La tassazione separata non impedisce la fruizione della detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis TUIR. Il contribuente può beneficiare della detrazione dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell’imposta, rivolgendosi all’Agenzia delle Entrate per lo scomputo della detrazione dall’imposta, calcolata facendo concorrere alla formazione del reddito complessivo anche i redditi assoggettati a tassazione separata.

Nota a AdE Risposta 31 agosto 2020, n. 290

Marialuisa De Vita

Con la risposta ad interpello n. 290 del 31 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla fruizione della detrazione delle spese di ristrutturazione edilizia ex art. 16-bis del TUIR nelle ipotesi in cui il contribuente percepisca esclusivamente (o quasi) redditi assoggettati a tassazione separata.

Nel caso di specie, il soggetto istante dichiarava di percepire, dal 1° gennaio 2019, due assegni mensili assoggettati a tassazione separata ex art. 17 del TUIR:

a) uno erogato dall’INPS, per conto del “fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale dipendente delle imprese del credito” ai sensi della L. n. 92 del 2012;

b) l’altro erogato da una banca a titolo di incentivo all’esodo con accesso al fondo di solidarietà.

L’istante, non percependo altri redditi imponibili IRPEF, si rivolgeva all’Agenzia delle Entrate per sapere se, al fine di fruire della detrazione fiscale ex art. 16-bis del TUIR, potesse assoggettare a tassazione ordinaria i suddetti assegni, previa opzione nella dichiarazione dei redditi.

L’Agenzia delle Entrate, nell’argomentare la propria soluzione, ha ricordato che, ai sensi dell’art. 17, co. 3 del TUIR, il contribuente non può optare in dichiarazione per la tassazione ordinaria dei redditi assoggettati a tassazione separata, dal momento che la citata disposizione prevede solo che “gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute ai sensi dei successivi artt. 19 e 21, ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente”.

Inoltre, precisa l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, co. 3 del d.P.R. n. 600 del 1973, i redditi soggetti a tassazione separata non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi, se corrisposti da soggetti obbligati per legge ad effettuare la ritenuta d’acconto.

Ciò premesso, posto che sulle somme erogate al soggetto istante sono state effettuate le ritenute d’acconto da parte dei sostituti di imposta, l’istante – afferma l’Amministrazione finanziaria – non può indicare nella dichiarazione dei redditi gli emolumenti assoggettati a tassazione separata, anche laddove ritenga la tassazione ordinaria più favorevole.

Il contribuente, per beneficiare della detrazione delle spese di ristrutturazione edilizia, può, dunque, solo richiedere l’applicazione del regime di tassazione ordinaria dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sulle somme assoggettate a tassazione separata da parte dell’Agenzia delle Entrate.

In altri termini, il contribuente, qualora possegga pressoché esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata e intenda fruire della detrazione ex art. 16-bis TUIR, deve rivolgersi, successivamente alla comunicazione della liquidazione, “al competente ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, che procederà, in sede di assistenza, alla modifica dell’esito della comunicazione utilizzando le detrazioni spettanti, previa verifica dei presupposti, a scomputo dell’imposta” calcolata facendo concorrere i redditi assoggettati a tassazione separata alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti.

La tassazione separata non impedisce la detrazione IRPEF per le spese di ristrutturazione edilizia
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