Per integrare un demansionamento occorre riferirsi al livello professionale del lavoratore, alla sua collocazione in ambito aziendale e, con specifico riferimento al dirigente, alla rilevanza del ruolo ricoperto in azienda.

Nota a Cass. 19 febbraio 2021, n. 4561

Valerio Di Bello

Le modifiche quantitative delle mansioni affidate al lavoratore non sono sufficienti ad integrare un demansionamento, dovendo invece farsi riferimento all’incidenza della riduzione delle mansioni sul livello professionale raggiunto dal dipendente e sulla sua collocazione nell’ambito aziendale e, con riguardo al dirigente, altresì alla rilevanza del ruolo.

È quanto afferma la Corte di Cassazione 19 febbraio 2021, n. 4561, conforme alla decisione di App. L’Aquila, il quale, evidenziando che nella fattispecie non era riscontrabile un impoverimento del bagaglio professionale maturato, aveva affermato che il ricorrente (con qualifica di dirigente) non poteva vantare un diritto a conservare la medesima posizione organizzativa anche dopo la modifica della pianta organica aziendale.

Dal canto suo, il dirigente aveva sostenuto che il giudice di merito si era basato sul presupposto erroneo che il solo limite all’esercizio del potere organizzativo del datore di lavoro, quando incida sulla posizione del personale in azienda, è quello del rispetto degli inquadramenti professionali. Mentre, nello svolgimento dei propri nuovi compiti il lavoratore deve essere messo in grado di esplicare e sviluppare la propria professionalità. Ciò, poiché, secondo la nostra Costituzione (art. 41) la libertà di iniziativa economica dell’impresa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo tale da recare danno alla sicurezza, libertà e dignità umana “e nel rispetto delle norme di protezione, qual è appunto l’art. 2103 cod. civ. che regolamenta l’esercizio dello ius variandi”.

La Cassazione, rigettando integralmente il ricorso del dirigente, precisa che «grava sulla parte che assume di essere stata demansionata allegare e provare le circostanze di fatto dalle quali evincere un sostanziale svuotamento del ruolo in precedenza affidatogli».

Demansionamento del dirigente
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