Il difetto di motivazione di un incarico dirigenziale da parte della P.A. non determina, salvo diversa disposizione di legge, la nullità dell’atto, la quale consegue unicamente alla violazione di norme imperative concernenti la validità dello stesso.

Nota a Cass. 8 marzo 2021, n. 6308

Fabio Iacobone

L’atto di conferimento di un incarico dirigenziale da parte della Regione ad un soggetto esterno non può essere considerato nullo sulla base dell’assunto che non contiene un’adeguata motivazione delle ragioni del ricorso a un soggetto esterno e sul possesso da parte dell’incaricato di specifici requisiti richiesti dalla legge.

Infatti, dal principio di trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione non “deriva la nullità degli atti con i quali la Pubblica Amministrazione si avvale, ricorrendone i presupposti, della facoltà di affidare incarichi dirigenziali a soggetti estranei, a meno che tale mancanza non sia sanzionata in modo esplicito da norme di legge”.

Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione (8 marzo 2021, n. 6308, parz. difforme da App. Catanzaro n. 1768/2016), la quale precisa che i principi di imparzialità e buon andamento della Amministrazione (art. 97 Cost.), unitamente al canone generale di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), pur avendo carattere imperativo (in considerazione dell’interesse generale alla correttezza e legalità dell’Amministrazione), qualora siano violati “possono essere fonte di responsabilità per inadempimento, ovvero disciplinare o contabile, ove ne ricorrano i presupposti, ma in assenza di precetti specifici, la loro violazione non comporta di per sè sola la nullità degli atti adottati che non siano conformi ai richiamati principi”.

Come noto, in base all’art. 1418 c.c., il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art. 1325 c.c., l’illiceità della causa, l’illiceità dei motivi, nel caso indicato dall’art. 1345 c.c., e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’art. 1346 c.c. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge. Pertanto, “ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinare la nullità del contratto e non già la violazione di norme, anch’esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti” (Cass. S.U. n. 26724/2007).

Nella fattispecie esaminata, la Corte non ha rinvenuto nè nella L.R. Calabria 7 agosto 2002, n. 31, artt. 10, co. 4 e 4 bis, nè nel D.LGS. n. 165/2001, art. 19, co. 6, nei testi applicabili ratione temporis (e cioè prima delle modifiche apportate dal D.LGS. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 40, co.1, lett. e)) elementi letterali e logico-sistematici che consentissero di affermare che l’assenza di esplicitazione delle ragioni del conferimento dell’incarico dirigenziale a soggetti esterni determinasse la nullità di quest’ultimo. La disciplina invocata dalla Regione era infatti inapplicabile perché successiva all’epoca dei fatti oggetto del ricorso.

Diversamente, l’obbligo di “motivazione” è stato successivamente introdotto a far tempo dalla data di entrata in vigore (15 novembre 2009) delle succitate modifiche apportate al D.LGS. n. 165/2001, art. 19, co.6,  che hanno previsto, per quanto qui rileva, che gli incarichi in questione “sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione…”.

Incarico dirigenziale non motivato nella P.A.
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