Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 gennaio 2021, n. 14

Tributi, Liquidazione in capitale del trattamento di
previdenza integrativa aziendale, Corretto trattamento fiscale, Accertamento
natura e quantità del rendimento, Accertamento impiego da parte del Fondo sul
mercato del capitale accantonato e del rendimento conseguito

 

Svolgimento del processo

 

La Commissione tributaria provinciale di Genova, con
sentenza n. 280/2006, sez 1 accoglieva il ricorso proposto da G.M. e D.G.,
quali eredi di G.F., avverso il diniego di rimborso della maggior ritenuta
irpef operata dal sostituto d’imposta E. spa sulle somme erogate a titolo di
liquidazione e rinvenienti da prestazioni di previdenza integrativa.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva
appello innanzi alla CTR Piemonte che, con sentenza 84/4/2008, respingeva
l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza proponeva ricorso per
Cassazione l’Agenzia delle Entrate.

Questa Corte con sentenza 20811/13 accoglieva il
ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla CTR Piemonte.

Quest’ultima, con sentenza 527/2017, rigettava
l’appello dell’Agenzia.

Avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha
nuovamente proposto ricorso per cassazione.

Hanno resistito con controricorso e memoria G.M.
quale erede di G.F. e D.G.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle
Entrate deduce la violazione dell’art 384 c.p.c.
per la mancata attuazione del principio di diritto stabilito da questa Corte
con la sentenza di rinvio.

Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 13 d.lgs 124/93, dell’art. 1 d.l. 669/96, dell’art. 1 dpr 917/86, degli artt 16, 17 e 41 l.
482/85 e dell’art. 2697 c.c.

I motivi tra loro connessi possono essere esaminati
congiuntamente e gli stessi si rivelano fondati.

La sentenza di questa Corte n. 20811/13 ha stabilito
che in sede di rinvio la Commissione regionale si debba attenere al seguente
principio il meccanismo impositivo di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6
(aliquota del 12, 5% sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto
e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo)
si applica, a coloro che siano iscritti al fondo di previdenza complementare
aziendale F. o P.l.A. da epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite, a
titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa
aziendale, solo limitatamente agli importi, maturati entro il 31.12.2000, che provengano
dalla liquidazione del rendimento finanziario del capitale, per tale dovendosi
intendere, come espressamente precisato nella parte motiva della citata
sentenza delle Sezioni unite, il “rendimento netto imputabile alla
gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato” (cfr.,
da ult., Cass. nn. 287 e 5376 del 2012; Cass. 13302/2013; Cass. 14380 e
14381/2013; Cass. 10788/2013). Nel caso di specie, la sentenza impugnata non è
in linea con il predetto principio. In particolare, non è stato compiuto un
accertamento sulla natura e quantità del rendimento che sarebbe stato liquidato
a favore del contribuente, verificando se vi sia stato (e quale sia stato)
l’impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato e quale (e
quanto) sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego,
giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione
al 12,50%. “

In tal senso la sentenza in esame ha disposto che la
Commissione Tributaria della Liguria, accertasse ” il rendimento derivante
dall’impiego sul mercato del capitale costituito dagli accantonamenti
imputabili ai contributi versati al Fondo dal datore di lavoro e dal
lavoratore. “

La sentenza oggi ricorsa non si è conformata ai
predetti principi.

La motivazione da essa fornita è la seguente
dall’esame della copiosa documentazione in atti e dall’esito di quanto emerso
in udienza a parziale modifica e conferma della sentenza 85/04/08 della CTR
della Liguria delibera di riconoscere il diritto di rimborso della somma
richiesta di euro 102.726,55 oltre interessi, in ossequio anche al deliberato
della CTF n. 280/01/2006 del 15/05/06 perché riscossa l’Agenzia delle Entrate
dì Genova provvederà a rimborsare al richiedente. “

Come è dato rilevare, in totale inosservanza di
quanto richiesto da questa Corte, la Commissione regionale non ha accertato la
natura e quantità del rendimento che sarebbe stato liquidato a favore del
contribuente, né ha verificato se vi sia stato (e quale sia stato) l’impiego da
parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato e quale (e quanto) sia
stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi
solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,50%.

Sussiste quindi la violazione dell’art 384, comma 2, c.p.c.. onde la sentenza
impugnata va cassata con ennesimo rinvio alla Commissione regionale della
Liguria, in diversa composizione, affinché adempia a quanto disposto dalla
sentenza di questa Corte 20811/13 provvedendo altresì a liquidare le spese del
presente grado di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con
rinvio alla Commissione regionale della Liguria, in diversa composizione,
affinché adempia a quanto disposto dalla sentenza di questa Corte 20811/13
provvedendo altresì a liquidare le spese del presente grado di giudizio.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 gennaio 2021, n. 14
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