L’indennità sostitutiva di mensa erogata ai dipendenti che non hanno potuto utilizzare il badge elettronico presso gli esercizi convenzionati chiusi a causa del coronavirus, non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente

Nota a AdE Risposta 2 settembre 2020, n. 301

Francesco Palladino

Non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente le indennità per il servizio mensa non fruite dai dipendenti nel periodo di lockdown causato dal Covid, purché nel limite giornaliero di 5,29 euro.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 301 del 2 settembre 2020, ha così chiarito il dubbio di un ente pubblico circa il corretto trattamento fiscale delle indennità per la somministrazione del vitto corrisposte ai dipendenti. L’ente in questione riconosceva ai dipendenti un’indennità di 6 euro per il consumo del pasto (nel rispetto di certe condizioni di orario), tramite l’utilizzo di un badge elettronico presso gli esercizi convenzionati. L’utilizzo di tale card elettronica non è stato però possibile a seguito dell’emergenza COVID-19 che ha prodotto la chiusura degli esercizi pubblici convenzionati, sicché il datore di lavoro intende erogare ai propri dipendenti un’indennità sostitutiva, nella misura di 5,29 euro al giorno.

Per l’Agenzia delle Entrate l’indennità sostitutiva erogata dall’Istante, per un importo giornaliero di euro 5,29, ai dipendenti che hanno prestato l’attività lavorativa presso la sede lavorativa e che non hanno potuto utilizzare il proprio badge elettronico, a causa della chiusura degli esercizi pubblici convenzionati a seguito dell’emergenza Covid-19, è riconducibile alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti di unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, vista la chiusura per legge di tali strutture disposta temporaneamente dal Governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Può pertanto trovare comunque applicazione il regime di esenzione nei limiti di 5,29 euro al giorno, purché ricorrano le seguenti condizioni:

– l’orario di lavoro comporti una pausa;

– il lavoratore appartenga a un’unità produttiva (sono quindi esclusi quelli non assegnati a un’unità intesa come sede di lavoro);

– l’unità sia collocata in un posto che richiede lo spostamento attraverso mezzi di trasporto in un luogo di ristorazione per l’utilizzo dei buoni pasto;

– l’erogazione sia rivolta a dipendenti o categorie omogene.

Tale conclusione è per l’Agenzia l’unica coerente con la particolare situazione determinata dal COVID e così esclude l’operatività del principio di cui alla risoluzione n. 63/E del 17 maggio 2005, per la quale la somministrazione di alimenti e bevande attraverso card elettroniche che ne permettono di verificare in tempo reale l’utilizzo da parte del dipendente è assimilata alla mensa aziendale “diffusa”, per cui i corrispondenti importi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a prescindere dal superamento o meno del limite di 5,29 euro. Nel caso di specie la situazione di lock down impedisce di accedere a tale opzione ricostruttiva.

Nonostante l’importante apertura dell’Agenzia delle Entrate che, con la risposta in commento, ha ammesso al beneficio della detassazione le indennità percepite dal dipendente che ha lavorato in sede nel periodo Covid, resta ancora irrisolto il trattamento fiscale da riservare alle indennità sostitutive di mensa nel caso dei dipendenti in smart woking.

Detassata l’indennità sostitutiva di mensa non fruita per Covid
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