Con il contratto in frode alla legge, disciplinato dall’art. 1344 c.c., gli stipulanti raggiungono, attraverso gli accordi contrattuali, il medesimo risultato vietato dalla legge, di guisa che, nonostante il mezzo impiegato sia lecito, è illecito il risultato che attraverso l’abuso del mezzo, la predisposizione di uno schema fraudolento e la distorsione della sua funzione ordinaria si vuole in concreto realizzare (v. Cass. n. 23042/2018). Presupposto indefettibile del contratto in frode alla legge è dunque che il negozio posto in essere non realizzi quella che è una causa tipica – o comunque meritevole di tutela ex art. 1322, co.2, c.c. – bensì una causa illecita in quanto finalizzata alla violazione della legge” (v. Cass. n. 29007/2020 e Cass. n. 8499/2018).

Non si configura invece contratto in frode alla legge, bensì in violazione di disposizioni imperative (art. 1343 c.c.), nell’ipotesi in cui le parti perseguano il risultato vietato dall’ordinamento, “non già attraverso la combinazione di atti di per sé leciti, ma mediante la stipulazione di un contratto la cui causa concreta si ponga direttamente in contrasto con disposizioni di tale natura” (v. Cass. n. 29007/2020, cit.).

P. C.

Contratto in frode alla legge
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