Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 febbraio 2021, n. 3760

Tributi, IRPEF, Incentivo all’esodo, Ritenute operate in
misura maggiore, Rimborso, Istanza ex art. 38, DPR n. 602 del 1973,
Decadenza, Termine

 

Rilevato

 

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per
cassazione avverso una sentenza della CTR Lazio, di rigetto dell’appello da
essa proposto avverso una sentenza della CTP di Roma, che aveva accolto il
ricorso del contribuente S.B. avverso il silenzio rifiuto su di un’istanza di
rimborso IRPEF 2008 versata in eccedenza sulle somme erogategli a titolo di
incentivo all’esodo, tassate con aliquota ordinaria invece che con il regime
agevolato, di cui all’art. 59
comma 3 della legge n. 449 del 1997; la CTP di Roma aveva accolto il
ricorso del contribuente; la CTR aveva rigettato l’appello dell’Agenzia delle
entrate, sostenendo che il termine di decadenza di mesi 48, di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 602 del
1973, decorreva dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto farsi valere e
cioè dal mese di febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiva l’IRPEF
e non dai singoli mesi in cui era stata effettuata la ritenuta IRPEF;

 

Considerato

 

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il
quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973,
in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc.
civ., in quanto non era contestato che il contribuente avesse presentato
istanza di rimborso della maggior IRPEF trattenutagli dall’INPS il 20 novembre
2012; e detta istanza era stata ricevuta dall’Agenzia delle entrate il 23
novembre 2012; correttamente pertanto essa Agenzia aveva eccepito in appello la
tardività di detta istanza di rimborso delle trattenute operate dall’INPS dal
gennaio al novembre 2008, per essere stato superato il termine di mesi 48,
decorrente dai singoli pagamenti, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del
1973; erroneamente quindi la CTR aveva ritenuto che il termine iniziale di
decadenza dovesse decorrere dal momento in cui il datore di lavoro, quale
sostituto d’imposta, avesse certificato al dipendente il preciso ammontare
delle imposte a suo nome versate, e cioè dal mese di febbraio dell’anno
successivo a quello cui si riferiva l’imposta e che, pertanto, l’istanza del
contribuente di ottenere il rimborso dell’IRPEF, presentata, come sopra
detto,  il 20 novembre 2012, era valida
anche per le trattenute operate dal gennaio al novembre 2008, dovendosi
ritenere che il dies a quo decorresse dal febbraio 2009; al contrario il dies a
quo per far valere il diritto al rimborso dell’IRPEF non dovuta decorreva dai
singoli pagamenti e, quindi, nella specie, dalle singole trattenute operate dal
datore di lavoro dal gennaio al novembre 2008, con conseguente tardività,
rispetto ad esse, dell’istanza di rimborso presentata dal contribuente; e
l’eccezione di decadenza anzidetta era stata correttamente dedotta anche per la
prima volta in appello, atteso che, sul punto, non si era formato giudicato interno;

che il contribuente non si è costituito;

che il motivo di ricorso è fondato;

che, invero, secondo la consolidata giurisprudenza
di questa orte (cfr. Cass. n. 8789 del 2017; Cass. SS.UU. n. 13676 del 2014; Cass. n.12869 del 2013), le ritenute alla fonte
operate dal sostituto d’imposta (nel caso in esame dall’INPS, che non è
un’amministrazione dello Stato), è soggetta alla disciplina di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 602 del
1973, che prevede un termine di decadenza di mesi 48 per presentare
richiesta di rimborso sia al sostituto che al sostituito; ora, nella specie, è
pacifico che le ritenute di cui si controverte sono state operate dall’INPS,
soggetto diverso dall’amministrazione dello Stato, dal gennaio al novembre
2008, con la conseguenza che l’istanza di rimborso del contribuente è da
ritenere inammissibile, con riferimento a dette mensilità, essendo stata
l’istanza presentata il 20 novembre 2012 e quindi oltre il termine di decadenza
di 48 mesi, previsto dall’art.
38 del d.P.R. n. 602 del 1973, nella versione vigente “ratione
temporis”; invero la giurisprudenza in precedenza richiamata è concorde
nel ritenere che occorre far riferimento alla data in cui la ritenuta è stata
di volta in volta operata, per ciascun mese, dal sostituto d’imposta;

che infine, secondo la giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. n. 791 del 2011), in materia
tributaria, il regime relativo ai termini entro i quali il contribuente può
proporre azione di rimborso di un tributo indebitamente versato è sottratto
alla disponibilità delle parti, si che la relativa decadenza è rilevabile
d’ufficio anche in appello, non essendosi, nella specie, formato sul punto
alcun giudicato interno;

che il ricorso dell’Agenzia delle entrate va
pertanto accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa va decisa nel merito, dichiarando non dovuto il rimborso dell’IRPEF al
contribuente per le mensilità retributive dal gennaio al novembre 2008;

che, tenuto conto dell’alterno andamento del
giudizio, appare equo compensare le spese dei gradi di merito e di condannare
il contribuente al pagamento delle spese del presente grado di legittimità,
liquidate come in dispositivo;

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso e, decidendo nel merito,
dichiara non dovuto al ontribuente il rimborso IRPEF per il periodo
gennaio-novembre 2008.

Compensa le spese dei gradi di merito e condanna il
contribuente al pagamento delle spese de presente grado di legittimità,
quantificate in €5.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

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