L’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 631/2020 ha negato la possibilità di detrarre integralmente l’IVA sull’acquisto e sull’impiego dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti a titolo gratuito.

Nota a AdE Ris. 29 dicembre 2020, n. 631

Stefano Quaranta

Sul finire del 2020 l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in tema di detraibilità dell’IVA inerente ai costi di acquisto e di impiego dei veicoli aziendali concessi gratuitamente in uso promiscuo ai dipendenti da un’impresa commerciale.

L’interpello aveva, più precisamente, ad oggetto la richiesta diretta a poter detrarre integralmente l’Iva sull’acquisto e sull’impiego dei veicoli aziendali formulata da una società operante nel settore dei prodotti per l’infanzia, la quale aveva concesso ai propri dipendenti, a titolo gratuito e in uso promiscuo, i veicoli medesimi, tassandone l’uso privato come fringe benefit ai sensi dell’art. 51, co. 4, T.U.I.R.

Per risolvere la questione, l’Agenzia ha preso le mosse dalla disposizione contenuta nell’art. 19-bis1, co. 1, lett. c) e d), D.P.R. n. 633/1972, che riconosce, nei limiti del 40%, l’ammontare di IVA detraibile relativa alle spese di acquisto e impiego dei “veicoli stradali a motore” utilizzati ad uso promiscuo. Senza possibilità di prova contraria, essa stabilisce, pertanto, la percentuale di utilizzo dei beni in questione nell’ambito dell’attività imprenditoriale o professionale svolta.

La limitazione suddetta, ha chiarito l’Agenzia, richiamando peraltro su questo aspetto un proprio precedente documento di prassi (Risoluz. n. 6/DPF del 20 febbraio 2008), non opera (e, quindi, è consentita la deduzione integrale) in taluni casi specifici:

  • in caso di veicoli che formino oggetto dell’attività propria dell’impresa;
  • In caso di veicoli che siano utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, con conseguente onere della prova a carico del contribuente;
  • in caso di veicoli che siano impiegati dagli agenti e rappresentanti di commercio.

Ma non opera neppure:

  • in caso di veicoli assegnati in uso promiscuo al personale dipendente con addebito a carico del lavoratore di un corrispettivo per l’uso privato del veicolo. In tal caso, stante la configurabilità di una prestazione di servizi resa dal datore di lavoro in favore del proprio dipendente dietro corrispettivo, l’utilizzo del veicolo potrà considerarsi integralmente inerente all’attività di impresa.

Se solo in queste fattispecie è, dunque, consentita l’integrale detrazione dell’imposta, di contro, nelle ipotesi come quella prospettata alla Amministrazione, al datore concedente i veicoli aziendali ai propri dipendenti con le modalità suddette resta preclusa la possibilità di detrarre integralmente l’IVA afferente ai veicoli utilizzati in uso promiscuo.

 

 

Detraibilità integrale dell’IVA sui veicoli gratuitamente concessi in uso promiscuo ai dipendenti: l’Agenzia fornisce parere negativo
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