Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 novembre 2020, n. 25624

Cartella esattoriale, Verbale di accertamento, Contratto a
progetto, Prova della pattuizione di alcun progetto o progetto privo delle
caratteristiche di specificità e autonomia

 

Rilevato che

 

1. la Corte di Appello di Bologna, con sentenza
pubblicata il 18 giugno 2015, in riforma della pronuncia di primo grado – per
quanto qui ancora interessa – ha – respinto “l’opposizione a cartella
esattoriale proposta da I. Soc. Coop. a r.l.” nei confronti dell’INPS,
anche quale mandatario di SCCI Spa;

2. la Corte ha ritenuto che, in ragione della
carenza di specificità dei progetti contenuti nei contratti, “tutti i
rapporti di lavoro oggetto del verbale di accertamento posto a fondamento della
cartella esattoriale opposta ed aventi ad oggetto la prestazione di attività di
badante devono essere considerati di lavoro subordinato secondo quanto previsto
dall’art. 69 comma 1 d. Igs. n.
276/2003 e che, conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere
riformata e l’opposizione respinta, rimanendo assorbito l’ulteriore motivo di
gravame articolato dall’INPS”;

3. per la cassazione di tale pronuncia ha proposto
ricorso la I. soc. coop. a r.l. con 3 motivi; ha resistito l’INPS, anche per
conto della SCCI Spa, con controricorso;

 

Considerato che

 

1. con il primo motivo di ricorso si denuncia:
“Nullità della sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 448/2015, ai
sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione
all’art. 112 c.p.c.. Violazione di legge ai
sensi art. 360 n. 3 e n. 5, in relazione all’art. 61 d. Igs. n. 276 del 2003 e
all’art. 1 I. n. 92 del 2012”;
ci si duole che la Corte territoriale avrebbe preso in considerazione solo uno
dei motivi di appello proposti dall’INPS (quello che aveva ritenuto non specifici
i contratti a progetto), non pronunciandosi sull’altra questione già decisa dal
giudice di primo grado, da ritenersi “prioritaria” e
“riguardante la qualificazione del rapporto badanti/cooperativa quale
rapporto di mediazione atipica”;

2. il motivo, oltre i profili di inammissibilità
derivanti dalla contemporanea invocazione dei vizi di cui ai nn. 3, 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c. con l’impossibile convivenza, in
seno al medesimo motivo di ricorso, “di censure caratterizzate da …
irredimibile eterogeneità” (Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014; cfr anche
Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013; conf. Cass. n. 14317 del 2016; tra le più
recenti v. Cass. n. 3141 del 2019, Cass. n. 13657
del 2019; Cass. n. 18558 del 2019; Cass. n.
18560 del 2019), è privo di fondamento;

infatti la Corte bolognese ha accolto l’impugnazione
dell’INPS, respingendo l’opposizione a cartella esattoriale proposta dalla
società e, quindi, soddisfacendo pienamente l’interesse dell’Istituto, senza
necessità di esaminare l’altro mezzo di gravame, in sentenza correttamente
dichiarato “assorbito” per evidente difetto di interesse
dell’Istituto appellante, mentre alcun corrispondente interesse può essere riconosciuto
alla società che non aveva appellato e che neanche può dolersi in questa sede
di una pretesa omessa pronuncia su di un motivo di impugnazione proposto dalla
controparte;

3. il secondo motivo denuncia: “Violazione di
legge ai sensi art. 360 n. 3 e 5, in
riferimento alle norme di cui all’art.
61 e all’art. 69 d. Igs. n.
276 del 2003, alla I. 2012/92,
art. 1, c. 24; I. 2012/92,
art. 1, c. 25, e violazione dei principi del diritto del lavoro, per aver
escluso nei contratti a progetto stipulati anteriormente all’entrata in vigore
della I. n. 92/2012, come quelli di cui è
causa, il riconoscimento al datore di lavoro del diritto di fornire la prova
della natura effettivamente autonoma del rapporto”;

4. il motivo, oltre al già evidenziato difetto di
formulazione per “promiscuità”, cui si aggiunge una non meglio
specificata “violazione dei principi di diritto del lavoro”, è
infondato;

premesso che in tema di rapporti ex artt. 61 e ss. del d.lgs. n. 276 del
2003, l’assenza del progetto di cui all’art. 69, comma 1, del medesimo
decreto, che ne rappresenta un elemento costitutivo, ricorre sia quando manchi
la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorché il progetto,
effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali,
quali la specificità e l’autonomia (Cass. n. 8142
del 2017), la giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio:
“In tema di lavoro a progetto, l’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276
del 2003 (ratione temporis applicabile, nella versione antecedente le
modifiche di cui all’art. 1, comma
23, lett. f) della I. n. 92 del 2012), si interpreta nel senso che, quando
un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza
l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso,
non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia
esplicato secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione, ma ad
automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
sin dalla data di costituzione dello stesso” (Cass.
n. 17127 del 2016; Cass. n. 12820 del 2016);

si è successivamente chiarito che il regime
sanzionatorio previsto dall’art. 69,
comma 1, del d.lgs n. 276 del 2016 (nel testo “ratione temporis”
applicabile, anteriore alle modifiche apportate dalla I. n. 92 del 2012) in caso di assenza di
specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso non contrasta con il
principio di “indisponibilità del tipo”, posto a tutela del lavoro
subordinato e non invocabile nel caso inverso, né con l’art. 41, comma 1, Cost., in quanto trae origine da
una condotta datoriale violativa di prescrizioni di legge ed è coerente con la
finalità antielusiva perseguita dal legislatore (cfr. Cass. n. 9471 del 2019);

5. il terzo mezzo denuncia “violazione di legge
art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., in riferimento
all’art. 61 del d. Igs n. 276/2003
e agli artt. 1362 e ss. sulla interpretazione
dei contratti”; si critica come “generica ed errata” la motivazione
della sentenza impugnata che ha ritenuto privi di adeguata specificità i
contratti a progetto in controversia;

6. la censura non è accoglibile;

come noto l’interpretazione di un atto negoziale è
riservata all’esclusiva competenza del giudice del merito (tra molte: Cass. n.
8586 del 2015; in precedenza, ex multis, cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n.
11756 del 2006), con una operazione che si sostanzia in un accertamento di
fatto (tra le tante, Cass. n. 9070 del 2013);
le valutazioni del giudice di merito in ordine all’interpretazione degli atti
negoziali soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato
alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al
controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis, Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008;
Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003);
inoltre, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la
denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione – ossia la
precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l’anzidetta violazione
e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento
del giudice di merito – non potendo le censure risolversi, in contrasto con
l’interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una
interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n.
18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740
del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000);

orbene, nella specie, al cospetto dell’approdo
esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale nell’interpretazione della
clausola posta a base del “progetto”, non sono stati evidenziati da
parte ricorrente obiettive deficienze o insanabili contraddittorietà del
ragionamento svolto dal giudice di merito, ma la ricorrente cooperativa, nella
sostanza, si limita a rivendicare un’alternativa interpretazione plausibile più
favorevole; ma per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal
giudice al testo negoziale non deve essere l’unica interpretazione possibile, o
la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni;
sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più
interpretazioni, non è consentito – alla parte che aveva proposto
l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di
legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 10131 del
2006);

7. conclusivamente il ricorso va respinto, con spese
che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;

ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228
del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali
per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13
(cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese liquidate in euro 5.250,00, oltre euro 200,00 per
esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115
del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13,
se dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 novembre 2020, n. 25624
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: