La quota contributiva a carico del lavoratore non pagata dal datore di lavoro grava definitivamente sul datore di lavoro inadempiente quale componente della relativa obbligazione retributiva.

Nota a Cass. (ord.) 3 settembre 2020, n. 18333

Valerio di Bello

“Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore qualunque patto in contrario è nullo. Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce”(art. 19, L.  n. 218/1952).

“Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versato tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con l’ammenda da lire 1000 a lire 20.000 per ogni dipendente per il quale sia stato omesso in tutto o in parte il pagamento del contributo” (art. 23, co. 1, L. cit.).

Queste le due disposizioni richiamate dalla Corte di Cassazione ord. 3 settembre 2020, n. 18333 (parz. difforme da Trib. Prato 9 agosto 2018), la quale precisa che, alla luce del dettato normativo, il datore di lavoro può legittimamente operare la relativa trattenuta sulla retribuzione se corrisponde tempestivamente all’ente previdenziale la quota contributiva a carico del lavoratore. Qualora, invece, egli non corrisponda tempestivamente tale quota contributiva, la stessa rimane definitivamente a suo carico, con la conseguenza, secondo il meccanismo sanzionatorio previsto dalla L. n. 218/1952 (artt. 19 e 23), che “il lavoratore rimane liberato dall’obbligazione contributiva per la quota a suo carico e il suo credito retributivo si espande fino a comprendere detta quota; dal che discende che l’intero credito, in sede fallimentare, segue nell’ordine dei privilegi la natura retributiva che gli è propria” (v., in tal senso, Cass. n. 23426/2016).

In altri termini, qualora il datore di lavoro non abbia tempestivamente adempiuto all’obbligo di versamento contributivo, dal momento che anche la quota gravante sul lavoratore resta a carico del datore, “l’accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo, oltre che delle ritenute fiscali, di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore” (v. Cass. n 18897/2019 e n. 25956/2017).

Mancato versamento datoriale della quota contributiva a carico del lavoratore e credito retributivo
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