Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 dicembre 2020, n. 28559

Tributi, IRPEF, Esenzione, Pensione privilegiata militare
ordinaria, Esclusione

 

Rilevato che

 

1. L.F.C. impugnava dinanzi alla Commissione
Tributaria di primo grado di Torino il silenzio – rifiuto opposto dalla
Intendenza di Finanza di Torino alla istanza di esonero dall’IRPEF sulla
pensione privilegiata della quale era titolare dal 1957 e il rimborso delle
trattenute operate alla fonte sulla stessa.

2. La Commissione adita accoglieva il ricorso. La
Commissione di secondo grado a sua volta accoglieva l’appello proposto
dall’Ufficio in quanto la domanda di rimborso risultava presentata in data
22.4.1981, il silenzio rifiuto si era formato in data 22.7.1981, mentre il
ricorso era stato presentato in data 4.5.1982.

3. Il ricorso proposto dinanzi alla Commissione
Tributaria Centrale dagli eredi del contribuente (deceduto in data 21.11.1990),
infine, veniva accolto con sentenza n. 1504/6/12, depositata il 21.9.2012,
nella considerazione che la Corte Costituzionale con le sentenze n. 41 del 1973
e n. 103 del 1976 aveva escluso che tra le pensioni privilegiate militari e le
pensioni di guerra vi fosse una “differenziazione tale da giustificare una
disciplina differenziata”.

4. Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha
proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resistono con
controricorso gli eredi del contribuente.

5. Il ricorso è stato fissato per la camera di
consiglio del 14.1.2020, ai sensi degli artt. 375,
ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.

 

Considerato che

 

1. Con un unico motivo l’Agenzia delle Entrate
deduce “violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell’art. 34 del D.P.R. 601/73 e dell’art. 46, comma 2, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597 (e, con decorrenza 1° gennaio 1988, dell’art. 46, comma 2, del D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917); nonché falsa applicazione dell’art. 1 L.
539/1950”.

2. Il ricorso è fondato e meritevole di
accoglimento.

3. La Corte Costituzionale e questa Corte si sono
più volte espresse in ordine alla corretta applicazione dell’art. 34 del d.P.R. 601/1973.
Detta norma prevedeva il beneficio dell’esenzione dall’Irpef per le pensioni di
guerra, per gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie e, per
effetto della declaratoria di incostituzionalità della norma, anche per le
pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, in ragione del
carattere non reddituale, bensì risarcitorio, dell’erogazione stessa. Pertanto,
ai sensi dell’art. 34 citato,
le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità
accessorie sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, mentre
per le pensioni privilegiate ordinarie l’esenzione riguarda soltanto “gli
assegni connessi”, essendo le pensioni stesse equiparate al reddito di
lavoro dipendente e, quindi, soggette a normale tassazione.

4. Con la sentenza 24 luglio 1981, n. 151, la Corte
Costituzionale dichiarava infondata la questione di legittimità prospettata in
ordine a tale diverso trattamento tra pensione di guerra e pensione
privilegiata ordinaria, rilevando che, mentre la pensione di guerra è collegata
per tutti, militari e civili, unicamente alla lesione o infermità derivante da
evento bellico, al di là di ogni collegamento con l’esistenza di un rapporto di
servizio, la pensione privilegiata ordinaria ha per necessario presupposto
proprio un rapporto di impiego o di servizio. Rilevava altresì la Corte che,
mentre la pensione di guerra, laddove esista un rapporto di dipendenza, può
cumularsi al trattamento di quiescenza derivante da questo, la pensione
privilegiata ordinaria è integrativa ed in qualche caso sostitutiva di quella
normale.

5. Questa Corte (Cass. 5 maggio 1989, n. 2104), ha
poi affermato che: «Le pensioni privilegiate ordinarie, a seguito di infermità
o lesioni per fatti di servizio, sono soggette per l’intero ammontare all’Irpef
ai sensi dell’artt. 46, comma
2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (e, a partire dal 10 gennaio 1988,
ai sensi dell’art. 46, comma 2, del
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) in tema di inclusione dei trattamenti
pensionistici fra i redditi di lavoro, considerato che esse non hanno, neppure
in parte, natura risarcitoria, come invece le pensioni di guerra, e non
possono, quindi, godere, in difetto di un’espressa previsione, dei benefici
fiscali contemplati per dette pensioni di guerra».

6. L’orientamento di questa Corte è rimasto comunque
costante nel confermare che le pensioni privilegiate ordinarie sono soggette
per l’intero ammontare all’IRPEF ai sensi dell’art. 46, comma 2, del d.P.R 22 dicembre
1986, n. 917, atteso che “il carattere risarcitorio di un emolumento
non ne comporta, in difetto di un’espressa disposizione di legge, l’automatica
esenzione dall’imposizione tributaria” (cfr. Cass. n. 28338 del 2005; n.
27938 del 2009 e da ultimo n. 20294 del 2018).

7. In definitiva la decisione che ha riconosciuto
l’esenzione dall’imposta dell’intero trattamento pensionistico al dante causa
degli odierni ricorrenti, risulta resa in palese violazione dell’art. 34 più volte citato.

8. La sentenza impugnata va per l’effetto cassata e,
non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel
merito, ex art. 384 comma 2, ultima parte cod.
proc. civ., con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente. Le
spese di giudizio liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e,
decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del
contribuente. Condanna i controricorrenti in solido al rimborso delle spese
sostenute dall’Agenzia delle Entrate che liquida in complessivi 3.000,00 euro
oltre spese prenotate a debito.

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