Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 ottobre 2020, n. 22072

Assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti,
Pensioni, Misura, Titolare di pensione in Argentina liquidata in modo
autonomo in presenza di contributi infrannuali versati in Italia, Accredito
successivo di ulteriori contributi italiani, Cumulo dei contributi versati in
Italia ai fini dell’accesso alla pensione di vecchiaia pro-rata in regime
internazionale, Esclusione, Fondamento

 

Fatti di causa

 

Con sentenza 8.7.13 la Corte d’appello di Genova ha
confermato la pronuncia del Tribunale di La Spezia che aveva riconosciuto il
diritto di A.Z. alla pensione di vecchiaia pro rata da liquidarsi in regime
internazionale con il cumulo dei contributi versati in Italia ed in Argentina e
condannato l’INPS al pagamento dei ratei conseguentemente dovuti, maturati e
maturandi entro il triennio dal deposito del ricorso introduttivo della lite.

In particolare, la Corte territoriale, applicata la
decadenza ex art. 47 d.P.R.
639/70 ai soli ratei dell’ultimo triennio precedente ed esclusa la stessa
per la prestazione nella sua totalità, teneva conto dei contributi italiani
(versati dal 1.3.48 al 3.10.48 e poi dal 1.3.92 al 30.9.92) e del loro
ammontare complessivo superiore all’anno ed affermava il diritto del ricorrente
alla liquidazione della pensione in pro rata, in applicazione dell’art. 15 par. 3 della Convenzione
fra l’Italia e l’Argentina del 3.11.81 (resa esecutiva con I. 32/1983), secondo il quale quando un lavoratore
non può far valere il diritto delle prestazioni a carico di uno Stato
contraente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti in esso, l’istituzione
competente di detto Stato accerta il diritto alle prestazioni totalizzando i
periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dei vari Stati
contraenti e determina l’importo della rata di pensione dovuta in ragione del
credito contributivo effettivamente maturato. Avverso tale sentenza ha proposto
ricorso l’INPS per due motivi, cui resiste con controricorso il lavoratore.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente
lamenta – ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
– violazione dell’art. 47 del
d.P.R. 639/70 e dell’art. 4
d.l. 384/92 e falsa applicazione dell’art. 6 I. 103/91, per avere la
sentenza impugnata applicata la c.d. decadenza mobile in relazione
all’insorgenza dei singoli ratei ai sensi del richiamato articolo 6, sebbene la
giurisprudenza abbia ritenuto la norma non più applicabile all’esito
dell’entrata in vigore dell’art.
4 d.l. 384/92 che, quale norma di chiusura, ha previsto che la decadenza
determina l’inammissibilità della domanda e l’estinzione dei ratei di
prestazione nel frattempo maturati.

Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente
lamenta – ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
– violazione dell’art. 15 della
Convenzione fra l’Italia e l’Argentina sulla sicurezza sociale del 3.11.81
(resa esecutiva con I. 32/1983), per avere la
sentenza impugnata riconosciuto la prestazione italiana in pro rata sebbene l’art. 15 co. 5 escluda la rilevanza
dei contributi inferiori all’anno, essendo valutati i relativi periodi
dall’altro Stato che eroga la pensione in modo esclusivo.

E’ preliminare sul piano logico e giuridico l’esame
del secondo motivo di ricorso, al fine della verifica del diritto
dell’assistito alla prestazione richiesta. Tale motivo di ricorso è fondato.

Dagli atti risulta che l’assicurato, titolare di
pensione in Argentina dall’1.6.90, ivi liquidata in modo autonomo, ha
presentato all’INPS in data 11.6.08 domanda amministrativa per il pro rata,
avendo versato in Italia contributi dal 1.3.48 al 3.10.48 e poi dal 1.3.92 al
30.9.92.

Occorre premettere che il sistema delineato nella
richiamata Convenzione prevede il pagamento di una pensione con totalizzazione
internazionale dei contributi e liquidazione in pro rata. Tale sistema mira a
tutelare l’assicurato al fine di evitare che i versamenti contributivi
effettuati in Stati diversi vadano perduti, non raggiungendo il minimo utile
per beneficiare nello Stato in cui sono stati pagati del trattamento
pensionistico. Il sistema della Convenzione, dunque, si pone come alternativo
alla liquidazione della pensione ove siano raggiunti nello Stato i minimi
requisiti contributivi, ipotesi questa che darà luogo al pagamento di pensione
autonoma da parte dell’Ente previdenziale dello Stato in questione.

Nella specie, l’Ente argentino ha liquidato la
pensione in modo autonomo, tenendo conto (o dovendo tener conto ai sensi della
Convenzione) dei contributi infrannuali pagati in Italia nel 1948 (all’epoca,
del resto, i contributi versati in Italia erano di misura inferiore all’anno e
non consentivano la totalizzazione).

Le parti controvertono in quanto l’assistito, che
aveva contributi italiani inferiori all’anno quando gli è stata liquidata la
pensione dall’Argentina in modo autonomo ed ha maturato successivamente altri
contributi italiani (che sommati ai precedenti consentono il superamento dell’anno),
pretenderebbe di attribuire rilevanza cumulativa ai due periodi contributivi
italiani ai fini della totalizzazione della pensione e dell’attribuzione del
pro rata italiano, mentre l’INPS ritiene che, una volta liquidata la pensione
dall’Argentina in modo autonomo e pur in presenza di contributi italiani
inferiori all’anno, questi contributi (doverosamente oggetto di considerazione
da parte dell’ente argentino) siano irrilevanti ai fini del pro rata italiano,
non potendo rimanere quiescenti per anni per essere poi rivalutati una seconda
volta, dopo il riconoscimento della pensione estera e nel momento
dell’accredito di altri contributi italiani utili.

L’assunto dell’INPS è fondato, vista – da un lato –
l’incompatibilità tra la pensione autonoma in uno Stato e il pro rata
nell’altro Stato (essendo questo destinato ad operare solo ove la pensione sia
corrisposta con totalizzazione internazionale), atteso che una sola pensione
(liquidata, ricorrendone i rispettivi requisiti, in modo autonomo ovvero, ove ciò
non sia possibile, con totalizzazione) compete all’interessato e non, come
ritenuto dalla Corte d’appello, un doppio trattamento pensionistico. In tal
senso milita proprio la parte finale dell’art. 15 co. 2 della Convenzione,
che, nel disporre che il trattamento è liquidato in via autonoma “anche
nel caso in cui l’assicurato abbia diritto, da parte dell’altro Stato
contraente, ad una prestazione calcolata secondo il seguente paragrafo 3”
(ossia con totalizzazione), prevede per l’ipotesi indicata la corresponsione
della sola pensione autonoma, mentre non può leggersi – come invece ha fatto la
sentenza impugnata – nel senso che il trattamento autonomo possa cumularsi con
il pro rata estero, proprio perché nessun pro rata viene determinato (non
essendo la pensione totalizzata, bensì essendo corrisposta in modo autonomo).

Dall’altro lato, l’art. 15 co. 5 della Convenzione
prevede poi che “se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti
sotto la legislazione di uno Stato contraente non raggiunge un anno e se,
tenendo conto soltanto di questi periodi, non si acquisisce alcun diritto alle
prestazioni in virtù di detta legislazione, l’Istituzione di questo Stato non
sarà tenuta a corrispondere prestazioni per detti periodi. L’Istituzione
competente dell’altro Stato contraente deve tener conto invece di tali periodi,
sia ai fine dell’acquisizione del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo
di esse”. La norma dunque prevede che lo Stato che riconosce la pensione
in via autonoma deve tener conto dei contributi versati nell’altro Stato,
sicché, una volta liquidata la pensione relativa con computo di quei
contributi, gli stessi non possono essere considerati una seconda volta ai fini
della corresponsione dall’Ente dell’altro Stato di altro trattamento.

Resta fermo peraltro il diritto del lavoratore, già
titolare di pensione erogata da un istituto previdenziale argentino, alla
prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi necessari per ottenere, in
relazione al lavoro prestato in Italia, una prestazione pensionistica a carico
dell’Assicurazione generale obbligatoria (cfr. Cass. Sez. L., Sentenza n. 1782
del 15/03/1986, Rv.445103 – 01), ma in tal caso si avranno prestazioni
pensionistiche distinte, corrisposte in modo autonomo e non con totalizzazione
internazionale, e dunque al di fuori del sistema convenzionale.

Per tutto quanto detto, nessuna pretesa può avere
nel caso il lavoratore verso l’ente previdenziale italiano in relazione ai
contributi versati in Italia, non per quelli più vecchi (da computarsi da parte
dell’ente argentino in quanto infrannuali ai sensi dell’art. 15 co. 5 della Convenzione),
non per quelli più recenti (insufficienti per rilevare in modo autonomo in
Italia, ed in quanto il lavoratore beneficia all’estero di pensione autonoma e
non di pensione totalizzata).

Il primo motivo di ricorso resta assorbito.

In accoglimento del secondo motivo, la decisione
impugnata deve essere cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la
causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda introduttiva
del giudizio.

La complessità delle questioni dà ragione della
compensazione delle spese di lite dell’intero processo.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara
assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta la domanda introduttiva del giudizio; spese dell’intero processo
compensate.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 ottobre 2020, n. 22072
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