L’ammanco di cassa ascrivibile al comportamento infedele di un impiegato presso uno studio notarile legittima il licenziamento e determina un danno risarcibile all’immagine del datore di lavoro.

Nota a Cass. 8 febbraio 2021, n. 2968

Alfonso Tagliamonte

Deve risarcire il danno all’immagine il dipendente contabile di uno studio notarile che ometta ripetutamente i versamenti fiscali e previdenziali dovuti dallo studio stesso, falsificando alcuni documenti per celare le omissioni e provocando un conseguente ammanco di cassa, cui consegua la notifica al notaio del decreto penale di condanna per omesso versamento all’Inps delle ritenute mensili per i dipendenti pari a euro 90.000.

Il principio è affermato dalla Corte di Cassazione (8 febbraio 2021, n. 2968, conf. ad App. Salerno n. 823/2016) in relazione al licenziamento di un impiegato di uno studio notarile che non aveva adempiuto ai versamenti fiscali e previdenziali per conto dello studio stesso, pur avendo annotato, come avvenuti, i pagamenti sul libro cassa e consegnato al commercialista ed al consulente del lavoro del notaio false deleghe di pagamento quietanziate.

La Cassazione conferma la decisione del giudice di merito circa la valutazione della posizione personale e sociale del soggetto leso in relazione “al profilo oggettivo, relativo alla personalità del soggetto e all’incidenza che la condotta illecita posta in essere dal dipendente aveva presumibilmente avuto in riferimento al contesto sociale e professionale cui si riferiva, in considerazione della importanza e delicatezza del danno reputazionale”. La Corte di merito aveva condannato il dipendente al pagamento della somma di euro 90.629,55 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e di euro 30.000,00 quale ristoro per il danno all’immagine risentito dal professionista.

Danno all’immagine e risarcimento del danno
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