Il diritto al compenso per il lavoro straordinario spetta anche ai funzionari direttivi laddove la prestazione resa superi il limite della ragionevolezza e sia particolarmente gravosa ed usurante.

Nota a Cass. (ord.) 18 marzo 2021, n. 7678

Sonia Gioia

I dipendenti con funzioni direttive, seppur esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell’orario di lavoro, hanno diritto alla remunerazione per lavoro straordinario qualora la prestazione, per la sua durata, superi il limite della ragionevolezza e sia particolarmente gravosa e usurante.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (ord. 18 marzo 2021, n. 7678, conforme ad App. Bari n. 2132/2018) in relazione al caso di un lavoratore, inquadrato nel massimo livello impiegatizio (nello specifico, 1° livello, quadro-super, ccnl per i dipendenti delle Industrie alimentari), che lamentava il diritto alla retribuzione per le mansioni svolte oltre il normale orario di lavoro.

In particolare, secondo la Corte di merito, al dipendente doveva essere riconosciuto il compenso aggiuntivo per lavoro straordinario per la gravosità delle mansioni svolte in determinati periodi di lavoro, tenuto, peraltro, conto del fatto che la disciplina collettiva applicabile in azienda, nel fissare l’orario di lavoro in 40 ore settimanali, non aveva operato alcuna distinzione tra i prestatori con mansioni direttive e il restante personale. A nulla rilevando, in tal caso, l’inapplicabilità per i funzionari direttivi della disciplina legale limitativa dell’orario di lavoro.

In merito, l’art. 17, co. 5, D.LGS. 8 aprile 2003, n. 66, esclude i dirigenti, il personale direttivo e le “altre persone aventi potere di decisione autonomo”, e, cioè, i quadri, dall’applicazione delle norme concernenti l’orario normale di lavoro, la durata massima, il lavoro straordinario, il riposo giornaliero, le pause e il lavoro notturno (ex artt. 3,4,5,7,8, 12 e 13, D.LGS. n. 66 cit.). Ciò, a condizione che tale esclusione non pregiudichi “il rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori”.

Ne consegue che  il personale direttivo può rivendicare il diritto al compenso per il lavoro straordinario non solo nel caso in cui la normativa collettiva delimiti anche per essi un orario normale di lavoro, che risulti in concreto superato, ma anche quando, in mancanza di una tale limitazione, la prestazione lavorativa, sia per la durata che per la gravosità, ecceda il limite della ragionevolezza in rapporto alla necessaria tutela della salute e dell’integrità psicofisica garantita a tutti i lavoratori ai sensi dell’art. 32 Cost. (Cass. n. 18161/2018; Cass. n. 3038/2011).

In attuazione di tali principi, la Cassazione, nel confermare la pronuncia di merito, ha riconosciuto il diritto del funzionario all’indennità per lavoro straordinario e alla corrispondente riliquidazione del trattamento di fine rapporto, dal momento che “le modalità orarie del lavoro e la misura temporale dell’impegno lavorativo” avevano ecceduto il limite della ragionevolezza, tenuto conto, in particolare, dell’intensità dell’attività nei periodi di campagna agraria, caratterizzati da un forte afflusso di prodotto presso l’unità produttiva (un granaio ove veniva acquistato e stoccato il grano).

Funzionari direttivi e indennità per il lavoro straordinario
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