Ammessa l’esecuzione in forma specifica, mediante sentenza costitutiva, dell’obbligo di assumere personale, gravante sul datore di lavoro in seguito ad accordo sindacale, anche se non siano state preordinate le mansioni del lavoratore e la sede di lavoro.

Nota a Cass. 14 dicembre 2020, n. 28415

Paolo Pizzuti

“Ove le parti abbiano concordato, in sede di accordo sindacale, l’obbligo per il datore di lavoro di assumere personale in forza presso un’altra azienda, prevedendo il contratto collettivo applicabile ai nuovi dipendenti, la relativa categoria di inquadramento, nonché il riconoscimento dell’anzianità pregressa e del superminimo individuale, l’oggetto del contratto di lavoro deve ritenersi sufficientemente determinato. Ne consegue che il lavoratore, in caso di inadempimento, può richiedere, ai sensi dell’art. 2932 c.c., l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto, senza che rilevi la mancata predeterminazione della concreta assegnazione della sede lavorativa e delle mansioni, che attiene alla fase di esecuzione del contratto”.

Questo, l’importante principio sancito dalla Corte di Cassazione (14 dicembre 2020, n. 28415; analogamente, Cass. n. 27841/2009) relativamente al ricorso di un lavoratore che aveva adito il Tribunale di Napoli deducendo che: a) aveva lavorato alle dipendenze di una società esercente attività di trasporto pubblico e di esser stato licenziato dalla curatela del fallimento della società; b) a seguito della indizione di una procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale da parte della Regione Campania era subentrata un’altra società che, sulla base di “accordi intervenuti presso la Regione Campania”, si era impegnata ad assumere il personale già dipendente della precedente società; c) era stato specificato, sia “nella fase procedimentale” che in quella “di affidamento definitivo”, l’obbligo della nuova società di assumere (predeterminando ccnl, qualifica, retribuzione, anzianità e superminimo) tutti i lavoratori che in precedenza avevano prestato la loro attività alle dipendenze della società fallita, ad eccezione di quelli che avrebbero optato per l’iscrizione alle liste di mobilità. Egli si doleva altresì di non esser stato assunto dalla nuova società (in evidente violazione delle obbligazioni assunte nel corso della procedura descritta) in quanto precedentemente dichiarato non idoneo al servizio di guida, e, dunque inabile alla mansione di autista, e chiedeva che si accertasse il proprio diritto all’assunzione.

Il giudice adito, tuttavia, pur accertando la sussistenza dell’obbligo della nuova società all’assunzione del ricorrente sulla base degli impegni contrattualmente assunti non aveva pronunciato sentenza costitutiva del rapporto, “ritenendo inutilizzabile lo strumento dell’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., sulla base di un ritenuto difetto di specificazione di alcuni elementi, come le mansioni alle quali sarebbe stato in concreto adibito il lavoratore”.

La decisione veniva in parte riformata dalla Corte distrettuale che, dichiarava costituito fra le parti un rapporto di lavoro subordinato con inquadramento nella qualifica di operatore di esercizio parametro 183 del ccnl autoferrotranvieri.

In linea con questa pronunzia, la Cassazione ha affermato che il lavoratore, divenuto portatore di handicap, non poteva essere discriminato in quanto tale (v. Direttiva 27 novembre 2000, n. 78/2000/CE; Cass. n. 14348/2015, in motivaz.) e che la previsione del contratto collettivo applicabile, della categoria di inquadramento, unitamente al riconoscimento dell’anzianità pregressa e del superminimo individuale, rendono l’oggetto del contratto di lavoro sufficientemente determinato, mentre sede di lavoro e mansioni non costituiscono elementi essenziali del contratto di lavoro ma momenti esecutivi dello stesso, sicché nella fattispecie si rende possibile l’esecuzione specifica dell’obbligo di assumere mediante sentenza costitutiva del rapporto.

Assunzione di personale e esecuzione in forma specifica
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