Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 ottobre 2020, n. 23444

Procedura di licenziamento collettivo, Illegittimità,
Rideterminazione delle somme dovute ai lavoratori

 

Rilevato che

 

– con sentenza in data 19 aprile 2018, la Corte
d’Appello di Roma, decidendo in sede di rinvio, ha proceduto alla
rideterminazione delle somme dovute dall’A. S.p.A. a L.B. – per effetto della
ritenuta illegittimità della procedura di licenziamento collettivo avviata
dalla società – in applicazione del principio di diritto dettato da questa
Corte, secondo cui “le somme cui è condannato il datore di lavoro in
favore del lavoratore debbono essere liquidate al lordo e non al netto delle
ritenute fiscali e previdenziali”;

– per la cassazione della sentenza propone ricorso
il B. con tre motivi diversamente articolati;

– resiste, con controricorso la A. S.p.A. e spiega,
altresì, ricorso incidentale affidato a due motivi;

– entrambe le parti hanno presentato memorie.

 

Considerato che

 

– con il primo motivo di ricorso si deduce cumulativamente
la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ., dell’art. 91
cod. proc. civ., dell’art.
385 cod. proc. civ., dell’art. 112, nonché vizio di ultrapetizione e nullità
della sentenza ex art. 360 cod. proc.
civ., n. 3, n. 4 e n. 5 per aver la Corte disatteso quanto statuito in sede
di legittimità per la rideterminazione delle spese legali;

– con il secondo motivo di ricorso si deduce, ancora
allegandosi l’errata ed immotivata liquidazione dei diritti e degli onorari di
tutti i gradi del giudizio, sotto i profili dell’art.
360, nn. 3, 4, 5 cod. proc.
civ., la violazione del D.M. n. 55 del 10
marzo 2014, dell’art. 111 Cost.,
e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia;

– con il terzo motivo si allega la violazione delle
norme sull’intangibilità del giudicato, artt. 324
cod. proc. civ., 2909
cod. civ., 336 cod. proc.
civ. sotto i profili dell’art. 360, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.;

– va preliminarmente rilevato che il primo motivo
appare formulato in modo promiscuo, denunciando violazioni di legge o di
contratto e vizi di motivazione senza che nell’ambito della parte argomentativa
del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a
sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di
inestricabile promiscuità, tale da rendere eccessivamente difficoltosa
l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (v., in
particolare, sul punto, Cass.
n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass.
n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008), nella
sostanza contestando l’accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine
alle modalità di determinazione delle spese legali che essa ha provveduto a
liquidare avendo questa Corte, una volta statuita la cassazione con rinvio
della pronuncia impugnata, rinviato alla Corte d’appello “anche per la
regolamentazione delle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di
legittimità>>”

– i tre motivi, da esaminarsi congiuntamente, per
l’intima connessione, sono infondati;

– giova premettere che, in seguito alla
riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 del
cod. proc. civ., disposto dall’art. 54 co 1, lett.
b), del DL 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 che ha limitato la
impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di
motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per
il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza
che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità
rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito
motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto
dall’art. 111, comma 6, Cost.
ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della
Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note
ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del
provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile
contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono
nella violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per
carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti,
Cass. n. 23940 del 2017);

– parte ricorrente mira piuttosto ad ottenere una
diversa regolamentazione delle spese formulando istanze inammissibili in sede
di legittimità, atteso che, in tema di spese processuali, salvo il rispetto dei
parametri minimi e massimi – perfettamente attuato nella specie – la
determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di
avvocato è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di
merito (sul punto, V. fra le più recenti, Cass. n. 4782 del 20 febbraio 2020);

– né nel caso di specie può ritenersi ricorrere una
ipotesi di violazione del giudicato atteso che correttamente la Corte
territoriale ha proceduto alla rideterminazione delle spese relativamente a
tutte le fasi del giudizio secondo quando statuito nel dispositivo di
legittimità e non essendo limitata la riliquidazione, contrariamente a quanto
sostenuto da parte ricorrente, alla fase di rinvio ed al giudizio di
legittimità;

con il primo motivo di ricorso incidentale si deduce
la violazione degli artt. 24
terzo comma L. n. 214/2011, 132 cod. proc. civ., e 118 disp att. cod. proc. civ., in relazione all’art.
360 n. 3 cod. proc. civ.;

– con il secondo motivo si deduce ancora la nullità
della sentenza e la violazione degli artt. 132 cod.
proc. civ., e 118 disp att. cod. proc. civ., in relazione all’art.
360 n. 4 cod. proc. civ.;

– va premessa la scarsa chiarezza del primo motivo
con il quale si deduce la violazione di legge ma si fa valere nel corpo dello
stesso la sussistenza di una ipotesi di motivazione apparente o perplessa in
quanto non in grado di consentire l’individuazione dell’iter logico seguito
dalla Corte nella individuazione del termine finale per la corresponsione delle
retribuzioni, che, secondo la A., avrebbe dovuto coincidere con il 12 marzo
2012, data in cui il B. aveva maturato i requisiti di età oltre che di
anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente (65 anni);

– i due motivi, da esaminarsi congiuntamente per
l’intima connessione, sono infondati;

– giova rilevare che, secondo questa Corte (cfr., ex
plurimis, Cass. n. 3819 del 14 febbraio 2020), in tema di
contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
e dall’art. 111 Cost.
sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del
criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio
convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro
probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il
percorso argomentativo seguito;

– nel caso di specie, la Corte territoriale ha
precisato con chiarezza di non poter accedere alla richiesta della società di
limitare il risarcimento al 12 marzo 2012, termine ultimo di permanenza in
servizio del B. con riguardo alla maturazione dei requisiti del trattamento
pensionistico di vecchiaia/anzianità, atteso che tale argomento non risultava
essere stato introdotto nel giudizio di secondo grado successivamente alla
maturazione dei requisiti stessi;

– chiedendo una diversa determinazione, il
ricorrente incidentale postula una operazione inammissibile in sede di
legittimità, né la previsione legale del termine di maturazione dei requisiti
di anzianità può determinare, tout court, l’automatica applicazione del diverso
termine finale in assenza di apposita istanza della parte interessata;

– alla luce delle suesposte argomentazioni, il
ricorso principale e quello incidentale devono essere respinti;

– la reciproca soccombenza induce alla integrale
compensazione delle spese relative al giudizio di legittimità;

– sussistono i presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto
per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

 

P.Q.M.

 

Respinge il ricorso principale e quello incidentale.
Compensa integralmente le spese del presente grado di legittimità. Ai sensi
dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e
del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis
dello stesso articolo 13, se
dovuto.

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