Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 febbraio 2021, n. 4246

Tributi, IRAP, Medico, Richiesta di rimborso, Onere di
prova dell’assenza di autonoma organizzazione, Partecipazione ad
un’associazione professionale, Esclusione, Eccezione dedotta in sede di
appello, Legittimità

Considerato in fatto

1. R.D.V. proponeva ricorso davanti alla Commissione
Tributaria Provinciale di Roma avverso il silenzio rifiuto serbato dall’Agenzia
delle Entrate su una istanza presentata in data 17.9.2009 di rimborso dell’Irap
pagata per gli anni 2005, 2006 e 2007.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva
il ricorso affermando che il contribuente aveva assolto all’onere di provare
l’insussistenza del presupposto impositivo costituito dall’assenza di una
autonoma organizzazione.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle
Entrate e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale del Lazio
rigettava l’appello rilevando : a) che la nuova prospettazione difensiva circa
la partecipazione del contribuente ad una associazione era inammissibile in
quanto integrante una eccezione in senso proprio e non una mera difesa; b) che
il D.V. aveva presentato la domanda di rimborso in qualità di lavoratore
autonomo e non come soggetto partecipante dell’associazione professionale e che
per l’attività di medico non sussistevano i presupposti dell’autonoma
organizzazione.

5. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle
Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. Il
contribuente si è costituito depositando controricorso.

 

Ritenuto in diritto

 

1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia
violazione dell’art. 57 d.lvo
546/92, in relazione all’art.  360 comma 1 nr.3 e 4 cpc, per avere i
giudici di seconde cure erroneamente ritenuto non ammissibile la nuova
prospettazione difensiva in appello in quanto integrante una vera e propria
eccezione la cui proposizione nel giudizio di secondo grado è preclusa dalla
norma processuale sopra indicata.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e
falsa applicazione dell’art 2 d.lvo
446/97, dell’art 5 TUIR e
dell’art. 2967 cc in relazione all’art. 360 comma 1° nr. 3 e 4 cpc; si sostiene che
la CTR abbia errato nel non ritenere assoggettabili ad Irap i redditi da lavoro
autonomo prodotti in forma associativa.

2. Il primo motivo è fondato.

2.1 Questa Corte ha avuto modo di statuire che
<<nel processo tributario, quando il contribuente impugni il silenzio
rifiuto formatosi su una istanza di rimborso, deve dimostrare che, in punto di
fatto, non sussiste nessuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto, e
l’amministrazione finanziaria può, dal canto suo, difendersi “a tutto
campo”, non essendo vincolata ad una specifica motivazione di rigetto, con
la conseguenza che “le eventuali falle” del ricorso introduttivo possono
essere eccepite in appello dall’Amministrazione a prescindere dalla preclusione
posta dal D.Lgs. n. 546 del
1992, art. 57, in quanto, comunque, attengono all’originario “thema
decidendum>> (sussistenza o insussistenza dei presupposti che legittimano
il rifiuto di rimborso), fatto salvo il limite del giudicato ” (Cass. 11682/2007; n.
1133/2009; n. 21314/2010; n. 3338/2011, 25586/2016
e 31626/2018)

2.2 Il divieto di proporre nuove eccezioni in
appello, posto dal D.Lgs. n.
546 del 1992, art. 57, comma 2, riguarda le eccezioni in senso tecnico, ma
non limita la possibilità dell’Amministrazione di difendersi dalle
contestazioni già dedotte in giudizio, perchè le difese, le argomentazioni e le
prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di un’eccezione non
costituiscono, a loro volta, eccezioni in senso tecnico. Il semplice
riferimento alle informazioni desumibili dalle risultanze dell’anagrafe
tributaria non costituisce motivo nuovo nel senso dianzi individuato,
trattandosi di mera difesa, volta a supportare i motivi di appello ( cfr. Cass. 12266/2017).

2.3 Nella specie l’Agenzia delle Entrate si è
limitata in appello ad introdurre un elemento di fatto – partecipazione del
D.V. ad una associazione professionale desunta dalle risultanze dell’anagrafe
tributaria- idoneo a configurare ex sé, secondo l’assunto dell’Ufficio il
requisito dell’autonoma organizzazione con conseguente contestazione dei fatti
costitutivi del rimborso richiesto dalla controparte, sicchè le argomentazioni
svolte sul punto dai giudici di appello risultano corrette

3.1 II secondo motivo è, parimenti, fondato.

3.2 Secondo il consolidato orientamento di questa
Corte, « in tema d’IRAP, l’esercizio della professione in forma associata
costituisce presupposto per l’applicazione dell’imposta, senza che occorra
accertare in concreto la sussistenza dell’autonoma organizzazione, da
considerarsi implicita, salva la possibilità per il contribuente di fornire la
prova contraria, avente ad oggetto non l’assenza dell’autonoma organizzazione
nell’esercizio in forma associata, bensì l’insussistenza dell’esercizio in
forma associata dell’attività stessa.” (Cass. n.19962/2019, 18920/16, sez. un.
7371/16,.

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