La sussistenza di un rapporto finalistico tra il percorso normale verso il luogo di lavoro e l’attività lavorativa è sufficiente a garantire la tutela antinfortunistica.

Nota a Cass. 6 settembre 2020, n. 18659

Sonia Gioia

La fruizione di un permesso di lavoro per motivi personali non interrompe ex se il nesso rispetto all’attività lavorativa, con conseguente non indennizzabilità dell’evento infortunistico verificatosi nel percorso normale per rientrare al lavoro.

Lo afferma la Corte di Cassazione (6 settembre 2020, n. 18659, difforme da App. Venezia n. 517/2013) in un caso di infortunio mortale occorso ad un dipendente che rientrava sul posto di lavoro dopo la consumazione di un permesso per motivi familiari. Il giudice di merito aveva respinto la domanda della moglie superstite, accogliendo la tesi contraria dell’Inail per cui la fruizione del permesso personale aveva interrotto il collegamento con la prestazione lavorativa, escludendo l’indennizzabilità dell’infortunio.

La Cassazione, ribaltando la decisione di merito, precisa che:

a) il permesso sospende l’attività lavorativa nell’interesse del prestatore e non si differenzia dalle pause o dai riposi se non per il suo carattere occasionale o eventuale;

b) non si può affermare che il prestatore, il quale si allontani dall’azienda e/o vi faccia ritorno, in relazione alla necessità di fruire del riposo giornaliero non sia tutelato “durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro” (v. art. 2, co. 3, T.U. n. 1124/1965);

c) quando sussista un nesso eziologico tra normale percorso verso il luogo di lavoro e attività lavorativa è garantita la tutela antinfortunistica;

d) secondo la giurisprudenza consolidata, la tutela assicurativa è prevista per qualsiasi infortunio che si verifichi lungo il percorso da casa al lavoro senza che rilevi l’entità del rischio o la tipologia della specifica attività lavorativa al quale sia addetto l’infortunato. La legge tutela, infatti, il rischio generico connesso al compimento del percorso normale tra abitazione e luogo di lavoro, al quale soggiace qualsiasi prestatore; mentre resta escluso il c.d. rischio elettivo dovuto a scelte arbitrarie del lavoratore “il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella legata al c.d. percorso normale, ponendo così in essere una condotta interruttiva di ogni nesso tra lavoro-rischio ed evento” (Cass. n. 7313/2016).

Pertanto, l’incidente mortale occorso al lavoratore nel tragitto da casa al luogo di lavoro al termine di un permesso per motivi familiari rientra nella nozione di infortunio in itinere.

Legenda

Ai sensi dell’art. 2, co. 3, T.U. 30 giugno 1965, n. 1124:

“Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. L’uso del velocipede, come definito ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato. Restano in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”.

Infortunio in itinere e permessi
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