Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 aprile 2021, n. 9104

Personale medico, Incremento della borsa di studio per il
periodo di specializzazione, Miglioramento stipendiale minimo previsto dal
CCNL

 

Rilevato che

 

1. La Corte di appello di Torino, con sentenza n.
24051/2017, confermava la sentenza di primo grado, che aveva parzialmente
accolto la domanda del dott. C.A. proposta nei confronti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero dell’Economia e
delle Finanze e dell’Università degli Studi di Torino, diretta ad ottenere
l’incremento della borsa di studio per il periodo di specializzazione medica,
in ragione del miglioramento stipendiale minimo previsto dal CCNL del Servizio
Sanitario Nazionale per il personale medico.

2. Il dott. C.A. aveva percepito una borsa di studio
per la durata di cinque anni, a decorrere dal 1.1.2003, ai sensi del d.lgs. 257
del 1991, nell’importo bloccato al valore dell’anno 1992, senza gli incrementi
previsti dal primo comma dell’art. 6 del d.lgs. citato e riferiti,
rispettivamente, all’incremento annuale, a partire dal 1° gennaio 1992, del
“tasso programmato di inflazione” e alla rideterminazione triennale
“con decreto del Ministro della Sanità, di concerto con i Ministri
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e del Tesoro in
funzione del miglioramento tabellare minimo previsto dalla contrattazione
collettiva relativa al personale medico dipendente del Servizio Sanitario
Nazionale”. Egli aveva dedotto che l’importo previsto per gli
specializzandi era stato interamente rivisto, ma solo a partire dall’anno 2007.

Pertanto, aveva convenuto in giudizio le
Amministrazioni e l’Università per chiederne la condanna in solido tra loro
“alla corresponsione … delle spettanze relative all’invocata adeguata
remunerazione conseguente alla rideterminazione triennale delle borse di studio
per i medici specializzandi nel periodo 2003-2004-2005-2006 e all’adeguamento delle
somme erogande al costo della vita maturato per l’anno 2006, con riferimento al
1992”.

3. Il Giudice di primo grado aveva accolto
parzialmente la domanda, riconoscendo l’incremento triennale di cui alla
seconda parte del primo comma dell’art. 6 d.lgs. 257 del 1991 limitatamente al
periodo 1.1.1994 – 31.12.1997, ma lo aveva negato per il periodo successivo
all’1.1.1998, ritenendo che il blocco fosse nuovamente intervenuto a decorrente
appunto dal 1°.1.1998 e fino al 2007, in forza dell’art. 32, comma 12, legge n. 449 del
1997 e dell’art. 36, comma 1,
legge n. 289 del 2002.

4. La Corte di appello di Torino, con sentenza n.
139/2017, sulle opposte impugnazioni delle parti, affermava – per quanto ancora
di interesse nella presente sede – che non spettava all’appellante l’incremento
annuale a decorrere dal 1° gennaio 1992 in base al tasso programmato di
inflazione e, quanto alla rideterminazione triennale, che non era riscontrabile
alcun blocco per il periodo 1.1.1994-31.12.1997, blocco invece nuovamente
intervenuto a decorrere dall’1.1.98 e fino al 2007, quando venne reso operativo
il contratto di specializzazione di cui al d.lgs.
368 del 1999.

5. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto
ricorso il dott. A. con due motivi di impugnazione. Le Amministrazioni e
l’Università intimate hanno resistito con controricorso.

 

Considerato che

 

6. Con il primo motivo il dott. C.A. denuncia
violazione dell’art. 32, comma
12, legge n. 449 del 1997 assumendo che tale norma si riferisce al blocco
dei soli aggiornamenti alla variazione del costo della vita per il triennio
1998/2000 e non considera i miglioramenti tabellari previsti dalla
contrattazione collettiva relativa al personale medico del S.S.N. (punto 1).

Deduce poi che “la Corte non individua alcuna
disposizione che disciplini il blocco dell’adeguamento per il triennio
2001/2003”, ciò in quanto la motivazione menziona soltanto l’art. 32, comma 12 sopra citato,
che riguarda il triennio 1998/2000, e l’art. 36 comma 1, legge n. 289 del 2002,
che riguarda il triennio 2003/2005 (punto 2). Deduce infine che “l’art. 36, comma 1, legge 289 del 2002
non disciplina il blocco dell’adeguamento alla contrattazione collettiva per il
triennio 2003/2005” (punto 3). Richiama i precedenti della giurisprudenza
di legittimità a sé favorevoli e precisamente da ultimo Cass. 12624 del 2015
(punto 4).

7. Con il secondo motivo chiede la condanna di
controparte al pagamento delle spese dell’intero processo, in conseguenza
dell’accoglimento del ricorso essendosi la Corte di appello discostata dalla
giurisprudenza di legittimità.

8. Il ricorso è infondato.

9. Occorre premettere che non vi è impugnazione
delle parti pubbliche; pertanto, è passata in giudicato la statuizione
favorevole al dott. A. di cui alla sentenza di primo grado, confermata in
appello, come evidenziato nella sopra esposta narrativa della vicenda
processuale, in merito all’incidenza – sul trattamento economico percepito per
il corso di specializzazione – dei miglioramenti stipendiali di cui alla
contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente del Servizio
Sanitario Nazionale intervenuti nel periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre
1997. Il ricorso investe il rigetto della domanda di adeguamento triennale per
il periodo successivo al 1° gennaio 1998.

10. Giova ribadire anche in questa sede che
l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione
universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato,
né del lavoro autonomo, costituendo una particolare ipotesi di contratto di
formazione-lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può
essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta
attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi,
in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali
per l’impegno a tempo pieno degli interessati nell’attività rivolta alla loro
formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni
svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l’università, ma alla
formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a
fine corso, di un titolo abilitante (Cass. SSUU n. 9147 del 2009, n. 10461 del
2008; Cass. n. 15362 del 2014, n. 5889 del 2012, n. 2632 del 2012, n. 20403 del
2009, n. 24781 del 2008, n. 6089 del 1998; nn. 19792, 19449 e 18670 del 2017). Dalla inconfigurabilità dei
rapporti di formazione specialistica in termini di subordinazione consegue la
inapplicabilità dell’art. 36 Cost. (da ultimo, Cass. 18670 del 2017).

11. Occorre ulteriormente svolgere alcune premesse
relative al quadro normativo di riferimento.

12. Con l’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto
1991, n. 257, il legislatore italiano, dando attuazione, sia pure tardivamente,
al disposto della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio, stabilì in favore dei
medici ammessi alle scuole di specializzazione una borsa di studio determinata
per l’anno 1991 nella somma di lire 21.300.000. Tale somma era destinata ad un
incremento annuale, a decorrere dal 1° gennaio 1992, sulla base del tasso
programmato di inflazione, incremento fissato ogni triennio con decreto
interministeriale.

Il meccanismo di adeguamento venne peraltro bloccato
successivamente, con effetto retroattivo, dalla legge
28 dicembre 1993, n. 349, passata indenne al vaglio della Corte
costituzionale (sentenza n. 432 del 1997), e da
altre leggi successive (v. sul punto, ampiamente, Cass. n. 4449 del 2018).

In seguito, dando attuazione alla direttiva n. 93/16/CE il legislatore nazionale
intervenne sulla materia con il d.lgs. 17 agosto
1999, n. 368, che raccolse in un testo unico le precedenti direttive n.
73/362 e n. 75/363 con le relative successive modificazioni.

Tale decreto – in seguito ampiamente modificato
dall’art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2003, n. 266 – riorganizzò
l’ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e
chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione
(inizialmente denominato “contratto di formazione-lavoro” e poi
“contratto di formazione specialistica”, art. 37 del d.lgs. cit.), da
stipulare e rinnovare annualmente tra Università (e Regioni) e medici specializzandi,
con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa ed in una quota
variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti
ministeriali (art. 39 d.lgs. cit.).

Però il nuovo meccanismo retributivo di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 divenne operativo solo a
decorrere dall’anno accademico 2006-2007 (art. 46, comma 2, d.lgs. cit.,
nel testo risultante dalle modifiche introdotte prima dall’art. 8 del decreto legislativo 21
dicembre 1999, n. 517, e poi dal già citato art. 1, comma 300, della legge n. 266
del 2005), mentre le disposizioni del d.lgs. n. 257 del 1991 rimasero
applicabili fino all’anno accademico 2005-2006. Il trattamento economico
spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione
specialistica fu poi in concreto fissato con i D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre
2007.

13. Tutto ciò premesso, va precisato che
l’orientamento interpretativo citato nella sentenza impugnata (Cass. n. 12624
del 2015 e precedenti) è stato superato a partire dalla sentenza di questa
Corte n. 4449 del 2018, secondo cui l’importo delle borse di studio dei medici
specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal
1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6,
comma 1, del d. Igs. n. 257 del 1991, in quanto l’art. 32, comma 12, della I. n. 449
del 1997, con disposizione confermata dall’art. 36, comma 1, della I. n. 289 del
2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al
finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del
citato art. 6.

14. Tale orientamento ha trovato conferma nella
giurisprudenza successiva (v. Cass. n. 13572 del 2019, nn. 8378, 8379, 8506,
9191, 17913, 17995 del 2020), sintetizzabile nel principio secondo cui
l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di
specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto, né ad
incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni
accademici dal 1992/1993 al 2004/2005, né all’adeguamento triennale previsto
dall’art. 6, comma 1, del d. Igs. n. 257 del 1991.

15. Questa Corte ha affermato che, con riferimento
al trattamento economico dei medici specializzandi e alla domanda risarcitoria
per non adeguata remunerazione, che il diritto alla rivalutazione triennale non
è stato congelato soltanto fino al dicembre 1992. Nel corso di ciascuno dei
trienni successivi (quello 1994-1996, quello 1996-1998, quello 1999-2001 e quello
2001-2004) è stato disposto il blocco della rideterminazione triennale. Le
numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (d.l. n. 384 del 1992, convertito nella legge n. 438 del 1992; la legge n. 537 del 1993; la legge n. 549 del 1995; la legge n. 662 del 1996, la legge n. 449 del 1997; la legge n. 488 del 1999 e la legge n. 289 del 2002) danno contezza dell’intento
del nostro legislatore di congelare al livello del 1992 l’importo delle singole
borse di studio e correlativamente di disporre analoghi blocchi sugli aggregati
economici destinati al loro finanziamento, al fine di evitare – nell’attuale
contesto storico, caratterizzato da una ormai cronica carenza di risorse
finanziarie – la riduzione progressiva del numero dei soggetti ammessi alla
frequenza dei corsi, con correlato danno sociale.

16. Questa Corte ha già avuto modo di porsi il
problema della compatibilità del,a normative richiamate, come sopra
interpretate, con il dettato costituzionale con il diritto dell’Unione europea,
pervenendo ad escludere qualsiasi dubbio di incostituzionalità e ad affermare
l’inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia (cfr. Cass.
nn. 31922, 17051 e 15520 del 2018).

17. L’esame del secondo motivo, sulla compensazione
delle spese di primo grado, resta assorbito, in quanto il relativo esame
postula l’accoglimento del primo, che invece viene respinto.

18. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di
parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,
liquidate nella misura indicata in dispositivo per compensi professionali,
oltre spese prenotate a debito.

19.Va dato atto della sussistenza dei presupposti
processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da parte del
ricorrente, ai sensi dell’art. 13,
comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto
dall’art. 1, comma 17, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma
del comma 1 -bis dello stesso art.
13, se dovuto (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019).

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese, che liquida in
euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,
dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 aprile 2021, n. 9104
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