Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 aprile 2021, n. 9932

Professionista, Ingegnere, Iscrizione all’albo professionale
– Versamento dei contributi alla gestione separata, Redditi da lavoro
dipendente e autonomo

 

Rilevato che

 

S.P., ingegnere iscritto all’albo professionale, ha
proposto ricorso per la cassazione della sentenza con cui la Corte d’appello di
Campobasso, riformando la pronuncia del Tribunale della stessa città, ha
dichiarato lo stesso obbligato a versare i contributi alla gestione separata
per l’anno 2007 durante il quale aveva percepito sia redditi da lavoro
dipendente che da lavoro autonomo;

il ricorrente ha affidato le proprie ragioni a tre i
motivi;

l’Inps ha depositato procura speciale in calce al
ricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente
comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio.

 

Considerato che

 

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., il ricorrente
denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art.
113 c.p.c. in relazione all’art.
2, comma 26, della legge n. 335 dell’8/08/1995 e dell’art. 18, comma 2, del D.L. n.98 del
6/07/2011, convertito con legge n. 111 del
15/07/2011.

Erroneità della sentenza nella parte che ritiene
obbligatoria l’iscrizione alla gestione separata dell’Inps per i professionisti
che svolgono attività non soggette al versamento contributivo alle Casse
previdenziali proprie”;

sebbene si dichiari consapevole dell’orientamento
della giurisprudenza di questa Corte che ha affermato l’obbligo della
contribuzione alla gestione separata per redditi professionali da parte di
soggetti già titolari di altra posizione previdenziale, ne prospetta
l’opportunità di un ripensamento;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., contesta
“Violazione e falsa applicazione dell’art. 113
c.p.c. in relazione all’art.
55 del R.d.L. n. 1827 del 4/10/1935, alla legge
n.153/1969 ed all’art. 3,
commi 9 e 10 della legge n. 335 dell’8/08/1995.

Erroneità della sentenza nella parte che ritiene non
sia decorso il termine per la prescrizione del versamento dei contributi”;

avrebbe errato il giudice del merito nell’aver
ritenuto infondata la questione, sollevata già in primo grado, concernente
l’intervenuta prescrizione dei crediti pretesi dall’Inps, avendo preso a
riferimento dell’inizio della decorrenza del quinquennio la data di
presentazione della dichiarazione dei redditi e non invece la data di scadenza
del debito (alla stregua del combinato disposto dell’art.
2941, n.8 cod. civ. e 2935 cod. civ.);

col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n.4 e n. 5 cod. proc. civ.,
lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art.
132 c.p.c. in relazione all’art.
55 del R.D.L. n.1827 del 4/10/1935, alla legge
n.153/1969 ed all’art. 3,
commi 9 e 10, della legge n.335 del 8/08/1995. Nullità della sentenza per
motivazione apparente e/o inesistente sul termine per la prescrizione del
versamento dei contributi – In via subordinata – Omesso esame di fatti decisivi
per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti”; la
Corte d’appello avrebbe mancato di indicare le ragioni di diritto
dell’intervenuta prescrizione, limitandosi ad un mero accoglimento delle
deduzioni ed eccezioni proposte dall’istituto ricorrente; il primo motivo è
infondato;

la doglianza del ricorrente non induce questa Corte
a rivedere la propria conclusione in tema di obbligo di iscrizione alla
gestione separata del professionista che svolge attività non soggette al
versamento contributivo alle casse previdenziali dei liberi professionisti; il
principio di diritto, cui in questa sede s’intende dare continuità, afferma che
“Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza
obbligatorie, che non possono iscriversi all’INARCASSA, alla quale versano
esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto
iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione
previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla
gestione separata presso l’INPS, in quanto secondo la “ratio” dell’art. 2, comma 26, della I. n. 335
del 1995, l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione
di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al
lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.” (Cass. n. 30344 e n.
30345 del 2017);

quanto al secondo motivo, esso merita accoglimento;

alla stregua di quanto già stabilito da questa
Corte, “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti
alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il
pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della
dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa,
in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non
costituisce presupposto del credito contributivo”(Così Cass.27950 del
2018; cfr. anche Cass. n.19403 del 2019);

in conseguenza dell’accoglimento del secondo motivo,
deve ritenersi assorbito il terzo motivo di ricorso;

in definitiva, rigettato il primo motivo, assorbito
il terzo ed accolto il secondo, la sentenza impugnata va cassata in relazione
al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Campobasso in
diversa composizione, la quale statuirà anche in merito alle spese del giudizio
di legittimità;

in considerazione dell’esito del giudizio, si dà atto
che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello, ove dovuto, per il ricorso.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il
primo e assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Campobasso in diversa
composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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