L’obbligo di effettuare la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente sussiste in capo al soggetto erogante ogni qual volta la corresponsione riguardi somme riconducibili al rapporto di lavoro, ancorché queste siano pagate in favore di soggetti che non sono (più) dipendenti del soggetto erogante.

Nota a AdE Risposta 19 gennaio 2021, n. 47

Francesco Palladino

Il soggetto che eroga, per conto di un fondo di solidarietà di settore, somme a titolo di cassa integrazione guadagni in deroga ai propri ex dipendenti, è tenuto ad operare le ritenute d’acconto IRPEF, in quanto tali emolumenti sono comunque riconducibili all’originario rapporto di lavoro, benché cessato alla data dell’elargizione. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 47/2021.

La Risposta in esame trae origine dalla seguente vicenda:

  • la società istante, a causa dell’emergenza COVID-19, aveva posto in cassa integrazione i propri dipendenti;
  • ai sensi del Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), la cassa integrazione è stata canalizzata attraverso un Fondo di solidarietà bilaterale che ha previsto l’erogazione della connessa indennità non direttamente al dipendente, ma cumulativamente all’azienda, bonificando a quest’ultima una somma complessiva lorda;
  • le indennità sono state successivamente corrisposte dal citato fondo alla società istante con un ritardo di 4/5 mesi rispetto ai mesi di riferimento;
  • tali indennità sono state, poi, corrisposte dalla società ai propri dipendenti, ivi compresi dipendenti che, alla data dell’erogazione, avevano cessato il rapporto di lavoro a seguito di dimissioni o per scadenza naturale del contratto.

Il quesito posto dall’interpellante verteva sulla possibilità di erogare gli emolumenti in esame agli ex dipendenti al lordo delle ritenute alla fonte dovute a titolo di acconto IRPEF, posto che tali emolumenti venivano erogati dall’istante in qualità di mero intermediario del Fondo di solidarietà. A parere dell’istante, data la cessazione del rapporto di lavoro, non vi erano in capo ad esso obblighi di sostituzione d’imposta sicché gli emolumenti in questione avrebbero dovuto essere tassati interamente dal soggetto percipiente per mezzo della propria dichiarazione dei redditi.

Analizzata la fattispecie, l’Agenzia delle Entrate articola il proprio ragionamento muovendo dal combinato disposto degli artt. 23 del d.P.R. n. 600/1973 e 51 del TUIR, i quali sanciscono che i sostituti d’imposta (tra cui rientrano le società in nome collettivo – forma societaria della società istante) che corrispondono somme riconducibili al rapporto di lavoro “devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche”.

L’Ufficio, nella risposta in esame, richiamando precedenti documenti di prassi (Circ. nn. 34/E/2013, 1/2007, 24/2004, 326/1997, nonché le Risp. nn. 137/ 2009, 101/E/ 2005, 114/ 2003 e 186/ 2002), ritiene che l’obbligo di effettuazione della ritenuta per i redditi di lavoro dipendente sussista in capo al soggetto erogatore per tutte le somme e i valori che corrisponde purché relativi ad un rapporto di lavoro, a prescindere dalla esistenza, all’atto dell’erogazione, di tale rapporto.

Nel caso in esame, viene pertanto ritenuto che la società istante, all’atto dell’erogazione di somme a titolo di cassa integrazione in deroga ad ex dipendenti era comunque tenuta ad effettuare le ritenute su tali somme a titolo di acconto IRPEF e, conseguentemente, ad assolvere gli ulteriori adempimenti fiscali (i.e. versamento delle ritenute, certificazione degli emolumenti, presentazione del modello 770) in virtù del fatto che tali elargizioni trovavano la loro origine e giustificazione nel pregresso rapporto di lavoro dipendente, ancorché la materiale corresponsione sia avvenuta successivamente alla cessazione del rapporto medesimo.

Cassa integrazione in deroga e obblighi di sostituzione d’imposta
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