Il dirigente medico che non eserciti il suo potere di attribuirsi le ferie annuali non ha diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute

Nota ad App. Perugia 18 febbraio 2020, n. 29

Maria Novella Bettini

Il pagamento, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, delle ferie non godute non si applica ai dirigenti titolari del potere di attribuirsi il periodo di ferie senza ingerenze da parte del datore di lavoro.

Questo, il principio affermato da App. Perugia 18 febbraio 2020, n. 29, relativamente al caso di un dirigente medico, responsabile di struttura complessa che, non avendo fruito del periodo di ferie, aveva richiesto il diritto a percepire l’indennità sostitutiva (c.d. monetizzazione delle ferie) per novantanove giorni di riposo feriale non goduto.

Nello specifico, il medico ha dedotto che, per esigenze di servizio, rappresentate dalla notevole mole di lavoro gravante sulla struttura complessa da lui diretta, gli era stato impossibile fruire di tutte le ferie maturate nel corso del rapporto, cosicché, alla cessazione di questo, erano rimasti non goduti novantanove giorni di ferie. Egli ha chiesto, inoltre, il trattenimento in servizio, anche al fine di fruire delle ferie arretrate, ma l’Azienda Ospedaliera, con delibera del direttore generale, aveva respinto la domanda e disposto il suo collocamento in quiescenza.

Con sentenza n. 430/2018, il Tribunale di Terni ha condannato l’Azienda Ospedaliera a pagare al ricorrente € 26.291,43, oltre agl’interessi legali fino al saldo, da portarsi in detrazione dell’eventuale maggior danno da svalutazione monetaria.

Il Tribunale ha richiamato il divieto di monetizzazione delle ferie non godute sancito dall’art. 21 del ccnl 5 dicembre 1996 per l’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del comparto sanità.

Sulla disciplina della monetizzazione delle ferie non godute, come noto, sono successivamente intervenuti l’art. 10, co.2, D.LGS. n. 66/2003, per il quale il periodo minimo di quattro settimane di ferie “non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro” e l’art. 5, co. 8, D.L. n. 95/2012, conv.  dalla L. n. 135/ 2012 (norma entrata in vigore in un momento successivo ai fatti di causa), che ha vietato la corresponsione di compensi a titolo di indennità sostitutiva di ferie (per il co.8, le ferie “sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età”).  A tale decreto ha fatto seguito una rilevante nota del Dip. Funzione Pubblica (n. 40033 dell’8/10/2012) per la quale si configura un diritto alla monetizzazione nelle ipotesi di cessazione dal servizio in cui “l’impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente”, poiché in caso contrario si determinerebbe una preclusione ingiustificata ed irragionevole per il lavoratore (v. anche nota n. 32937 del 6/08/2012).

I suaccennati principi sono riproposti, dall’art. 33, co. 9 e 10, del vigente ccnl dell’area sanità – triennio 2016-2018, ove si afferma che, in via generale, “le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili” (co. 9), ma “le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative” (co.10).

La disposizione (co. 9) precisa altresì che “Le ferie sono fruite, anche frazionatamente, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dirigente. Costituisce specifica responsabilità del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa o semplice dipartimentale programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assi- curata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie”.

Alla luce della regolamentazione collettiva del 1996, il Tribunale ha affermato che: a) il divieto di monetizzazione delle ferie non godute si applica  soltanto ai dirigenti titolari del potere di attribuirsi il periodo di ferie senza ingerenze da parte del datore di lavoro; b) il medico ricorrente non si trovava in questa posizione, in quanto il direttore amministrativo poteva opporre diniego alla loro fruizione nel periodo da lui scelto; c) il dirigente medico, inoltre, non aveva potuto godere interamente delle ferie per obiettive esigenze aziendali; d) il diniego opposto dall’amministrazione al trattenimento in servizio e il conseguente collocamento in quiescenza gli avevano di fatto impedito di smaltirle.

L’azienda, per contro, ha sostenuto che: 1) il ricorrente, nella sua qualità di dirigente amministrativo responsabile di una struttura complessa, “aveva il potere di determinare da sé il proprio periodo di ferie, oltre che di autorizzare l’analogo periodo dei dipendenti della struttura, suoi sottoposti”; 2) il direttore amministrativo poteva negare la fruizione del riposo feriale – “ciò che, in concreto, non era mai avvenuto – soltanto in presenza di specifiche esigenze di servizio, da enunciare per iscritto nel provvedimento di diniego”; 3) non vi era prova che il dirigente non avesse potuto godere delle ferie, maturate in epoca anteriore al 2005, per esigenze di servizio; 4) non era emerso che egli avesse presentato domande di ferie, respinte dall’Azienda; 5) il trattenimento in servizio non costituiva un diritto del dipendente, ma era oggetto di una valutazione discrezionale dell’amministrazione; 6) “in ogni caso, il trattenimento stesso non poteva essere disposto al solo fine di consentire lo smaltimento dei giorni di ferie non goduti dal dipendente per cause a lui imputabili, ma doveva essere funzionale alle esigenze organizzative dell’amministrazione”.

In merito a tali obiezioni, la Corte di Appello di Perugia precisa che:

A) nel caso di specie, il medico ricorrente “non solo decideva autonomamente il periodo in cui godere del riposo, ma decideva anche se autorizzare gli analoghi periodi dei dipendenti addetti alla struttura complessa da lui diretta, redigendo poi il piano ferie dell’intera struttura. Il direttore amministrativo, pertanto, avrebbe potuto respingere il piano solo qualora questo avesse mostrato lacune o difetti di coordinamento, in rapporto a specifiche esigenze organizzative, ma in quel caso avrebbe dovuto emettere un provvedimento formale, enunciando i motivi del diniego”. Peraltro, il direttore amministrativo dell’Azienda Ospedaliera ha dichiarato che le ferie del personale, pur se compilate secondo una vecchia modulistica, che probabilmente conteneva ancora, tralaticiamente, la dicitura “si autorizza”, non erano “autorizzate”, bensì soltanto “vistate”; che non si era mai verificato che il dirigente amministrativo intendesse fruire delle ferie e che egli gliele negasse; e che il medico non aveva mai avanzato una o più richieste formali respinte dall’Azienda Ospedaliera per esigenze organizzative;

B) mancando la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive, ostative alla suddetta fruizione, il dirigente medico che sia titolare del potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, nel caso in cui non eserciti il detto potere e non usufruisca quindi del periodo di riposo, non ha il diritto all’indennità sostitutiva (in tal senso, Cass., S.U. 9146/2009; conf. Cass. n. 2000/2017, in q. sito, con nota di F. BELMONTE);

C) “la protrazione dell’attività lavorativa non costituisce l’oggetto di un diritto soggettivo del dipendente”, in quanto “condizionata a una scelta discrezionale dell’amministrazione, funzionale al soddisfacimento delle esigenze organizzative di questa, non certo allo smaltimento di ferie arretrate, non godute dal dipendente per causa a lui imputabile”.

Dirigente medico e monetizzazione delle ferie (App. Perugia 18 febbraio 2020, n. 29)
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