Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 febbraio 2021, n. 2270

Compensi per lavoro straordinario e di differenze per
mensilità aggiuntive, Mansioni di autista di 3° livello super di cui al CCNL
per l’Autotrasporto, Computo del lavoro straordinario di tutte le ore
eccedenti le otto giornaliere, Ore risultanti dal tachigrafo detratte la pausa
pranzo e i riposi obbligatori, Accordo sulla forfetizzazione degli
straordinari tarata sulla definizione di “viaggi tipo”

 

Rilevato

 

che, con sentenza del 24 maggio 2016, la Corte
d’Appello di Brescia, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso le tre
decisioni di contenuto analogo rese dal Tribunale di Mantova di rigetto dei
distinti ricorsi proposti da C.A.O., V.I.S. e F.H. tutti nei confronti della P.
S.p.A., alla cui dipendenze svolgevano mansioni di autista di 3° livello super
di cui al CCNL per l’Autotrasporto, aventi ad oggetto il riconoscimento di
compensi per lavoro straordinario e di differenze per mensilità aggiuntive
dovute appunto all’inclusione nella relativa base di computo dei compensi per
lavoro straordinario e indennità di trasferta, in parziale riforma della  decisione di primo grado accertava il diritto
dei ricorrenti, nei limiti della prescrizione quinquennale, a vedersi computare
nella base di calcolo delle mensilità aggiuntive l’indennità di trasferta
percepita, limitatamente alla parte eccedente la previsione contrattuale;

– che la decisione della Corte territoriale discende
dall’aver questa ritenuto che, per quanto fosse dimostrato che l’orario di
lavoro degli autisti fosse di 40 ore comunque non vi era diritto al computo
come lavoro straordinario di tutte le ore eccedenti le otto giornaliere come
computate dagli originari ricorrenti, sulla base delle ore risultanti dal
tachigrafo detratte solamente la pausa pranzo e i riposi obbligatori, vigendo
presso la ditta un accordo sulla forfetizzazione degli straordinari tarata
sulla definizione di “viaggi tipo” cui dovevano ritenersi aver
aderito i tre autisti; che il compenso per lavoro straordinario non rientrava a
termini di contratto nella base di computo delle mensilità aggiuntive mentre vi
rientrava l’indennità di trasferta nella parte eccedente la previsione del
contratto collettivo costituendo quella quota un superminimo individuale, non a
caso soggetto a ritenute contributive e fiscali e, così, dovute le relative
differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale; che per la
cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli originari istanti, affidando
l’impugnazione a sette motivi, cui resiste, con controricorso, la Società;

– che i ricorrenti hanno poi presentato memoria

 

Considerato

 

– che l’impugnazione è articolata su motivi
formulati con riferimento a specifici capi della sentenza o questioni comunque
prospettate in sede di merito a muovere dal capo relativo al mancato
riconoscimento dei compensi per il lavoro straordinario, in relazione al quale,
con un primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa
applicazione degli artt. 414, 416, 345, 112, 132 c.p.c., 2697 c.c., 11, 11 bis e 5 parte speciale del
CCNL per il settore Autotrasporto del 9.11.2006 (attuale art. 13 del CCNL dell’1.8.2013),
lamenta la non conformità a diritto di quanto sancito dalla Corte territoriale
circa la non computabilità a titolo di straordinario con diritto alla
maggiorazione secondo quanto previsto dal contratto collettivo per la rilevanza
da riconoscersi all’accordo di forfetizzazione dello straordinario erroneamente
dichiarato dalla Corte medesima tardivamente contestato solo in sede di gravame
e sotto il profilo della sussistenza del diritto al compenso in caso di
superamento dei limiti di orario forfetizzati negli accordi aziendali, con
eccezione perciò nuova ed inammissibile;

– che, con riferimento al medesimo capo si deduce in
subordine la violazione e falsa applicazione degli artt.
345, 414 e 416
c.p.c., censura con la quale si ribadisce l’erroneità della pronunzia di
inammissibilità per tardività dell’eccezione sull’irrilevanza dell’accordo
aziendale di forfetizzazione ed, in ulteriore subordine, il vizio di omesso
esame di un fatto decisivo per il giudizio per aver disconosciuto la rilevanza
probatoria dei dischi cronotachigrafi;

che con ulteriore motivo, qualificando in termini di
omessa pronunzia la sancita inammissibilità per tardività della questione
sollevata con riguardo all’irrilevanza dell’accordo aziendale di
forfetizzazione, afferma essere questa Corte tenuta a pronunziarsi a riguardo;

– che attengono viceversa alle ulteriori questioni
ritenute assorbite gli altri motivi formulati, dei quali il primo riguarda la
riproposizione della questione dell’invalidità della clausola semestrale di
decadenza dalla pretesa al compenso per lavoro straordinario di cui ai
contratti individuali di O. e S., il secondo è inteso a sollecitare un
pronunciamento di questa Corte sulla rilevanza degli elementi probatori
acquisiti, il terzo con il quale la stessa richiesta è avanzata con specifico
riguardo ai dischi cronotachigrafi;

– che i primi quattro motivi, i quali, in quanto
strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono
ritenersi inammissibili, condividendo il Collegio il convincimento espresso
dalla Corte territoriale per cui, una volta confermata in sede di valutazione
del gravame proposto dagli odierni ricorrenti, l’argomentazione del primo
giudice fatta oggetto di impugnazione nell’appello proposto dai medesimi, per
la quale la perdurante validità dei risalenti accordi aziendali di
forfetizzazione degli straordinari incideva nel senso di precludere la domanda
di pagamento dello straordinario, computato con riferimento ad ogni ora
ulteriore rispetto all’orario contrattuale, avanzata con il ricorso
introduttivo del giudizio, prescindendo del tutto dall’esistenza dei predetti
accordi, tanto la mancata contestazione di tale perdurante validità,
evidenziata dalla Corte territoriale con rilievo neppure qui fatto oggetto di
censura, nonché la rilettura dell’obiezione sollevata dagli odierni ricorrenti
in sede di appello per cui i lavoratori avrebbero avuto comunque diritto al
compenso nel caso di superamento dei limiti di orario forfetizzati negli
accordi aziendali in termini di domanda ulteriore volta al riconoscimento dello
straordinario per le ore eccedenti la forfetizzazione induceva
all’inammissibilità del gravame, convincimento che va ribadito in questa sede
in quanto adeguatamente motivato ed immune da rilevi di legittimità
riproducendo il ricorrente la medesima prospettazione intesa a prescindere
dall’operatività dei predetti accordi di forfetizzazione;

– che gli esposti motivi vanno, dunque, dichiarati
inammissibili, restando assorbiti gli ulteriori motivi che risultano
evidentemente condizionati all’accoglimento dei primi;

– che le spese seguono la soccombenza e sono
liquidate come da dispositivo;

 

P.Q.M.

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte
ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che
liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese
generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1
bis dello stesso art. 13, se
dovuto.

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