L’imprenditore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare pericoli di infortunio nell’ambiente lavorativo, compresi quelli non espressamente previsti dal Documento di Valutazione del Rischio.

Nota a Cass. Pen., sez. IV, 3 febbraio 2021, n. 4075

Sonia Gioia

In materia obblighi di protezione, qualora il Documento di Valutazione del Rischio (c.d. DVR) non preveda specificamente un pericolo, è dovere del datore di lavoro “in concreto, adottare le idonee misure di sicurezza relative ad un rischio non contemplato, così sopperendo all’omessa previsione anticipata”.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (Pen., sez. IV, 3 febbraio 2021, n. 4075, conforme ad App. Roma 21 maggio 2019) relativamente all’infortunio occorso ad un lavoratore, con qualifica di apprendista, precipitato al suolo da un’altezza di 5 metri mentre effettuava, insieme al datore di lavoro, un intervento di manutenzione sul tetto di una cabina di un ascensore.

Al riguardo, l’imprenditore, in quanto titolare di una posizione di garanzia, è tenuto a predisporre il Documento di Valutazione del Rischio, contenente la verifica di “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori” esistenti in azienda e l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione, da aggiornare continuamente in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi ed al grado di evoluzione della tecnica prevenzionistica (v. artt. 17 e 28, D.LGS. 9 aprile 2008, n. 81, c.d. T.U. “in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

La mancata specificazione in tale documento di un pericolo per l’incolumità del personale non esclude la responsabilità penale e civile del datore di lavoro, che ha il dovere di porre in essere, in concreto, tutte le cautele necessarie a salvaguardare l’integrità psico- fisica dei dipendenti, “a prescindere dal contenuto del documento di valutazione del rischio”.

La responsabilità datoriale, inoltre, non è esclusa neppure laddove l’imprenditore operi in prima persona e sottoponga anche sé stesso al rischio derivante dall’omessa adozione delle misure prevenzionali, dal momento che tale circostanza “non muta i suoi doveri nei confronti della sicurezza dei lavoratori da lui dipendenti”.

Nel caso di specie, la Corte, nel confermare la pronuncia di merito, ha riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro che, oltre a non aver controllato l’efficienza delle misure di sicurezza impiegate (nello specifico, il freno paracadute) ai sensi dell’art. 71, co. 4, lett. a, D.LGS. n. 81 cit., non aveva adottato le cautele necessarie a prevenire il rischio di precipitazione connesso alla riparazione di ascensori in cui vi fosse la necessità di operare sul tetto della cabina come piano di lavoro, a nulla rilevando che tale pericolo non fosse stato specificamente individuato nel DVR.

Ciò, tenuto conto, peraltro, che, in occasione di interventi analoghi, era stata adottata una cautela aggiuntiva, costituita dall’ancoraggio dell’ascensore alle relative guide mediante l’apposito paranco di sicurezza, non disponibile il giorno dell’incidente, che “con ogni probabilità” avrebbe evitato la precipitazione della cabina dell’ascensore.

Sicurezza sul lavoro: responsabilità datoriale e rischi non previsti dal DVR
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