I lavoratori, che intendono fruire della proroga del regime speciale per i c.d. “impatriati”, devono versare, in un’unica soluzione, tramite modello F24, un importo pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia nel periodo di imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.

Nota AdE Provv. 3 marzo 2021, n. 60353

Marialuisa De Vita

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 60353 del 3 marzo 2021 sono state definite le modalità di esercizio dell’opzione, introdotta dalla Legge di Bilancio 2021, per la proroga, per ulteriori 5 periodi di imposta, del regime speciale previsto per i lavoratori c.d. “impatriati” (art. 16, co. 3-bis, D.LGS.  n.147 del 2015).

Come noto, ai sensi dell’art. 16 del D.LGS. n. 147/2015 i redditi di lavoro autonomo, i redditi di lavoro dipendente, quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente e (dal 2019) i redditi di impresa, prodotti in Italia da lavoratori (cittadini italiani o esteri) che vi trasferiscono la residenza a fini fiscali, concorrono alla formazione del reddito complessivo nei limiti del 30% del loro ammontare ovvero del 10% per coloro che trasferiscono la residenza in una delle regioni del Mezzogiorno (Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise, Puglia, Campania, Basilicata e Abruzzo). Tale regime trova attuazione a decorrere dal periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e per i 4 periodi d’imposta successivi (cfr. in q. sito, M. DE VITA, Regime speciale per i lavoratori impatriati: i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate).

L’agevolazione si applica per ulteriori 5 periodi di imposta (per un totale, dunque, di 10 periodi di imposta) ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dall’anno 2020, i quali possono beneficiare della tassazione del 50% (invece che del 30% previsto per il primo quinquennio) del reddito imponibile, in presenza di specifici requisiti quali, alternativamente:

  • avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo; oppure
  • acquistare il lavoratore oppure il coniuge, il convivente o i figli, anche in comproprietà, un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia. Tale ultima ipotesi deve realizzarsi successivamente al trasferimento in Italia o nei 12i mesi precedenti al trasferimento.

La percentuale di tassazione dei redditi agevolabili prodotti nel territorio dello Stato nel secondo quinquennio è ridotta al 10% nel caso in cui i contribuenti abbiano almeno 3 figli minorenni o a carico.

La Legge di Bilancio 2021 (cfr. in q. sito, M. DE VITA, F. PALLADINO, A. GUIDONE, Le novità fiscali per il 2021: Legge di Bilancio 2021) è intervenuta su tale proroga, estendendo la platea dei soggetti che ne possono beneficiare. Ora essa si applica anche ai soggetti rientrati in Italia prima del 30 aprile 2019 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano già beneficiari del regime in esame. Prima delle modifiche apportate dalle Legge di Bilancio ne erano esclusi. Ora anche costoro ne possono beneficiare previo, però, il versamento di un importo pari:

  • al 10% dei redditi agevolati relativi all’annualità precedente a quella di esercizio dell’opzione, se al momento dell’esercizio dell’opzione hanno, alternativamente, almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo o sono diventati proprietari di una unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diventano proprietari (anche unitamente al coniuge, al convivente o ai figli) entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione delle sanzioni;
  • al 5% dei redditi agevolati relativi all’annualità precedente a quella di esercizio dell’opzione, se al momento dell’esercizio dell’opzione hanno, questa volta congiuntamente, almeno 3 figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventano o sono diventati proprietari di una unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diventano proprietari (anche unitamente al coniuge, al convivente o ai figli) entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione delle sanzioni.

Con il provvedimento in esame, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale importo deve essere versato, in un’unica soluzione, mediante il modello F24 (utilizzando un apposito codice tributo che sarà stabilito con una successiva risoluzione dell’Amministrazione finanziaria), senza possibilità di avvalersi della compensazione di cui all’art. 17, D.LGS. n.  241/1997.

Il versamento deve avvenire:

  • entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione;
  • entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento in esame (ossia entro il 30 agosto 2021), se il primo periodo di fruizione dell’agevolazione è terminato il 31 dicembre 2020.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che, per beneficiare della proroga, entro i suddetti termini, i lavoratori dipendenti devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, mentre i lavoratori autonomi devono comunicare l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il relativo versamento.

Il provvedimento ha infine fornito alcuni chiarimenti anche in merito agli adempimenti dei sostituti di imposta. Questi ultimi  devono operare le ritenute del 50% o del 10% del reddito imponibile sulle somme e i valori imponibili corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta di opzione.

A fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, i sostituti di imposta devono effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti corrisposto a partire dal 1º gennaio dell’anno di riferimento.

Proroga del regime speciale per gli impatriati: chiarite le modalità di esercizio dell’opzione
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