Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 marzo 2021, n. 12149

Violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul
lavoro, Responsabile dell’illecito amministrativo, Negligenza, imprudenza e
imperizia, Nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento
lesivo, Condotta abnormr del lavoratore

 

Ritenuto in fatto

 

1. La Corte d’appello di Brescia, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale cittadino, con la quale R.G. era stato
condannato per il reato di cui all’art. 590 cod.
pen. ai danni del lavoratore V.M., aggravato dalla violazione delle norme
sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, e la società R. F.LLi s.r.l.
dichiarata responsabile dell’illecito amministrativo contestato, ha
riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche, in termini di
equivalenza rispetto all’aggravante contestata, ridotto la pena detentiva,
sostituendola con quella pecuniaria, ha revocato il beneficio della sospensione
e applicato quello della non menzione, confermando nel resto la sentenza.

Si è contestato al R., nella qualità di direttore
generale dell’ente amministrativamente responsabile, nonché addetto alla
produzione e datore di lavoro della persona offesa, di avere cagionato a
quest’ultima le lesioni gravi descritte in imputazione (esitate
nell’amputazione dell’avampiede destro), per negligenza, imprudenza e imperizia
e per inosservanza delle norme per la prevenzione degli inforntuni sul lavoro
[in particolare, dell’art. 71, c.
1, 3, 4 e 7 del T.U. n. 81/2008, in relazione ai punti 3.1.1. e 3.1.4. all.
VI del T.U. e dell’art. 73, c. 1,
lett. a) e b) stesso T.U., in relazione ai punti 3.1.5, 3.2.4. e 3.2.5 all.
VI citato], per avere disposto o comunque consentito l’utilizzo di un carrello
elevatore per operazioni per le quali non era indicato (sollevamento di un
fascio di colonne metalliche lunghe quasi quattro metri e pesanti ciascuna Kg.
678), senza fornire attrezzature o accessori necessari per un uso in sicurezza,
essendo stato il mezzo utilizzato a guisa di gru/paranco, e non per la
movimentazione di carichi pallettizzati, e senza utilizzo di ganci in grado di
trattenere il carico; e per non avere impartito ai lavoratori idonee istruzioni
per l’uso del carrello di che trattasi in relazione alle modalità d’imbraco e
ai sistemi di ancoraggio, onde assicurare la stabilità del carico e scongiurare
la prossimità di lavoratori a terra, anche in situazioni anomale ma prevedibili
(quale l’utilizzo del carrello per sollevare lunghe colonne metalliche).

Nella specie, durante la movimentazione di un fascio
di quattro colonne metalliche con le caratteristiche sopra descritte, eseguita
imbracando il carico con una fascia di tessuto, le cui estremità a occhiello
venivano infilate in una delle zanche sollevate del carrello, il V. era intento
a tenere in equilibrio e orientare manualmente il carico da terra, mentre il
collega T. si trovava alla guida del carrello. All’improvviso, una estremità
della fascia di imbraco era fuoriuscita dalla zanca, facendo cadere a terra il
carico che investiva il V. al piede destro, determinando le descritte
conseguenze lesive.

2. Avverso la sentenza d’appello hanno proposto
ricorsi l’imputato e l’ente, ciascuno con proprio difensore e separato atto.

2.1. Ricorso dell’imputato R..

Questa difesa ha formulato tre motivi.

2.1. Con il primo, ha dedotto vizio della
motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del nesso causale tra la
condotta addebitata e l’evento. La difesa, in particolare, contestata la
condotta valutazione delle prove da parte dei giudici del merito, rilevando il
travisamento delle stesse, con riferimento a più punti: si contestanp le
conclusioni rassegnate dai giudici di merito quanto alla ritenuta prova che il
comportamento del lavoratore rientrasse nell’ambito delle mansioni affidategli,
trattindosi di soggetto che non operava allo spostamento delle colonne da un
reparto all’altro, bensì quale rettificatore; si contesta che, nel reparto di
lavorazione, non vi fossero altre colonne da rettificare, con conseguente
necessità di spostarle da un altro reparto, essendo invece emerso che tale
spostamento non era necessario per la presenza di altri manufatti; si rileva
che le prove testimoniali avrebbero escluso che il R. aveva istruito il T.
sull’utilizzo del carrello per il trasporto delle colonne metalliche, ciò
essendo avvenuto solo il sabato antecedente all’infortunio, per motivi
contigenti, legati alla necessità del collaudo del carroponte, normalmente
utilizzato per quei trasporti; si rileva che le prove avrebbero dimostrato la
presenza di un foro o di un perno di trattenuta della cinghia sul carrello
elevatore e si contesta il ragionamento probatorio della Corte territoriale
fondato sulla visione di fotografie che si ritengono inadeguate allo scopo. In
conclusione, la difesa assume l’avvenuta interruzione del nesso causale tra la
condotta addebitata e l’evento per avre il lavoratore tenuto un comportamento
del tutto esorbitante rispetto alle procedure operative alle quali era ddetto.

2.2. Con un secondo motivo, si deduce vizio
motivazionale anche in relazione ai profili di colpa riguardanti le condotte
contestate (messa a disposizione di un carrello per operazioni per le quali non
era idoneo e omesse istruzioni per un uso sicuro di esso). Sul punto, il
deducente osserva che la Corte territoriale non avrebbe considerato la ragione
della prima movimentazione (quella inversa effettuata – il sabato precedente l’infortunio
dal R., sempre con l’ausilio del T. – per motivi connessi al collaudo del
carroponte) e la circostanza che nelle precedenti occasioni il carrello era
stato utilizzato per spostare singole colonne, imbracate a strozzo.

2.3. Infine, con un terzo motivo, la difesa ha
dedotto violazione di legge e illogicità e carenza della motivazione con
riferimento al giudizio di bilanciamento tra gli elementi circostanziali.

3. La difesa dell’ente ha formulato quattro motivi.

I primi due sono sovrapponibili a quelli formulati
nell’interesse dell’imputato e a essi si rinvia per comodità espositiva.

Quanti ai restanti motivi, con il terzo, la difesa
dell’ente ha dedotto violazione dell’art. 5 del d. Igs. n. 231/2001 e
vizio di illogicità della motivazione, rilevando che, nel passaggio
motivazionale relativo al trattamento sanzionatorio dell’imputato, la stessa
Corte territoriale ha riconosciuto che la condotta s’inseriva in un contesto di
evidente eccezionalità, premessa dalla quale era logico attendersi la
conclusione che, nella specie, difetterebbero sia l’interesse che il vantaggio
per l’ente. Inoltre, secondo il deducente, la Corte territoriale si sarebbe
palesemente discostata dalle, nozioni giuridiche di interesse e vantaggio,
rinvenendo un asserito interesse nel risparmio sulla complessiva operazione di
installazione e collaudo del carroponte.

Con il quarto motivo, infine, si è dedotta
violazione degli artt. 11 e 12
del d. Igs. n. 231 del 200, con riferimento al valore della quota e della
misura della riduzione applicata ai sensi dell’art. 12 c. 2, lett. a), d. Igs.
citato, contestando la valutazione relativa al dato dimensionale dell’azienda e
all’entità dei danni patiti dal lavoraore.

4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto
L.T., ha rassegnato proprie conclusioni scritte a norma dell’art. 23, 8, decreto legge n. 137 del
2020, con le quali ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

5. Sia la difesa dell’imputato, che quella dell’ente
hanno rassegnato proprie conclusioni scritte, con le quali si richiamano
integralmente tutti i motivi dedotti e le richieste avanzate con il ricorso per
cassazione.

 

Considerato in diritto

 

1. I ricorsi sono inammissibili.

POSIZIONE R.

2. La Corte bresciana, con analitica e puntuale
descrizione della dinamica, suffragata dalle risultanze processuali pure indicate
in sentenza, mediante un richiamo di quella appellata, ha precisato, con
specifico riferimento al comportamento del lavoratore, qui d’interesse alla
luce delle doglianze veicolate con i ricorsi, che l’operazione posta in essere
dal V., con l’ausilio del T., il giorno del sinistro, non poteva considerarsi
eccentrica rispetto alle proprie mansioni di rettificatore. Egli non era
addetto allo spostamento delle colonne da un capannone a un altro, anche per la
ragione che detti manufatti di regola si trovavano esattamente là dove dovevano
essere lavorati. Tuttavia, con riferimento ai motivi che, nell’occorso,
spinsero i due lavoratori a movimentare le colonne, la Corte, richiamate le
prove raccolte, ha precisato che il V. aveva ricevuto il venerdì precedente
ordine dal capofficina, figlio dell’imputato, di procedere il lunedì successivo
alla lavorazione delle barre di diametro 150; al momento in cui l’ordine fu
dato, le colonne erano ancora sul luogo in cui avrebbero dovuto essere
lavorate. Infatti, solo il sabato successivo l’imputato, con l’ausilio del T.,
a causa del collaudo del carroponte avvenuto proprio quel giorno, aveva
spostato, con le stesse modalità, le colonne. Fu questa la ragione per la quale
i due decisero il giorno dell’infortunio di procedere al trasporto delle
colonne nel luogo della lavorazione utilizzando lo stesso mezzo (il carrello
elevatore), non adatto allo scopo e con le errate modalità descritte in
imputazione.

La Corte non ha recepito la spiegazione alternativa
secondo cui altre colonne sarebbero state disponibili per la lavorazione senza
alcuna necessità di effettuare il trasporto incriminato: l’assunto era stato
formulato sulla scorta di una testimonianza (quella del figlio dell’imputato)
non disinteressata, contraddetta da alcuni passaggi dello stesso riferito del
teste, relativamente al numero complessivo delle colonne presenti in azienda,
non suffragata dalla testimonianza del T. (che, per il vero, si era limitato a
esprimere l’opinione per cui in reparto rettifiche ci sarebbero state altre
colonne, finendo con l’ammettere che, se era andato con il V. a prendere quelle
colonne, la ragione era che quelle colonne dovevano essere lavorate); ma
soprattutto, contraddetta dalle dichiarazioni della persona offesa,
maggiormente credibili siccome agganciate alla logica, come lo stesso teste T.
aveva finito per riconoscere. Pertanto, le colonne erano state spostate per
esigenze dell’azienda (collaudo di un carroponte) e non erano state riportate
nel luogo in cui doveva svolgersi la lavorazione espressamente assegnata al V..

Quanto alle modalità del trasporto, poi, la Corte
bresciana ha disatteso l’assunto difensivo secondo cui non poteva parlarsi,
nella specie, di una prassi aziendale, essendo emerso che l’utilizzo del
carrello era legato a un evento eccezionale (il più volte citato collaudo), il
precedente valorizzato dal Tribunale essendo accaduto per lo stesso motivo ed
essendo stato eseguito dall’imputato personalmente, seppur con l’ausilio del
T.: in realtà, dall’istruttoria era emerso che il ricorso a quella soluzione
non era stato così eccezionale, i due operai avendo dimostrato di conoscere
quella soluzione che non trovarono per nulla anormale, essendo stata praticata
altre volte, sia pure per spostare singoli pezzi. La Corte ha concluso che, se
pure non poteva parlarsi di vera e propria prassi aziendale, tuttavia, i due
operai – di fronte a un problema – lo affrontarono nell’unico modo possibile e
cioè seguendo modalità già osservate nella pratica aziendale, sia pure in casi
eccezionali, proprio come quelle che si trovarono a gestire quel giorno. Lo
stesso T. aveva utilizzato, sotto le direttive del R., lo stesso metodo
lavorativo appena due giorni prima dell’accaduto per movimentare tre fasci di
colonne. Proprio tale comportamento dell’imputato è stato ritenuto decisivo nel
determinare la condotta successiva dei due lavoratori.

Infine, nell’affrontare il punto concernente le
modalità con cui fu effettuato l’imbraco delle colonne (possibilità di utilizzo
di una vite a bloccaggio), la Corte ha rilevato che la presenza di tale
presidio non era stata riferita dal T., il quale aveva dichiarato di non
ricordarsene. Sulla scorta di altre testimonianze (figlio dell’imputato e
collaudatore) poteva forse affermarsi che il muletto era dotato di un foro per
collocare un perno amovibile, ma quel giudice ha valorizzato la prova
documentale (fotografica) per rilevare l’assenza, nella specie, di perni o
fori, ma anche quanto riferito dall’organo accertatore, che, visionato in sede
di immediato sopralluogo il carrello coinvolto nell’incidente, aveva escluso la
presenza di dispositivi di tal fatta, dei quali neppure vi era cenno nel
libretto delle istruzioni, tenuto conto della naturale destinazione della
macchina.

Alla stregua di tali evidenze, pertanto, quel
giudice ha escluso che il comportamento della vittima avesse interrotto il
nesso causale, rilevando vieppiù che il R. non si era neppure attivato, dopo
averne personalmente curato lo spostamento, per riportare le colonne nel luogo
in cui dovevano trovarsi per essere lavorate dal V. e neppure aveva impedito al
T. di effettuare l’operazione inversa rispetto a quella effettuata sotto le sue
direttive.

In conclusione, quanto ai singoli addebiti di colpa,
la Corte territoriale ha ritenuto l’impiego del carrello una grave violazione
delle norme antinfortunistiche, così come pericolosa e contraria a ogni norma
di sicurezza la presenza di un lavoratore a contatto fisico con un carico così
precariamente movimentato. Il comportamento del R. aveva mostrato agli occhi
del dipendente presente che l’applicazione di quelle regole di sicurezza non
era da considerarsi tassativa e Io stesso V. non trovò strano che T.
utilizzasse il nnuletto con quelle modalità perché lo aveva visto fare altre
volte, sia pure in occasioni eccezionali e per spostare barre singole.

In punto trattamento sanzionatorio, la Corte –
riconosciute le generiche – ha giustificato il giudizio di bilanciamento tra
gli elementi circostanziali in termini di sola equivalenza valorizzando la
gravità della colpa, desunta dalla stessa abnormità delle modalità di utilizzo
del carrello, e la gravità delle lesioni patite dal V..

POSIZIONE ENTE

3. Quanto alla società, il giudice d’appello ha
ritenuto sussistenti i presupposti per la dichiarazione di responsabilità
amministrativa, richiamando le considerazioni svolte quanto alla responsabilità
del R. in ordine al reato presupposto e specificamente argomentando, quanto al
collegamento tra la condotta del soggetto apicale e gli assetti organizzativi
dell’azienda, in ordine all’elemento oggettivo d’imputazione. In particolare,
riconosciuta l’erroneità della valutazione condotta dal Tribunale, alla stregua
dei principi giurisprudenziali consolidati in materia, ha ciononostante
ritenuto la sussistenza della responsabilità dell’ente, rilevando che, nella
specie, l’esame degli atti consentiva di ravvisare precisi criteri di
collegamento. Il legale rappresentante della società si era trovato,
nell’occorso, nella necessità di fronteggiare una specifica esigenza aziendale:
si trattava cioè di eseguire il collaudo del carroponte e per farlo era
necessario approntare dei pesi che erano stati individuati in quattro fasci di
colonne d’acciaio, non disponibili però nel capannone ove era installato il
nuovo carroponte; non potendo utilizzare altri carroponti, per la traslazione
delle colonne avrebbe dovuto fare ricorso a ditte esterne e affrontare i costi
di noleggio e i tempi di attesa, da valutarsi anche in termini di perdita di
tempo. L’utilizzo del carrello, al contrario, aveva consentito di agire subito
e “a costo zero”, ad onta del fatto che quella scelta fosse del tutto
inadeguata rispetto alla tutela della integrità dei lavoratori.

Pertanto, quando il R. si determinò a usare il
carrello in modo improprio e pericoloso per raggiungere lo scopo voluto, ciò
fece nell’interesse dell’ente, onde evitare spese e accelerare i tempi del
collaudo e ciò a prescindere dal fatto che la società non avesse improntato la
sua politica al risparmio allorchè si era proceduto alla dotazione di un nuovo
carroponte: è stato ritenuto decisivo, infatti, che l’utilizzo del carrello
aveva scongiurato costi aggiuntivi.

La quantificazione della sanzione è stata ritenuta
congrua, sia perché lo scostamento dal minimo è stato contenuto, ma anche avuto
riguardo alle dimensioni dell’azienda che, pur a carattere familiare, non
poteva considerarsi marginale per importanza economica. Parimenti adeguata è
stata considerata la scelta della riduzione operata dal primo giduice sino al
terzo invece che fino alla metà, avuto riguardo alla gravità del danno fisico
patito e al consistente tempo trascorso tra il fatto e il risarcimento da parte
della società assicuratrice.

LA DECISIONE DI QUESTA CORTE

4. I primi due motivi formulati nell’interesse
dell’imputato e dell’ente sono manifestamente infondati e la loro trattazione
unitaria è ampiamente giustificata dal tenore delle relative doglianze.

4.1. In linea generale, va ricordato che, in caso di
doppia sentenza conforme, la struttura giustificativa della sentenza di appello
si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo
argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure
proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed
operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima
sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova
posti a fondamento della decisione (cfr. sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013,
Argentieri, Rv, 257595; sez. 1 n. 1309 del 22/11/1993, 1994, Rv. 197250), a
maggior ragione allorché i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi
nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed
ampiamente chiarite nella decisione impugnata (cfr. sez.
3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615).

4.2. Sotto altro profilo, va anche ribadita
l’estraneità, al vaglio di legittimità, degli aspetti del giudizio che si
sostanziano nella valutazione del significato degli elementi probatori che
attengono interamente al merito e non possono essere apprezzati dalla Corte di
cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo
sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure
che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato
probatorio. Tale principio costituisce il diretto precipitato di quello,
altrettanto consolidato, per il quale sono precluse al giudice di legittimità
la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o
dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice
del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482), stante la
preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle
risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr.
sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099).

4.3. Tale tema introduce direttamente quello
dell’esatta individuazione del vizio motivazionale deducibile in sede di
legittimità. È vero che – a seguito della modifica apportata all’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.
dall’art. 8, comma primo, della
legge n. 46 del 2006 – il legislatore ha esteso l’ambito della deducibilità
di tale vizio anche ad altri atti del processo specificamente indicati nei
motivi di gravame, così introducendo il travisamento della prova quale
ulteriore criterio di valutazione della contraddittorietà estrinseca della
motivazione il cui esame nel giudizio di legittimità deve riguardare uno o più
specifici atti del giudizio, non il fatto nella sua interezza (cfr. sez. 3 n.
38341 del 31/1/2018, Ndoja, Rv. 273911); ma è altrettanto’ pacifico che, anche
a seguito di tale modifica, resta pur sempre non deducibile nel giudizio di
legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di
cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a
quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. sez. 3 n. 18521 del
11/1/2018, Ferri, RV. 273217; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv.
253099, cit.).

In ogni caso, va ribadito che un ricorso per
cassazione che deduca il travisamento (e non soltanto l’erronea
interpretazione) di una prova decisiva, ovvero l’omessa valutazione di
circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, impone di
verificare l’eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità
tra i risultati obiettivamente derivanti dall’assunzione della prova e quelli
che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare
l’esistenza della decisiva difformità, fermo restando il divieto di operare una
diversa ricostruzione del fatto, quando si tratti di elementi privi di
significato indiscutibilmente univoco (cfr. sez. 4 n. 14732 del 1/3/2011,
Molinario, Rv. 250133).

Va, infine, ribadito che la illogicità del percorso
motivazionale articolato dai giudici di merito può tradursi in vizio deducibile
in sede di legittimità solo e in quanto sia manifesta, come espressamente
prevede l’art. 606, c. 1, lett. e) cod. proc. pen.

4.4. Nella specie, la difesa ha contestato la
valutazione delle evidenze operata dai giudici del doppio grado, opponendo vizi
motivazionali (tra cui la illogicità, ma non manifesta), anche in termini di
travisamento, che tuttavia non hanno il connotato sopra descritto, traducendosi
piuttosto in difformi letture del compendio probatorio, precluse in questa
sede.

Peraltro, va pure evidenziato che le conclusioni dei
giudici territoriali sono del tutto coerenti con i principi già affermati da
questa Corte di legittimità, con specifico riferimento al tema centrale agitato
a difesa, quello cioè dell’effetto interruttivo del comportamento del
lavoratore sul decorso causale.

4.5. In materia di prevenzione antinfortunistica,
infatti, si è efffettivamente passati da un modello “iperprotettivo”,
interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro investito di un
obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori (non soltanto fornendo i  dispositivi di sicurezza idonei, ma anche
controllando che di questi i lavoratori facessero un corretto uso, imponendosi
contro la loro volontà), ad un modello “collaborativo” in cui gli
obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori, in tal senso
valorizzando il testo normativo di riferimento (cfr. art. 20 d.lgs. n. 81/2008), il
quale impone anche ai lavoratori di attenersi alle specifiche disposizioni
cautelari e agire con diligenza, prudenza e perizia (cfr., sul punto, sez. 4 n. 8883 del 10/2/2016, Santini e altro,
Rv. 266073).

Tuttavia, pur dandosi atto che – da tempo – si è
individuato il principio di auto responsabilità del lavoratore e che è stato
abbandonato il criterio esterno delle mansioni, sostituito con il parametro
della prevedibilità, intesa come dominabilità umana del fattore causale (cfr.,
in motivazione, sez. 4 n. 41486 del 2015,
Viotto), passandosi, a seguito dell’introduzione del d.lgs
626/94 e, poi, del T.U. 81/2008, dal
principio “dell’ontologica irrilevanza della condotta colposa del
lavoratore” al concetto di “area di rischio” (sez. 4, n. 21587
del 23.3.2007, Pelosi, Rv. 236721) che il datore di lavoro è chiamato a
valutare in via preventiva, resta in ogni caso fermo il principio secondo cui
non può esservi alcun esonero di responsabilità all’interno dell’area di
rischio, nella quale si colloca l’obbligo datoriale di assicurare condizioni di
sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati
del lavoratore (cfr. sez. 4 n. 21587 del 2007, Pelosi, cit.).

All’interno dell’area di rischio considerata,
quindi, deve ribadirsi il principio per il quale la condotta del lavoratore può
ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta
del datore di lavoro e l’evento lesivo, non tanto ove sia imprevedibile,
quanto, piuttosto, ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante
dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di
garanzia (cfr. sez. 4 n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa e altri, Rv.
269603; cfr. sez. 4 n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, PMT c/ Musso Paolo, rv.
275017); oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un
ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni
prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia
tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano
dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore
nella esecuzione del lavoro (cfr. sez. 4 n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv.
272222).

4.6. Data tale premessa in diritto, non si rinviene
– nella risposta approntata dalla Corte d’appello alle doglianze formulate  con il gravame di merito motivazionale che
infici il complessivo ragionamento probatorio svolto censurata, le cui
argomentazioni, al contrario, tengono in debito conto richiamati.

Nella specie, il lavoratore ha agito nel contesto
delle lavorazioni assegnategli, la condotta riguardando un momento propedeutico
reso – alcun vizio nella sentenza i principi testé espressamente necessario
da  iniziative prese da altri; la soluzione
al problema contingente è stata rinvenuta dai due lavoratori impegnati nello
spostamento delle colonne in una pratica già osservata in azienda e, nel caso
del T., anche concretamente applicata, sotto le direttive dello stesso datore
di lavoro, appena due giorni prima; era stato lo stesso R., in tal modo, ad
accrediatre la convinzione che quell’anomala modalità di traslazione delle
colonne potesse essere praticata anche nella specifica situazione.

5. Anche il terzo motivo dedotto nell’interesse
dell’imputato è manifestamente infondato.

La Corte di merito ha fatto applicazione dei
parametri legali di cui all’art. 133 cod. pen. e la motivazione che sostiene il
giudizio di bilanciamento è del tutto congrua, non contraddittoria e non
manifestamente illogica. In ogni caso e risolutivamente, essa è del tutto
coerente con i principi già affermati da questa Corte di legittimità, secondo
cui le circostanze attenunati generiche costituiscono uno strumento avente la
funzione di mitigare la rigidità dell’originario sistema di calcolo della pena
nell’ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione,
ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze
concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite
posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda
determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove
questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al
di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo
elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e
non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente
difetto di motivazione (cfr. sez. 3 n. 44883 del 18/7/2014, Cavicchio, Rv.
260627).

6. Il terzo motivo dedotto nell’interesse dell’ente
è manifestamente infondato.

6.1. In linea generale, deve ribadirsi, con
riferimento alla responsabilità da reato degli enti, che si tratta di un
modello di responsabilità che, coniugando i tratti dell’ordinamento penale e di
quello amministrativo, ha finito con il configurare un tertium genus di
responsabilità, compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per
fatto proprio e di colpevolezza (cfr. Sezioni Unite n. 38343/2014, Espenhahn e
altri, cit., Rv. 261112). Quanto, poi, ai criteri d’imputazione oggettiva della
responsabilità dell’ente (l’interesse o il vantaggio di cui all’art. 5 del d. Igs. 231 del 2001),
essi sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il primo esprime una
valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della
commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo;
il secondo ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile
ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione
dell’illecito. Peraltro, proprio nel caso di responsabilità degli enti ritenuta
in relazione a reati colposi di evento in violazione della normativa
antinfortunistica, il S.C. ha precisato che la colpa di organizzazione deve
intendersi in senso normativo ed è fondata sul rimprovero derivante
dall’inottemperanza da parte dell’ente dell’obbligo di adottare le cautele,
organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati
previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo,
dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i
rischi e delinea le misure atte a contrastarli (cfr. Sezioni Unite n. 38343 del
24/04/22014, Espenhahn e altri, Rv. 261113). Per non svuotare di contenuto la
previsione normativa che ha inserito nel novero di quelli che fondano una
responsabilità dell’ente anche i reati colposi, posti in essere in violazione della
normativa antinfortunistica (art. 25
septies del d.lgs. 231 del 2001) è stato peraltro chiarito, in via
interpretativa, che i criteri di imputazione oggettiva di che trattasi vanno
riferiti alla condotta del soggetto agente e non all’evento, in conformità alla
diversa conformazione dell’illecito, essendo possibile che l’agente violi
consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l’evento che ne può derivare,
pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie
dell’ente. A maggior ragione vi è perfetta compatibilità tra inosservanza della
prescrizione cautelare ed esito vantaggioso per l’ente (cfr., in motivazione,
Sez. U. n. 38343 del 2014, cit.). Si è così salvaguardato il principio di
colpevolezza, con la previsione della sanzione del soggetto meta-individuale
che si è giovato della violazione.

6.2. La casistica ha offerto, poi, alla
giurisprudenza di legittimità l’occasione per calibrare, di volta in volta, il
significato dei due concetti alternativamente espressivi del criterio
d’imputazione oggettiva di cui si discute: si è così affermato, per esempio,
che  esso può essere ravvisato nel
risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dei
procedimenti e dei presidi di sicurezza; nell’incremento economico conseguente
all’incremento della produttività non ostacolata dal rispetto della normativa
prevenzionale (sez. 4 n. 31210 del 2016, Merlino e altro; n. 43656 del 2019, Compagnia Progetti e
Costruzioni); nel risparmio sui costi di consulenza, sugli interventi
strumentali, sulle attività di formazione e informazione del personale (cfr.,
in motivazione, sez. 4 n. 18073 del 2015,
Bartoloni ed altri); o, ancora, nella velocizzazione degli interventi di
manutenzione e di risparmio sul materiale.

Esso, quindi, va inteso non solo come risparmio di
spesa conseguente alla mancata predisposizione del presidio di sicurezza, ma
anche come incremento economico dovuto all’aumento della produttività non
rallentata dal rispetto delle norma cautelare (sez.
4 n. 31003 del 23/6/2015, Cioffi e altri e n.
53285 del 10/10/2017, Pietre/li e altri, in motivazione). In altri termini:
vanno individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l’azione
dell’uno (persona fisica) all’interesse dell’altro.

6.3. Nella specie, ritiene questa Corte che il
ragionamento probatorio dei giudici d’appello sia del tutto coerente con la
lettera della legge, innanzitutto, ma anche con una interpretazione di essa
allineata ai principi che la ricorrente assume esser stati violati, tuttavia
solo genericamente richiamandoli.

Peraltro, il contenuto del ricorso offre l’occasione
per ribadire quanto di recente affermato da questa stessa sezione in ordine
all’esatta individuazione dei parametri di imputazione oggettiva, avuto
riguardo alla rilevanza o meno del connotato di sistematicità delle violazioni,
in tema di verifica del parametro oggettivo d’imputazione, sì da scongiurare
una lettura della norma di cui all’art. 25 -septies cit. secondo cui
l’affermazione della responsabilità dell’ente consegue indefettibilmente, una
volta  dimostrati il reato presupposto e
il rapporto di immedesimazione organica dell’agente.

Il criterio di imputazione oggettiva dell’interesse
può sussistere, infatti, anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta
a un’iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura
sistematica delle violazioni antinfortunistiche, allorché altre  evidenze fattuali dimostrino il collegamento
finalistico tra la violazione e l’interesse dell’ente (cfr. sez. 4, n. 29584
del 22/9/2020, F.lli Cambria S.p.A, Rv. 279660, in cui, in motivazione, si è
affermato che l’art. 25-septies cit. non richiede la natura sistematica delle
violazioni alla normativa antinfortunistica per la configurabilità della
responsabilità dell’ente derivante dai reati colposi ivi contemplati, né tale
connotato è imposto dalla necessità di rinvenire un collegamento tra l’azione
umana e la responsabilità dell’ente che renda questa compatibile con il
principio di colpevolezza; sotto altro profilo precisandosi che è eccentrico
rispetto allo spirito della legge ritenere irrilevanti tutte quelle condotte,
pur sorrette dalla intenzionalità, ma, in quanto episodiche e occasionali, non
espressive di una politica aziendale di sistematica violazione delle regole
cautelari, considerato peraltro l’innegabile quoziente di genericità del
concetto di sistematicità).

L’intero discorso, in realtà, attiene al piano
prettamente probatorio, cui tale connotato appartiene, quale possibile indizio
della esistenza dell’elemento finalistico della condotta dell’agente, idoneo al
tempo stesso a scongiurare il rischio di far coincidere un modo di essere
dell’impresa con l’atteggiamento soggettivo proprio della persona fisica.

Ne deriva, quale logico corollario, che l’interesse
può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata, allorché altre
evidenze fattuali dimostrino tale collegamento finalistico, così neutralizzando
il valore probatorio astrattamente riconoscibile al connotato della
sistematicità (cfr. in motivazione sez. 4 n. 29584/2020 cit.).

6.4. La Corte d’appello di Brescia, nell’esaminare
il criterio di imputazione oggettivo ai sensi dell’art. 5 d.lgs 231 del 2001, ha in
maniera del tutto pertinente messo in evidenza, sulla scorta degli elementi
restituiti dall’istruttoria, l’interesse dell’ente consistito nella
velocizzazione dei tempi del collaudo del carroponte e il vantaggio
rappresentato dal risparmio sui costi di noleggio dell’attrezzatura, in quel
momento non disponibile a causa della particolare situazione venutasi a creare
proprio in conseguenza del programmato collaudo. Il che risponde adeguatamente
alle censure con le quali parte ricorrente ha opposto il carattere eccezionale
e la non sistematicità della violazione.

6.5. Il quarto motivo formulato nell’interesse
dell’ente è manifestamente infondato.

La difesa non si è effettivamente confrontata con le
ragioni della decisione debitamente esposte nella sentenza censurata, ma si è
limitata a contestare il metro di giudizio applicato al caso di specie, sulla
scorta di considerazioni che implicano una valutazione di fatto, come tale non
deducibile in questa sede.

7. Alla inammissibilità dei ricorsi segue la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di
tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza
di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000).

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro
tremila in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 marzo 2021, n. 12149
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