Anzianità di servizio: si computano anche i contratti a tempo determinato antecedenti all’assunzione. Va garantita l’osservanza del principio di non discriminazione.

Nota a Trib. Monza 7 luglio 2020

Fabrizio Girolami

Nel lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il lavoratore assunto a seguito di superamento di un pubblico concorso ha diritto a vedersi riconosciuta l’anzianità di servizio (ad ogni effetto di legge e di contratto collettivo) maturata precedentemente all’assunzione a tempo indeterminato, dovendosi computare anche i periodi lavorativi prestati in forza di precedenti contratti di lavoro a tempo determinato laddove le mansioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell’ambito dei contratti a termine.

Lo ha stabilito il Tribunale di Monza con sentenza del 7 luglio 2020, confermando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. ord. 16 marzo 2020, n. 7309; Cass. ord. 22 marzo 2018, n. 7112; Cass. ord. 23 novembre 2017, n. 27950).

Nel caso di specie, un lavoratore aveva prestato servizio presso l’Istituto per la Microelettronica e Microsistemi – I.M.M. (ente pubblico specializzato nello sviluppo di soluzioni innovative per la micro e nanoelettronica, per la tecnologia sensoristica, l’optoelettronica e per la microfluidica), dapprima come assegnista di ricerca, e poi con contratto a tempo determinato per l’espletamento dell’attività di ricerca, con inquadramento al III livello del ccnl di settore quale ricercatore. Dopo la prima scadenza, il contratto a termine era stato prorogato senza soluzione di continuità per ben 7 anni circa fino alla data in cui il lavoratore era stato assunto con contratto a tempo indeterminato a seguito di superamento di un concorso pubblico per la tematica di ricerca “competenze nel campo delle metodologie fisiche e dei materiali innovativi per applicazioni avanzate ICT”.

Il lavoratore, durante lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo determinato (e, dunque, nel periodo antecedente all’assunzione a tempo indeterminato) aveva maturato uno scatto retributivo per anzianità di servizio triennale, con conseguente inserimento nella II fascia stipendiale. A seguito dell’assunzione a tempo indeterminato, il datore di lavoro aveva inserito il lavoratore nella I fascia stipendiale del III livello “azzerando”, di fatto, la pregressa anzianità di servizio del dipendente.

Nel giudizio instaurato dal lavoratore – finalizzato al riconoscimento del diritto alla ricostruzione della propria carriera e alla condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive e contributive maturate – il giudice, in accoglimento del ricorso del dipendente, ha affermato quanto segue:

  • lo scatto di anzianità “ha la funzione di parametrare il trattamento retributivo alla progressiva acquisizione di una maggiore professionalità e competenza del lavoratore”;
  • il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a termine e lavoratori con contratto a tempo indeterminato sancito dalla clausola 4, punto 1, dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 99/70/CE (di diretta applicazione nel nostro ordinamento, cd. direttiva self-executing) impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi all’assunzione a tempo indeterminato, l’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a termine, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto “ab origine” a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di “ragioni oggettive” che giustifichino la diversità di trattamento;
  • l’azzeramento operato dal datore di lavoro pubblico, al momento dell’assunzione, dell’anzianità di servizio già maturata dal lavoratore in costanza di precedenti rapporti a termine (senza tenere conto che il lavoratore ha sempre svolto le medesime mansioni di ricercatore sia prima che dopo l’assunzione a tempo indeterminato) costituisce una disparità di trattamento non giustificata da ragioni oggettive ed è, dunque, lesiva del “principio di non discriminazione” sancito dal diritto dell’Unione europea.

Sulla base di tali presupposti, il Tribunale di Monza ha accertato il diritto del dipendente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità di servizio maturata anteriormente all’assunzione a tempo indeterminato e ha condannato il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive dovute in conformità degli incrementi previsti dal ccnl di settore.

Contratti a termine reiterati di un assegnista di ricerca e anzianità di servizio
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