Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 marzo 2021, n. 8956

INAIL, Esposizione all’amianto, Riconoscimento della
malattia professionale, Invalidità permanente, Domanda amministrativa

 

Rilevato che

 

La Corte d’appello di Bologna con sentenza n. 1359/2014
ha accolto l’impugnazione proposta da B. R. nei confronti dell’INAIL avverso la
sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda dello stesso volta al
riconoscimento della natura professionale del carcinoma al rene di cui aveva
sofferto a causa dell’esposizione all’amianto e di altre malattie ed alla
condanna dell’Istituto alla erogazione delle prestazioni previste;

la Corte territoriale, aderendo alle conclusioni
della disposta c.t.u. medico legale, ha condannato l’Inail a corrispondere al R.
le prestazioni per malattia professionale commisurate ad una inabilità
temporanea totale di 30 giorni, ad una inabilità temporanea parziale di 30
giorni ed a una inabilità temporanea parziale al 25% di ulteriori 30 giorni,
nonché ad una invalidità permanente del 16% con decorrenza dal primo febbraio
2004 oltre interessi legali sui ratei maturati con decorrenza dal 121° giorno
successivo alla domanda amministrativa;

avverso tale sentenza, ricorre l’INAIL sulla base di
un unico motivo;

resiste B. R. con controricorso e successiva memoria
con i quali ha aderito alla censura formulata dal ricorrente ed ha chiesto che
la sentenza venga cassata solo in parte qua;

 

Rilevato che

 

con l’unico motivo di ricorso si denuncia la
violazione e o falsa applicazione dell’art. 66 e dell’art. 68 t.u. n.
1124 del 1965 in quanto la Corte d’appello ha condannato l’INAIL a
corrispondere, tra l’altro, l’indennità per inabilità temporanea parziale
conseguente alla malattia professionale denunciata senza considerare che tale
prestazione non è prevista dagli artt. 66 e 68 t.u. n. 1124 del
1965, né dall’art. 13 d.lgs, n.
38 del 2000; il motivo è fondato in continuità con l’orientamento già
espresso da questa Corte di legittimità ( Cassazione civile , sez. lav. ,
14/05/2009 , n. 11250);

si è in tale occasione precisato che, il D.P.R. n. 1124 del 1965, agli
artt. 66 e 68, prevede la corresponsione di una indennità giornaliera
soltanto per il caso di inabilità temporanea assoluta “che impedisca
totalmente e di fatto all’infortunato di attendere al lavoro”, nulla
prevedendo per il caso l’ inabilità temporanea parziale;

anche il D.Lgs.
n. 38 del 2000, art. 13, per il caso di danno biologico, ha innovato l’art. 66, comma 1, sopra
citato esclusivamente con riguardo alle prestazioni economiche connesse alla
inabilità permanente, parziale o assoluta, ma nessuna modifica ha apportato
alle norme che regolano l’indennità per inabilità temporanea assoluta;

la giurisprudenza di questa Corte è nel senso di
riconoscere all’infortunato, oltre alla rendita per inabilità permaneure solo
l’indennità per inabilità, temporanea assoluta, diretta ad assicurare al
lavoratore i mezzi di sostentamento finchè dura l’inabilità che impedisce
totalmente e di fatto all’infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative
(vedi Cass. n. 946/1990, n. 11145/2004, n.
1380/2005);

di conseguenza la sentenza impugnata deve essere
cassata, senza rinvio, in punto di condanna dell’INAIL alla corresponsione
dell’indennità temporanea parziale, ferma restando la definitività degli
ulteriori capi della sentenza non fatti oggetto di impugnazione;

che, quanto al regolamento delle spese, in
considerazione dell’esito finale della causa sussistono giusti motivi per
compensare le spese del giudizio di cassazione, mentre quelle di primo grado e
d’appello vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo il
principio della soccombenza.

 

P.Q.M.

 

accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza
impugnata in punto di condanna alla corresponsione di una indennità giornaliera
per il periodo di inabilità temporanea parziale; condanna l’Inail al pagamento
delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in euro 2600,00 per
compensi oltre accessori di legge, ed a quelle di secondo grado che liquida in
Euro 2800,00 per compensi oltre accessori di legge, compensa le spese del
giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,
comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento
da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

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