Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 aprile 2021, n. 10022

Procedura di riduzione di personale, Accordo sindacale,
Identificazione di strumento di ricollocazione dei lavoratori in esubero,
Domande risarcitorie

 

Fatti di causa

 

1. Con sentenza pubblicata il 9 ottobre 2016, la
Corte di Appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha
respinto tutte le domande risarcitorie proposte da G.B. nei confronti di W.L.
Spa nell’atto introduttivo del giudizio.

2. La Corte ha esaminato l’accordo del 28 novembre
2016, stipulato dalla società con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori
nell’ambito di una procedura di riduzione di personale, con il quale le parti
convenivano “di identificare come ulteriore strumento di ricollocazione
dei lavoratori in esubero una società che effettua informazione scientifica per
conto terzi” ed a tal fine la W. si impegnava ad identificare un soggetto
“che assicurerà l’assunzione con il mantenimento delle medesime garanzie
occupazionali contrattuali e dello stesso territorio di lavoro, precedentemente
in essere in W.”.

La Corte ha constatato poi che la B., in conseguenza
di tale accordo, era stata assunta da M.P.Services srl e che quest’ultima, dopo
circa un anno, aveva dato avvio ad una procedura di licenziamento collettivo
che aveva coinvolto anche l’appellata.

Ha quindi argomentato che “in assenza nel
ricorso introduttivo della lite di qualsiasi deduzione ed allegazione sulla
validità degli accordi collettivi ed individuali sopra richiamati, sulla
coartazione del consenso o su altri vizi della volontà, in mancanza di
allegazioni e di deduzioni idonee a ricostruire come e in quali termini la
condotta della W. sia sussumibile entro lo schema di un’azione contrattualmente
inadempiente o illecita, le domande risarcitorie azionate nei confronti della
W. vanno respinte”. Ha aggiunto che, nel ricorso di primo grado, non vi
era “allegazione di condotte datoriali fraudolente o in altro modo
illecite o inadempienti, che consentano di affermare la responsabilità datoriale
nella causazione dei danni enunciati, e senza alcuna articolazione di mezzi
istruttori, diversi dai documenti relativi alla conciliazione sindacale, al
nuovo contratto di lavoro, alla procedura di conciliazione ed al licenziamento
collettivo”. Analoga mancanza di allegazione e deduzione la Corte ha
ravvisato in ordine al nesso di causalità tra “condotta dedotta come
inadempiente e i danni assunti come sofferti. Ha concluso che la società aveva
adempiuto a tutte le obbligazioni assunte e che “le pattuizioni sindacali
collettive”, che avevano fatto da cornice agli accordi individuali,
escludevano “ulteriormente, in assenza di qualsiasi allegazione, la
possibilità di configurare in capo alla società appellante principale condotte
inadempienti e generatrici di danni”.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto
ricorso G.B. con 3 motivi; ha resistito con controricorso W.L. Srl.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.; ha inoltre comunicato sentenza
del Tribunale penale di Milano n. 1147 del 2020, da ritenersi inammissibile
perché al di fuori dei limiti imposti alle produzioni documentali dall’art. 372 c.p.c.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia testualmente:
“Violazione dell’art. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c. –
azione di responsabilità extracontrattuale che non impone di impugnare accordi
transattivi su diritti contrattuali – omessa pronuncia violazione art. 112 c.p.c.”. Si deduce che “con la
produzione documentale iniziale e acquisita agli atti, per il principio di non
contestazione, si è data abbondante prova di una valutazione di adeguatezza di
M.P. (rispetto all’obbligo assunto al punto 7 dell’accordo del 28.11.2006) che
W. ha compiuto senza l’uso dell’ordinaria diligenza, tanto da dimostrare
certamente un comportamento contra jus”. Si eccepisce poi che, con le specificazioni
operate in appello, la Corte avrebbe dovuto pronunciarsi sul punto della
responsabilità ex art. 1175 e 1375 c.c., mentre avrebbe omesso sul punto ogni
statuizione violando l’art. 112 c.p.c..

2. Il motivo è inammissibilmente formulato perché,
in insanabile contraddizione, contemporaneamente denuncia una omessa pronuncia
da parte della Corte territoriale, quale error in procedendo, e, nello stesso
tempo, lamenta che, invece, la decisione resa violerebbe norme di diritto e di
Costituzione, quale errores in iudicando, con censure le quali presuppongono
che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di
doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto (cfr. Cass. n.
1755 del 2006; Cass. n. 8097 del 2006; Cass. n. 1196 del 2007; Cass. n. 22759
del 2014).

3. Il secondo motivo testualmente denuncia: “Il
difetto di motivazione quale motivazione apparente affermazione di adempimento
degli obblighi di W.L. – Violazione 360 n. 5 c.p.c.
omessa pronuncia sulla violazione del dovere di correttezza e diligenza –
violazione art. 112 c.p.c.”. Si deduce che
“il thema decidendum e i fatti storici oggetto della domanda nella sua
globale qualificazione, unita ai fatti storici provati documentalmente, non
erano evidentemente il mancato adempimento dell’accordo del 28.11.2006, cioè la
non scelta della CSO per come testualmente riportato in ricorso, quanto la
invocata violazione dell’obbligo assunto per mancanza di adeguata diligenza
nelle valutazioni e nelle qualità promesse in capo alla CSO scelta”, per
cui si sostiene che la motivazione impugnata è apparente o comunque omessa.

4. La censura non può trovare accoglimento.

La Corte territoriale ha compiutamente argomentato
sulle ragioni che l’hanno spinta a rigettare le domande attoree che stanno
tutte nel rilievo che nell’atto introduttivo del giudizio, il quale nel rito
del lavoro delimita i confini del thema decidendum e del thema probandum, non
erano stati specificati fatti sufficienti a giustificare le richieste
risarcitorie della B. e non erano state neanche articolate prove idonee sui
danni e sul nesso causale tra essi e la condotta tenuta dalla società.

La ricorrente in cassazione non si misura con tale
ratio decidendi, limitandosi a contrapporre una diversa interpretazione del
contenuto del ricorso introduttivo, inammissibile in questa sede di legittimità
(cfr., tra le altre, Cass. n. 18 del 2015, Cass. n. 21421 del 2014; Cass. n.
12944 del 2012; Cass. n. 21208 del 2005), senza peraltro neanche indicare,
nell’illustrazione del motivo, un contenuto testuale dell’originario ricorso
dal quale evincere che in esso era stato effettivamente prospettato che ci si
doleva della “mancanza di adeguata diligenza nelle valutazioni e nelle
qualità promesse” in capo alla società che avrebbe assunto la B..

5. Il terzo mezzo denuncia: “Omessa pronuncia
sulla domanda per come riqualificata in grado di appello anche in relazione
all’appello parziale alla luce dei fatti storici dedotti e allegati in primo
grado e per le produzioni di atti giudiziari successivi violazione art. 112 c.p.c.”. Secondo la ricorrente la
Corte territoriale nulla avrebbe detto in ordine al valore dell’obbligo assunto
da W. nell’accordo del 28.11.2006 punto 7, nulla avrebbe chiarito sulla
violazione dell’obbligo di correttezza e buona fede, nulla avrebbe precisato
“in ordine ai doveri dell’imprenditore nel rapporto di lavoro”,
nulla, infine, sul danno subito dall’istante.

6. Il motivo è inammissibile.

La violazione dell’art
112 c.p.c. è ipotizzabile nel caso in cui la Corte di Appello non si
pronunci su un motivo di impugnazione ma non è configurabile nel caso in cui è
– come nella specie – la parte appellata che si duole della mancata valutazione
di una, del tutto irrituale, riqualificazione della domanda introduttiva del
giudizio in grado di appello, atteso che l’appello incidentale della B. era
sulla quantificazione del risarcimento tanto da essere considerato assorbito
nella sentenza impugnata.

Inoltre la doglianza è anche infondata per le
ragioni innanzi espresse, atteso che la Corte territoriale argomenta esaustivamente
le ragioni del rigetto delle domande attoree con un ratio che non viene
adeguatamente confutata se non opponendo una diversa opinione di parte
ricorrente.

3. Conclusivamente il ricorso va respinto, con spese
che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228
del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali
per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13
(cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese di lite liquidate in euro 5.250,00, di cui euro 200,00
per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali al 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 aprile 2021, n. 10022
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