Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 ottobre 2020, n. 21470

INPGI, Trattamento pensionistico, Decurtazioni,
Illegittimità

 

Rilevato che

 

1. Con sentenza del 4.9.14, la Corte di Appello di
Roma, in riforma della sentenza del tribunale della stessa sede del 27.7.13, ha
rigettato l’opposizione delI’INPGI al decreto ingiuntivo emesso dal tribunale
su istanza di T.P., con il quale era stato intimato all’Istituto il pagamento
della somma complessiva di euro 230.117 oltre accessori, a titolo di illegittime
decurtazioni operate dall’istituto sul trattamento pensionistico in godimento
dal T.; tali trattenute erano state operate in applicazione dell’articolo 15
del regolamento INPGI, che prevede che in caso di reddito lavorativo superiore
ad euro 20.000 la pensione di anzianità sia ridotta del 50%.

2. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto
inapplicabile nella specie la disciplina richiamata dall’Istituto a fondamento
delle trattenute, il quanto il fondo sostitutivo è regolato dall’articolo 44, comma 1, della legge 289
del 2002 (che accomuna la disciplina del fondo sostitutivo alla disciplina
generale) e non invece dal comma 7 (che riguarda solo gli enti previdenziali
privatizzati diversi che gestiscono forme di previdenza sostitutive); sulla
base di queste argomentazioni l’art. 15 del regolamento INPGI è stato
disapplicato, in quanto illegittimo.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso l’INPGI per
due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l’assistito.

 

Considerato che

 

4. Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ai
sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.-
violazione e falsa applicazione dell’articolo
44 legge 289 del 2002, dell’articolo
2 del decreto legislativo 509 del 1994, dell’articolo 3 comma 4 dello
stesso decreto, dell’articolo 3
comma 12 della legge 335 del 1995 e dell’articolo 15 del regolamento INPGI
approvato con decreto ministeriale 24 luglio 1995, per avere la sentenza
impugnato trascurato che a seguito della trasformazione del l’INPGI in persona
giuridica privata, in forza del decreto 509 del
1994, l’Istituto beneficiava – ex articolo 2 e 3 – del potere
regolamentare, che gli consentiva di disciplinare in maniera speciale la
materia del cumulo tra pensione di anzianità e redditi di lavoro dipendente; in
relazione a ciò, osserva il ricorrente, era riconosciuto all’Istituto il potere
di escludere dalla data di entrata in vigore delle richiamate disposizioni
l’applicabilità della disciplina legale in materia anticumulo, che restava
applicabile soltanto nei confronti delle forme sostitutive pensionistiche non
privatizzate.

5. Con il secondo motivo di ricorso si deduce-ai
sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. –
violazione dell’articolo 76 della legge 388 del 2003 e dell’art. 3 comma 4 decreto legislativo
509 del 1994, per avere la sentenza impugnata trascurato che il
coordinamento della previdenza INPGI con la disciplina statuale debba essere
attuato con la procedura disciplinata dal citato articolo 3, essendo precluso
al giudice di estendere l’operatività di una disposizione dettata per gli enti
non privatizzati ad un ente privatizzato, ancorché eserciti una forma di tutela
sostitutiva del regime obbligatorio per lavoratori dipendenti; secondo
l’istituto ricorrente, in ogni caso, la violazione dell’obbligo di
coordinamento potrebbe importare una responsabilità risarcitoria dell’ente ma
non l’attribuzione diretta della prestazione da parte del giudice.

6. I motivi di ricorso, che possono essere esaminati
congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

7. Questa Corte (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 19573 del 19/07/2019, Rv. 654499 – 01, che ha superato
il diverso orientamento di Cassazione 8067/16
e 12671/16; in precedenza, nel senso di cui appresso anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 1098 del 26/01/2012) ha
già affermato, in tema di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, che agli
iscritti all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI)
si applica la stessa disciplina prevista per gli iscritti all’Assicurazione
Generale Obbligatoria facente capo all’INPS, in quanto l’INPGI gestisce, per
espresso disposto dell’art. 76
della I. n. 388 del 2000, una forma di assicurazione sostitutiva di quella
garantita dall’INPS, mentre gli artt.
72, comma 1, della legge appena citata, e 44, comma 1, della I. n. 289 del 2002,
poi seguiti dall’art. 19 del d.l.
n. 112 del 2008, conv. con modif. con I. n.
133 del 2008, parificano il trattamento pensionistico a carico dell’AGO e
quelli a carico delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.

8. Ne consegue, prosegue la richiamata sentenza, che
deve essere disapplicato l’art. 15 del Regolamento dell’INPGI, che disciplina
la materia del cumulo tra reddito da lavoro e trattamento pensionistico in
maniera diversa da quanto previsto nel regime relativo all’AGO.

9. A questo indirizzo il collegio ritiene di dare
continuità.

10. Le spese vanno compensate in considerazione
della sopravvenienza della richiamata sentenza alla proposizione del ricorso.

11. Si dà inoltre atto della sussistenza dei
presupposti processuali di cui all’art.
13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, I. n. 228 del 2012.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna l’INPGI al pagamento
in favore del T. delle spese, che si liquidano in euro 7500 per competenze
professionali, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e spese
generali al 15%.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115
del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13,
se dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 ottobre 2020, n. 21470
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: