Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 aprile 2021, n. 10030

Personale degli Enti pubblici non economici, Differenze
retributive, Continuativo esercizio di mansioni dirigenziali, Procedimenti di
copertura dei posti vacanti, Sostituzioni caratterizzate da straordinarietà,
temporaneità ed occasionalità, Svolgimento di mansioni superiori da remunerare
consequenzialmente

 

Ritenuto che

 

la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato il
gravame proposto dall’I.N.P.D.A.P. (di seguito INPDAP) avverso la sentenza del
Tribunale di Forlì con la quale L.A. aveva chiesto la corresponsione delle
differenze retributive in ragione del fatto che egli, già Ispettore Generale
dei ruoli ad esaurimento inquadrato nella IX qualifica funzionale, aveva
continuativamente esercitato mansioni dirigenziali in forza di incarichi
conferitigli dall’ente di appartenenza;

la Corte territoriale riteneva che lo svolgimento di
mansioni direzionali, oltre a non risultare in sé contestato, emergesse dai
documenti che comprovavano il conferimento di incarichi di reggenza delle sedi
di Ferrara e Ravenna;

i giudici di appello rilevavano altresì come
l’INPDAP non avesse provato e neanche allegato di avere avviato i procedimenti
di copertura dei posti vacanti ed il contenimento degli incarichi al ricorrente
nei limiti di tempo ordinariamente previsti per la copertura di essi o che si
trattasse di sostituzioni caratterizzate da straordinarietà, temporaneità ed
occasionalità;

Io svolgimento di tali «mansioni dirigenziali» per
circa dodici anni giustificava quindi, secondo la sentenza di appello, il
riconoscimento delle rivendicate differenze retributive;

l’I.N.P.S., quale ente subentrato all’INPDAP nella
relativa attività previdenziale e nei rapporti preesistenti, impugnava la
predetta sentenza sulla base di due motivi, cui opponeva difese l’A. mediante
tempestivo controricorso, poi illustrato da memoria;

 

Considerato che

 

con il primo motivo l’Istituto ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione di norme di diritto e accordi nazionali di lavoro
e, in particolare, dell’art. 112 c.p.c.
assumendo che, sebbene il ricorrente avesse limitato la propria pretesa al
periodo dal 11.8.2000 al 1.12.2004, la Corte d’Appello aveva esaminato
l’attività svolta dal medesimo per dodici anni;

il secondo motivo è ancora rubricato come violazione
e falsa applicazione di norme di diritto e accordi nazionali di lavoro, con
particolare riferimento al d.p.r. 285/1988, all’art. 25 d. Igs. 29/1993, agli artt. 2, 4 e 25 d. Igs. 165/2001, degli
artt. 1362 ss c.c., anche in relazione all’art.
13 all. A e tab. B,
nonché all’art. 52 d. Igs.
165/2001;

in proposito l’ente rilevava come il ricorrente
provenisse dai ruoli ad esaurimento dell’INPDAP quale Ispettore Generale ex art. 15 d. Igs. 88/1989, di
IX qualifica funzionale e che l’art.
25 del d.lgs. 29/1993, nel sopprimere definitivamente quei ruoli, aveva
mantenuto la qualifica ad personam, attribuendo funzioni vicarie del dirigente
e funzione di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al
dirigente;

l’INPS aggiungeva infine che la tabella allegata al
d.p.r. 285/1988 prevedeva, rispetto alla IX qualifica funzionale, il profilo di
chi «sostituisce il Dirigente in caso di assenza o impedimento» e di chi «regge
l’unità organica in attesa della destinazione del titolare»;

i motivi possono essere esaminati congiuntamente stante
la loro stretta connessione;

la Corte d’Appello ha accertato la natura
dirigenziale dei posti cui il ricorrente è stato adibito nel corso di circa
dodici anni non al fine di giungere ad una pronuncia eccedente rispetto a
quando domandato, ma per un corretto inquadramento dell’attività che il
lavoratore era stato chiamato complessivamente a svolgere ed al fine di
correttamente decidere sul più limitato periodo oggetto delle pretese
economiche esercitate;

dallo stesso ricorso si evince in effetti che l’A.,
dal 2000 al 2014, era stato incaricato della reggenza delle sedi INPDAP di
Ferrara, Ravenna, Bologna e Forlì, a riprova di un’utilizzazione continuativa
del medesimo quale preposto agli uffici che, nella regione di riferimento,
erano privi di dirigente, come è quindi avvenuto, rispetto al periodo oggetto
di causa, con riferimento alle sedi di Ravenna e Forlì;

d’altra parte, la contestazione in ordine alla
mancanza di prova della effettiva natura dirigenziale dei diversi uffici
diretti dal ricorrente, contenuta nel secondo motivo di ricorso, è del tutto
generica ed inidonea a scalfire il diverso accertamento contenuto nella
sentenza impugnata;

è del resto pacifico che la reggenza di un ufficio
dirigenziale si caratterizza per la straordinarietà e temporaneità, da
rapportare funzionalmente alla copertura del posto mediante nomina di un
titolare (Cass. 25 giugno 2018, n. 16698; Cass., S.U., 16 febbraio 2011, n.
3814), sicché il superamento di tali limiti, qualora i compiti siano conferiti
a persona munita di inquadramento non dirigenziale, comporta lo svolgimento di
mansioni superiori da remunerare consequenzialmente ai sensi dell’art. 52 d. Igs. 165/2001;

si può peraltro affermare, integrando la nozione,
che costituisca svolgimento di mansioni superiori anche l’utilizzazione
costante di un medesimo dipendente, inquadrato in livelli non dirigenziali,
quale sostituto dei dirigenti di diverse unità del medesimo ente;

è pur vero che la posizione degli ex Ispettori
Generali si caratterizzava per l’esercizio di «funzioni vicarie del dirigente»
(art. 25 d. Igs. 92/1993) e che la qualifica IX di inquadramento prevedeva che
il corrispondente personale «sostituisce il dirigente in caso di assenza o
impedimento» e «regge l’unità organica in attesa della destinazione del
titolare»;

certamente tuttavia tali incarichi, confermati
dall’invarianza delle posizioni degli ex Ispettori Generali disposta in sede di
sopravvenuta contrattualizzazione, e poi dalla confluenza della IX qualifica di
inquadramento nell’Area C (posizione C4), hanno riguardo, come è reso evidente
dal significato della vicarietà, alle funzioni proprie di chi fa le veci di un
superiore dell’ufficio, esercitandone temporaneamente i poteri;

del resto, la declaratoria della IX qualifica
funzionale è parimenti esplicita nel delineare i poteri di sostituzione e di
reggenza in relazione alle carenze dell’ufficio di appartenenza;

esula invece dalle mansioni proprie la reggenza di
uffici diversi e tanto più l’utilizzazione stabile di un medesimo funzionario
al fine di reggere uffici volta a volta diversi e privi di dirigente titolare;

ne deriva che una tale utilizzazione del ricorrente
ha in sé esulato dalle connotazioni proprie della posizione di inquadramento, sicché
le differenze retributive sono dovute e le censure mosse vanno disattese;

le spese del giudizio di legittimità seguono la
soccombenza;

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità,
che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre
spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115
del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13,
se dovuto.

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