Il datore di lavoro ha il potere di controllare direttamente o tramite i suoi preposti il corretto adempimento della prestazione lavorativa

Nota a Cass. 9 ottobre 2020 n. 21888

Pamela Coti

L’art. 3 Stat. Lav. (L. n. 300/1970), per il quale “i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati”, non esclude il permanere del potere del datore di lavoro di accertare, direttamente o a mezzo della struttura gerarchica dell’impresa, il corretto adempimento dell’attività lavorativa, senza la necessità di alcuna preventiva comunicazione.

In altri termini, tale disposizione non ha abolito il potere dell’imprenditore di “controllare direttamente o mediante l’organizzazione gerarchica che a lui fa capo e che è conosciuta dai dipendenti, l’adempimento delle prestazioni cui costoro sono tenuti e, quindi, di accertare eventuali mancanze specifiche dei dipendenti medesimi, già commesse o in corso di esecuzione: ciò indipendentemente dalle modalità con le quali sia stato compiuto il controllo il quale, attesa la particolare posizione di colui che lo effettua, può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei rapporti, soprattutto quando siffatta modalità trovi giustificazione nella pregressa condotta non palesemente inadempiente dei dipendenti”.

Questo, l’importante principio ribadito dalla Corte di Cassazione (9 ottobre 2020, n. 21888, conforme ad App. Roma n. 3624 del 2018; v. anche Cass. n. 3039/2002) in relazione ad un controllo sull’attività di un dipendente di Poste italiane avvenuto attraverso l’organizzazione gerarchica della società (superiore gerarchico del lavoratore e componente dell’Ufficio Ispettivo).

La Corte di merito aveva ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore perché i fatti addebitati avevano dimostrato un “pervicace ritardo nella esecuzione della prestazione e delle direttive ricevute da parte del dipendente, manifestatosi attraverso la consegna della corrispondenza a macchia di leopardo senza alcuna plausibile giustificazione, causando notevoli disservizi”; nonché insussistente l’asserita violazione degli artt. 2, 3 e 4 Stat. Lav.

La Cassazione specifica in particolare che gli artt. 2 e 3 Stat. Lav. delimitano a tutela della libertà e dignità del lavoratore la sfera di intervento dei soggetti preposti dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi, con riguardo alla tutela del patrimonio aziendale (art. 2) ed alla vigilanza dell’attività lavorativa (art. 3). Tuttavia essi non precludono il potere dell’imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti (come, ad es. una agenzia investigativa) diversi dalle guardie giurate per la tutela del patrimonio aziendale né di controllare, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica, l’adempimento delle prestazioni lavorative e, quindi, di accertare mancanze specifiche dei dipendenti (v. Cass. n. 15094/2018, annotata, in questo sito, da M.N. BETTINI, Controlli sui lavoratori e agenzie investigative).

 

Controlli datoriali sull’attività lavorativa
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