Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 ottobre 2020, n. 21648

Differenze retributive, Tribunale territoriale, Competenza
per territorio a conoscere della controversia instaurata, Gravosità del ruolo
– Necessità di definire prioritariamente le controversie di più antica
iscrizione, Regolamento di competenza, Luogo sede dell’azienda e ove il
contratto di lavoro si è perfezionato

 

Rilevato che

 

il Tribunale di Catania, rigettando l’eccezione
proposta dalla società B. s.r.l. in liquidazione, ha dichiarato con ordinanza
la propria competenza per territorio a conoscere della controversia instaurata
da E.G., addetto alle vendite presso la società S. s.r.l. (successivamente
incorporata dalla società B. s.r.l.), rivolta al riconoscimento delle differenze
retributive da lui maturate fra il 24 maggio 2010 e il 13 settembre 2012, in
attuazione del CCNL per i dipendenti del settore terziario;

il giudice adito, operato il rinvio all’art. 413, co.2, cod. proc. civ., il quale indica
criteri concorrenti di competenza territoriale nelle cause aventi ad oggetto i
rapporti di lavoro, ha affermato la propria competenza, avendo accertato che
E.G. ed era stato pacificamente addetto a un punto vendita ubicato a Catania;

ritenuta, pertanto, matura la causa per la
decisione, ha rinviato le parti all’udienza del 25 settembre 2020, motivando
l’impossibilità di definire il processo in quella sede attesa la gravosità del
ruolo e la necessità di definire prioritariamente le controversie di più antica
iscrizione;

la società B. s.r.l. ha proposto regolamento di
competenza avverso la predetta ordinanza, chiedendo a questa Corte di
dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto, in quanto luogo ove ha sede l’azienda e ove in contratto di lavoro si è
perfezionato;

E.G. ha resistito con tempestiva memoria ai sensi
dell’art. 47, ult.co., cod. proc. civ.;

Il P.G. ha proposto di dichiarare il ricorso
inammissibile.

 

Considerato che

 

la società B. s.r.l. denuncia la decisione assunta
dal Tribunale di Catania in quanto fondata sulla violazione e falsa
applicazione dell’art. 413, co.2 cod. proc. civ.
che prevede, quale ipotesi principale per il radicarsi della competenza per
territorio, quella del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto;

la stessa società afferma che il rapporto di lavoro
si è perfezionato a Barcellona Pozzo di Gotto, atteso che: a) ivi la società
aveva la sua sede principale; b) tanto risulta dalla lettera di assunzione
versata in atti; c) corrisponde al vero che al momento della proposizione della
domanda la sede di Catania – presso la quale il dipendente prestava la propria
opera – era cessata da oltre sei mesi, e quindi il criterio di competenza del
giudice del luogo in cui si svolgeva o era cessato il rapporto, ritenuto valido
anche in caso di trasferimento o cessazione d’azienda, non era più attuale; a
norma dell’art. 413 co.3 cod. proc. civ., infatti,
l’applicabilità di esso è soggetta alla condizione che la parte interessata
abbia proposto domanda entro sei mesi dal verificarsi di tali eventi;

sostiene che il Tribunale di Catania avrebbe dovuto
valutare il criterio principale indicato dall’art.
413 co.2 nella sede del luogo dove è sorto il rapporto, ossia Barcellona
Pozzo di Gotto, sede legale della società, come risulta dalla lettera di
assunzione redatta il 21 maggio 2010, versata in atti;

pertanto, la ricorrente società chiede a questa
Corte di annullare l’ordinanza del Tribunale di Catania, dichiarando competente
territorialmente a giudicare della controversia il Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto;

il regolamento di competenza è ammissibile ed è
altresì fondato nel merito;

circa l’ammissibilità del regolamento, va richiamata
la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “Anche dopo
l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge
18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla
competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il
provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel
disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e
disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di
impugnazione con il regolamento ex art. 42 cod.
proc. civ., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e
dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni
anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia
fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed
incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere
definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione” (Sez. Un. n. 20449
del 2014 cui hanno fatto seguito ex plurimis, Cass. n. 14223 del 2017, n. 5354
del 2018 e 2338 del 2020);

nel caso in esame, il Tribunale di Catania nello
stabilire l’infondatezza dell’eccezione d’incompetenza territoriale e nel
disporre la prosecuzione del giudizio davanti a sé, ha realizzato la condizione
di ammissibilità del regolamento di competenza consistente nell’aver dichiarato
la propria inequivoca determinazione a trattenere dinanzi a sé la causa per la
decisione nel merito, condizione indicata dalle Sezioni Unite in via
alternativa a quella del rinvio della causa contenente il previo invito,
rivolto alle parti, di precisare le rispettive integrali conclusioni anche in
merito;

l’ordinanza con cui il Tribunale di Catania ha
rigettato l’eccezione d’incompetenza formulata dalla società B. s.r.l.
rinviando il giudizio dinanzi a sé a nuova udienza, riveste, pertanto, il
carattere di decisione affermativa sulla competenza, e, pertanto, il ricorso
avverso detta pronuncia va dichiarato ammissibile;

quanto al merito del proposto regolamento, il
Collegio rileva che la materia rientra fra le ipotesi di competenza
territoriale per le quali l’art. 413 cod. proc.
civ. considera applicabili criteri fra loro concorrenti;

in tal caso, così come questa Corte ha avuto modo
più volte di affermare, l’onere di contestare specificamente l’applicabilità
(o, come nel caso che ci occupa, l’inapplicabilità) di ciascuno dei predetti
criteri, grava sul soggetto che eccepisce l’incompetenza (trattandosi di
eccezione in senso proprio), il quale è tenuto a fornire la prova delle
circostanze di fatto dedotte a sostegno dell’eccezione che, in mancanza, dovrà
essere rigettata, restando, per l’effetto, definitivamente fissato il criterio
di collegamento indicato, con correlata competenza del giudice adito (cfr. le
recenti Cass. n. 17311 del 2018, n. 16284 del 2019 e n. 1594 del 2020);

non è, tale ultima soluzione, quella che si verifica
nel caso qui esaminato, atteso che la società ricorrente ha assolto all’onere
su di essa incombente di prospettare in termini completi ed esatti le ragioni
di fatto a sostegno della propria tesi difensiva, fornendo prove dell’asserita incompetenza
del Tribunale di Catania;

sebbene il rapporto di lavoro fra la S. s.r.l. (oggi
B. s.r.l.) e il Giangrasso si fosse perfezionato a Barcellona Pozzo di Gotto,
il Tribunale di Catania ha escluso la competenza del primo, corrispondente al
luogo ove la società aveva la sua sede legale e ove era sorto il rapporto di
lavoro, favorendo il criterio concorrente del luogo ove si trovava il punto
vendita di Catania a cui era addetto il lavoratore;

il criterio di collegamento prescelto dal Tribunale
di Catania non è, tuttavia, attuale;

l’art. 413 cod. proc.
civ. prevede, quale criterio di individuazione del giudice competente
territorialmente, oltre al luogo in cui è sorto il rapporto, anche quello in
cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto lavoratore o
presso la quale egli prestava la sua opera al momento della conclusione del
rapporto; tale ultimo criterio mantiene la sua validità anche in caso di
trasferimento dell’azienda o cessazione di essa o della sua dipendenza, purché
però la domanda sia proposta entro il preciso limite temporale, indicato dal
legislatore, di sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione (art. 413, comma 3°, cod.proc.civ.);

la ragione giustificatrice della prevalenza
conferita al criterio del foro dell’azienda risiede, come evidenziato anche in
dottrina, nell’esigenza di riservare il miglior trattamento possibile alle
controversie medesime, finalità al cui conseguimento si ritiene concorra in modo
decisivo la sussistenza di una inerenza funzionale tra il rapporto dedotto in
giudizio e l’azienda;

tale ultimo legame viene considerato esistente in
via presuntiva dal legislatore anche nelle ipotesi del trasferimento o della
cessazione dell’azienda (o di una dipendenza della stessa), perchè entro il
limite temporale di sei mesi dall’avvenuta trasformazione, decorsi i quali deve
ritenersi estinto il titolo di competenza territoriale dato dalla sede
dell’azienda (o della sua dipendenza) presso cui il lavoratore prestava la sua
attività;

sebbene la norma non menzioni affatto l’ipotesi
giuridica dell’affitto di azienda, deve tuttavia considerarsi che siffatta
trasformazione dell’assetto aziendale va fatta rientrare nella più generale
ipotesi del trasferimento di azienda;

secondo l’insegnamento di questa Corte, la vicenda
regolata dall’art. 2112 cod. civ. ricorre non
soltanto nei casi di vendita, affitto ed usufrutto di azienda, ma anche in ogni
altra ipotesi che, ferma restando l’organizzazione del complesso dei beni
destinati all’esercizio dell’impresa, determini la sostituzione della persona
del titolare, quale che sia il mezzo tecnico giuridico attraverso il quale
detta sostituzione trova attuazione (Cass. 2/10/1998, numero 9806; Cass.
29/11/1996, n. 10688; Cass. 5/4/1995, n. 3974;
Cass. 16/5/1987, n. 4600);

nel caso in esame sono stati acclarati i seguenti
dati di fatto: il rapporto di lavoro tra la odierna ricorrente e il Giangrasso
è cessato il 13/9/2012;

è pacifico, perché non adeguatamente contrastato dal
lavoratore, che la società, odierna ricorrente, ha ceduto i punti vendita siti
in Catania con contratti di affitto del 14/7/2015;

tra tale data e quella in cui è stato depositato il
ricorso introduttivo del giudizio (marzo 2017) sono decorsi più di sei mesi;

trova, pertanto, applicazione il principio più volte
espresso da questa Corte secondo cui: “Nelle controversie di lavoro, al
fine della determinazione della competenza territoriale ex art. 413 cod. proc. civ., il criterio del luogo
della azienda o della dipendenza cui è addetto il lavoratore ha carattere
temporaneo nel senso che, in caso di cessazione o di trasferimento dell’azienda
o della dipendenza, detto criterio opera a condizione che la domanda venga
proposta entro i successivi sei mesi, mentre ha carattere duraturo il
concorrente criterio del luogo in cui il rapporto è sorto, con la conseguenza
che, decorso tale semestre, la domanda va necessariamente proposta davanti al
giudice individuabile attraverso quest’ultimo criterio, la cui perdurante
operatività preclude il ricorso ai criteri dei fori generali di cui all’art. 18 cod. proc. civ., previsto dall’art. 413, quarto comma soltanto in via
sussidiaria.” (Così Cass. n. 2589 del 1983; per una applicazione del
principio in caso di successione di una ATI ad un’impresa titolare di un
appalto di pulizie, cfr. Cass. n. 24883 del 2015,
la quale ha ritenuto che in caso di domanda giudiziale del lavoratore proposta
nei confronti dell’impresa originariamente appaltatrice, una volta decorsi sei
mesi dalla cessazione della dipendenza aziendale trova applicazione il criterio
di collegamento principale del luogo in cui era sorto il rapporto originario,
mentre non opera lo speciale criterio di collegamento di cui all’art. 413, comma 3, c.p.c., atteso che la
trasformazione aziendale non ha dato luogo ad un’entità giuridica nuova,
distinta dalle imprese che la compongono);

nel caso in esame, le difese prospettate da parte
resistente, segnatamente circa l’eventualità che la B. s.r.l. sia rientrata nel
possesso della dipendenza aziendale, appaiono generiche oltre che irrilevanti;

in definitiva, il ricorso merita accoglimento e, per
l’effetto, l’ordinanza del Tribunale di Catania va annullata, dichiarandosi la
competenza per territorio del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, dinanzi
al quale le parti vengono rimesse per la prosecuzione del giudizio, fissando il
termine di cui all’art. 50 cod. proc. civ. per
la riassunzione, con decorrenza dalla comunicazione del deposito della presente
ordinanza;

le spese del giudizio di regolamento vanno rimesse
al giudice del merito.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso.

Annulla l’ordinanza del Tribunale di Catania e
dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto, dinanzi al quale rimette le parti per la prosecuzione del giudizio,
fissando il termine di cui all’art. 50 cod. proc.
civ. per la riassunzione con decorrenza dalla comunicazione del deposito
della presente ordinanza.

Spese al definitivo.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 ottobre 2020, n. 21648
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: