Il diritto potestativo del dipendente reintegrato di rimpiazzare la riammissione in servizio con una indennità economica si esaurisce con l’adozione della preferenza, non potendo egli cambiare idea dopo la comunicazione al datore di lavoro.

Nota a Cass. 13 ottobre 2020, n. 22063

Gennaro Ilias Vigliotti

Il lavoratore illegittimamente licenziato che acceda alla tutela reale prevista dall’art. 18, L. n. 300/1970 (c.d. “Statuto dei Lavoratori”) può chiedere al datore di lavoro condannato alla reintegrazione, ai sensi del co. 3 di tale disposizione, di sostituire il rientro effettivo in servizio con il pagamento di una indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Tale richiesta – che corrisponde ad un diritto potestativo del dipendente – determina la risoluzione del rapporto di lavoro e deve essere effettuata da questi entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito del provvedimento giudiziale che decide la controversia sul recesso o dall’invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se tale invito è cronologicamente anteriore alla predetta comunicazione.

La giurisprudenza di legittimità è stata più volte chiamata ad interpretare questa norma e, con recente sentenza 13 ottobre 2020, n. 22063, ha affermato – in linea con quanto già statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione nell’arresto n. 18353/2014 – che la scelta effettuata dal lavoratore, una volta adottata, diviene irrevocabile e per lui non è più possibile tornare sui propri passi. Se dunque il dipendente opta per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, egli rinuncia per sempre alla prestazione alternativa e tale opzione determina in via definitiva la risoluzione del rapporto di lavoro intercorso. Se, al contrario, il lavoratore decide di riprendere servizio, tale comportamento esclude ogni possibilità di ripensamento volta ad ottenere l’indennità prevista all’art. 18, co. 3, L. n. 300/1970.

Secondo i giudici di legittimità, del resto, opinando diversamente, e cioè affermando la possibilità del dipendente di optare per l’una o l’altra tutela in qualsiasi momento, anche dopo l’espressione di preferenza, si lascerebbe il rapporto di lavoro ricostituito a seguito della pronuncia giudiziale in un perenne (ed inaccettabile) stato di incertezza circa la sua esistenza e la sua esecuzione, il quale finirebbe per danneggiare illegittimamente l’aspettativa del datore circa la definitività della prosecuzione o dell’estinzione.

Dal punto di vista giuridico, dunque, quello all’indennità sostitutiva è un diritto potestativo del lavoratore illegittimamente licenziato esercitabile tramite un atto negoziale autonomo che, se posto in essere, determina la consumazione dell’opzione e la irreversibilità della scelta.

È bene precisare che la rilevanza della decisione adottata dalla Corte va ben oltre l’ambito applicativo della tutela reale contenuta nell’art. 18. Tale regime normativo, infatti, è destinato, com’è noto, all’esaurimento per via della sua graduale sostituzione con quello adottato dal legislatore del c.d. “Jobs Act” con il D.LGS. n. 23/2015, ma anche quest’ultimo provvedimento contempla il diritto di opzione del lavoratore per la indennità sostitutiva, ricalcando il modello dell’art. 18 dello Statuto.

Il diritto di scelta è infatti concesso anche ai lavoratori (assunti dopo il 7 marzo 2015) illegittimamente licenziati per motivi discriminatori, in forma orale o in ipotesi di nullità del recesso (art. 2, co. 3, D.LGS. n. 23/2015) e nei casi di insussistenza materiale del fatto contestato al lavoratore nei licenziamenti soggettivi (art. 3, co. 2, D.LGS. n. 23/2015).

I princìpi affermati dalla sentenza in commento, dunque, sono destinati a valere anche oltre il perimetro applicativo del regime sanzionatorio dell’art. 18, cioè ad applicarsi anche alle regole contenute nel c.d. “Jobs Act”.

Indennità sostitutiva della reintegrazione: la scelta è definitiva
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