Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 settembre 2020, n. 19072

Tributi, IRPEF, Somme a titolo di buonuscita erogate
dall’Inpdap, Base imponibile, Riduzione per contributi previdenziali versati
dal contribuente, Esclusione

 

Fatti e ragioni della decisione

 

D.A. propone ricorso per cassazione, affidato ad un
unico motivo, avverso la sentenza della CTR Lazio indicata in epigrafe n.
1277/38/15, depositata il 3/03/2015.

La CTR aveva rigettato l’appello proposto
dall’Ufficio contro la sentenza della CTP di Roma, la quale aveva accolto il
ricorso promosso avverso il silenzio-rifiuto relativo al recupero dell’IRPEF
sulla buonuscita liquidata dall’INPDAP, riducendo l’imponibile in relazione ai
contributi previdenziali versati dal contribuente.

La CTR ha ritenuto che dovesse essere applicata
l’imposta IRPEF alla parte di TFR corrispondente ai contributi versati dal
lavoratore e che, pertanto, non si dovesse operare una riduzione della base
imponibile con riferimento a tutte le indennità di fine rapporto versate dallo
stesso.

Il D. deduce la violazione e falsa applicazione
dell’art. 19 TUIR, comma 2 bis
(come integrato dall’art. 4 del
d.l. n. 70/1988, convertito in legge n.
154/1988), dell’art. 10, comma
1, lett. e) del TUIR e dell’art.
2 Legge 26 settembre 1985 n. 482, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Avrebbe errato la
CTR nel non ritenere che dall’imponibile IRPEF si dovessero detrarre i
contributi versati dal lavoratore e relativi a servizi ammessi a riscatto
volontario. Il ricorrente prospetta altresì l’incostituzionalità della cennata
disposizione, laddove consentirebbe una doppia imposizione a carico del
contribuente che, nel riscattare ai fini previdenziali pagando i contributi
volontari con reddito già tassato al momento della percezione, subirebbe una
doppia imposizione in occasione della liquidazione dell’indennità di
buonuscita.

L’Agenzia delle entrate non ha presentato difese.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Questa Corte ha affermato che “in tema di
determinazione della base imponibile ed ai fini IRPEF, a norma dell’art. 2 della legge 26 settembre
1985, n. 482, ove la formazione di una parte dell’indennità di buonuscita
spettante al dipendente pubblico a tempo indeterminato venga alimentata con
contributi interamente ed esclusivamente a carico del dipendente, versati
volontariamente per servizi preruolo ammessi a riscatto (e relativi, nella
specie, a lavoro prestato presso la medesima P.A.), tale parte dell’indennità
non va sottratta all’imposizione fiscale ordinaria, posto che, in tal caso, la
funzione del versamento consegue essenzialmente il riconoscimento normativo di
un’anzianità convenzionale, con il beneficio della valutazione di periodi
altrimenti non valutabili” (Cass. n.
8403/2013).

Tali principi sono stati ribaditi in modo costante-
cfr. Cass. n. 1302/2016- e ancora
recentissimamente da Cass. n. 33621/2019 e Cass. n. 8286/2020, ove si è
ritenuto, risolvendo analoga questione, che “…in tema di determinazione
della base imponibile ai fini Irpef, a norma della L. 26 settembre 1985, n. 482, art.
2, ove la formazione di una parte dell’indennità di buonuscita spettante al
dipendente pubblico a tempo indeterminato venga alimentata con contributi
interamente di esclusivamente a carico del dipendente versati volontariamente
per servizi pre-ruolo ammessi al riscatto (relativi nella specie al lavoro
prestato presso la medesima P.A.) tale parte dell’indennità non va sottratta
all’imposizione fiscale ordinaria posto che in tal caso la funzione del
versamento conserva essenzialmente il riconoscimento normativo di un’anzianità
convenzionale, con il beneficio della valutazione di periodi altrimenti non
valutabili.” (così Cass. n. 26247 del
19/12/2016, che richiama Cass. n. 8403 del
05/04/2013).

Si è qui aggiunto che “…il principio
applicato in tali casi, collegato alla giurisprudenza della Corte
Costituzionale ed in particolare alla sentenza n.
178 del 27 giugno 1986, è quello secondo cui la non tassabilità “prò
parte” è determinata in base al rapporto, alla data in cui è maturato il
diritto alla percezione, tra l’aliquota del contributo previdenziale posta
carico dei lavoratori dipendenti e quella complessiva del contributo medesimo
potendosi perciò concludere che la disposizione di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17,
non appare applicabile nell’ipotesi di contribuzione volontaria totalmente a
carico del lavoratore.” Ne consegue che “… ove la formazione di una
parte dell’indennità di buonuscita venga alimentata con contributi interamente
ed esclusivamente a carico del dipendente – come nel caso delle anzianità
convenzionali e per i servizi pre-ruolo ammessi a riscatto – tale parte
dell’indennità non va sottratta all’imposizione fiscale ordinaria posto che, in
tal caso, la funzione di detto versamento consegue essenzialmente il
riconoscimento normativo del beneficio della valutazione di periodi altrimenti
non valutabili” (così, anche Cass. n. 16560
del 2018).

Orbene, nella specie si è pienamente uniformata ai
principi anzidetti nel ritenere che la parte di TFR corrispondente a tributi
versati dal contribuente non dovesse essere soggetta a tassazione separata, non
apparendo fondati i dubbi di costituzionalità prospettati dal ricorrente e le
ulteriori argomentazioni espressi dal medesimo in memoria, non potendosi dare
continuità che all’indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte
sopra ricordato.

Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso
va rigettato.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del
giudizio.

Dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,
comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto a norma dello stesso art.
13, comma 1 bis, se dovuto.

 

P.Q.M.

 

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 settembre 2020, n. 19072
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