delle ferie – rimesse ad una valutazione discrezionale dei
datore di lavoro chiamato a bilanciare esigenze contrapposte- non aveva
tuttavia considerato che, al fine di evitare il licenziamento, e quindi la
perdita del posto di lavoro, fonte di reddito per il lavoratore e la sua
famiglia, l’ordinamento, in ossequio alle clausole generali di correttezza e
buona fede, avrebbe imposto alla società di venire incontro alla richiesta del
lavoratore, una volta ponderati i contrapposti interessi”.

3. Con ulteriore motivo la ricorrente lamenta che in
presenza di richiesta di un periodo di ferie da parte del lavoratore in
malattia e prima del superamento del periodo di comporto al fine di evitare la
perdita del posto di lavoro esse in sostanza debbono essere accordate se non
ostano obiettive ragioni organizzative o produttive.

Il motivo è fondato.

Debbono infatti richiamarsi i principi sopra
affermati e recentemente ribaditi da Cass. n.
27392/18:

Il lavoratore assente per malattia ha facoltà di
domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di
sospendere il decorso del periodo di comporto, non sussistendo una
incompatibilità assoluta tra malattia e ferie, senza che a tale facoltà
corrisponda comunque un obbligo del datore di lavoro di accedere alla
richiesta, ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa; in un’ottica
di bilanciamento degli interessi contrapposti, nonché in ossequio alle clausole
generali di correttezza e buona fede, è necessario, tuttavia, che le dedotte
ragioni datoriali siano concrete ed effettive. (Nella specie, la S.C. ha confermato
la decisione impugnata, che aveva ritenuto privo di giustificazione, in quanto
fondato su ragioni vaghe ed inconsistenti, il rifiuto di concessione delle
ferie motivato dalla società datrice con un generico riferimento a non meglio
precisate esigenze organizzative dell’ufficio). Cfr. altresì Cass. n. 8834/17, n.
7433/16.

In assenza di ciò il licenziamento risulta
illegittimo.

Ed invero la società Y. nulla ha dedotto in ordine
alle ragioni obiettive (organizzative od altro) per cui non avrebbe potuto
concedere le richieste ferie, necessarie per evitare il superamento del periodo
di comporto.

Ne consegue il decisivo accoglimento del quinto
motivo di ricorso, assorbiti gli altri; la cassazione della sentenza impugnata
con rinvio, anche per la regolamentazione delle spese, comprese quelle del
presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Salerno per
l’ulteriore esame della controversia.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo ed il quinto motivo di ricorso,
assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure
accolte e rinvia, anche per la regolazione delle spese, alla Corte d’appello di
Salerno.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 settembre 2020, n. 19062
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