Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 aprile 2021, n. 11430

Lavoro, Collaboratori in regime di c.d. monocommittenza,
Riconoscimento della contribuzione, Indennità di fine rapporto

 

Fatti di causa

 

Con sentenza depositata il 19.6.2014, la Corte d’appello
di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la
domanda di S.C. volta ad accertare il proprio diritto al riconoscimento della
contribuzione il cui pagamento era stato omesso da M.T. C. s.r.l., presso la
quale aveva svolto attività di collaboratore coordinato a progetto, e per
l’effetto condannarsi l’INPS a corrisponderle l’indennità di fine rapporto
prevista dall’art. 19, d.l. n.
185/2008 (conv. con I. n. 2/2009), e
succ.mod. e integraz., per i collaboratori in regime di c.d. monocommittenza.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che la
collaboratrice, iscritta alla Gestione separata di cui all’art. 2, commi 26 ss., I. n. 335/1995,
avesse diritto all’indennità oggetto della domanda ancorché in suo favore non
risultassero versati i contributi di legge, facendo all’uopo applicazione del
c.d. automatismo delle prestazioni previsto all’art.
2116, comma 1°, c.c.

Contro tali statuizioni ha proposto ricorso per
cassazione l’INPS, deducendo un motivo di censura. S.C. ha resistito con
controricorso. A seguito della fissazione della trattazione camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c., le parti hanno depositato
memoria.

Con ordinanza del 23.1.2020 la causa è stata rimessa
alla pubblica udienza, in vista della quale le parti hanno depositato ulteriore
memoria.

 

Ragioni della decisione

 

Con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia
violazione e falsa applicazione degli artt. 2, commi 26-32, I. n. 335/1995,
e 19, commi 2 e 2-bis, d.l. n.
185/2008 (conv. con I. n. 2/2009), e succ.
modif. e integraz., in relazione all’art. 2116 c.c.,
per avere la Corte di merito ritenuto che l’assicurata, che è iscritta alla
Gestione separata, avesse diritto all’indennità di fine rapporto prevista per i
collaboratori in regime di c.d. monocommittenza ancorché in suo favore non
risultassero versati i contributi di legge, facendo all’uopo applicazione del
c.d. automatismo delle prestazioni previsto all’art.
2116, comma 1°, c.c.- II motivo è fondato nei termini che seguono.

Va premesso che – come correttamente ricordato nella
sentenza impugnata – questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che il
principio generale dell’automatismo delle prestazioni previdenziali, in forza
del quale queste ultime spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti
non siano stati effettivamente versati, mentre costituisce regola generale di
tutte le forme di previdenza ed assistenza obbligatorie per i lavoratori
dipendenti a prescindere da qualsiasi richiamo esplicito della relativa
disciplina, essendo semmai necessaria, giusta l’insegnamento di Corte cost. n. 374 del 1997, una disposizione
esplicita per derogarvi, non trova invece applicazione, in difetto di
specifiche disposizioni di legge o di una legittima fonte secondaria in senso
contrario, nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale, in cui
invece il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce di regola la
stessa costituzione del rapporto previdenziale e comunque la maturazione del
diritto alle prestazioni, e ha precisato che tale esclusione non può essere
ritenuta irragionevole, dal momento che nel rapporto tra lavoratore autonomo ed
ente previdenziale l’obbligazione contributiva grava sullo stesso lavoratore al
quale compete il diritto alle prestazioni, il quale, coerentemente, non può che
subire le conseguenze pregiudizievoli del proprio inadempimento (così espressamente
Cass. nn. 18830 del 2004, 6340 del 2005, 23164
del 2007).

Nel caso di specie, tuttavia, i giudici di merito
hanno ritenuto che l’anzidetto principio di diritto non potesse trovare
applicazione, atteso che, essendo la parte odierna controricorrente iscritta
alla Gestione separata, con onere del versamento dei contributi da parte del
committente anche per la quota a carico del prestatore, sarebbe stato del tutto
irragionevole addossarle le conseguenze di un inadempimento che oggettivamente
non è le imputabile; e, richiamando l’estensione che questa Corte ha dato
dell’azione risarcitoria ex art. 2116 comma 2° c.c.
alle fattispecie dell’agente o del medico convenzionato che lamentavano il
mancato versamento dei contributi previdenziali in loro favore (cfr. Cass. nn.
8398 del 1987 e 12517 del 2003), hanno
argomentato che il medesimo parallelismo tra il lavoratore dipendente il cui
datore di lavoro abbia omesso il versamento dei contributi dovuti e il
lavoratore autonomo la cui contribuzione sia a carico del committente
giustificherebbe l’estensione a quest’ultimo anche del principio di
automaticità di cui all’art. 2116, comma 1°, c.c.-

Si tratta di affermazioni che non possono essere
condivise. Come questa Corte ha da tempo precisato (si vedano in tal senso
Cass. nn. 3051 del 1968, 2079 del 1971, 4083 del 1976, 4603 del 1993, 3273 del
1998 e numerosissime successive conformi), nell’ambito del rapporto di lavoro
subordinato il lavoratore è affatto estraneo al rapporto contributivo, che si
costituisce esclusivamente tra il datore di lavoro e l’ente previdenziale: lo
si desume dall’art. 2115 comma 2° c.c., il
quale (con precetto testualmente ribadito dall’art. 19, comma 1°, I. n. 218/1952),
stabilisce che «l’imprenditore è responsabile del versamento del contributo,
anche per la parte a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di
rivalsa secondo le leggi speciali», e ne è prova non solo il fatto che il
lavoratore non ha alcuna azione nei confronti dell’ente previdenziale per la
restituzione di contributi che siano stati indebitamente versati dal datore di
lavoro, legittimato attivo della quale è solo quest’ultimo, anche per la parte
imputabile al lavoratore (così specialmente Cass. n. 12993 del 1993), ma
altresì che la stessa rivalsa operata dal datore di lavoro nei suoi confronti
non costituisce adempimento prò quota dell’obbligazione contributiva verso
l’ente previdenziale, ma semplice potestà accordata dalla legge nell’ambito del
rapporto di lavoro, che non priva le somme trattenute della loro natura
strettamente retributiva (così Cass. nn. 12855 del 1995, 13936 del 2002).

Affatto diversa è la disciplina dettata dall’art. 2, commi 26 ss., I. n. 335/1995,
per i lavoratori autonomi titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa: per costoro, infatti, l’art. 2, I. n. 335/1995, oltre a
prevedere l’obbligo personale di iscrizione alla Gestione separata (comma 26) e
a stabilire che «hanno diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili
relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che
abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato
sul minimale di reddito stabilito dall’articolo 1, comma 3, della legge 2
agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni» (comma
29), demanda ad un decreto ministeriale di definire «le modalità ed i termini
per il versamento del contributo» e di prevedere, «ove coerente con la natura
dell’attività soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di
un terzo a carico dell’iscritto e di due terzi a carico del committente
dell’attività espletata ai sensi del comma 26» (comma 30). Il che equivale a
dire che gli iscritti alla Gestione separata restano personalmente obbligati al
pagamento del contributo, quanto meno nella misura di un terzo della sua misura
complessiva, e che la previsione legale configura piuttosto un accollo
privativo ex lege limitatamente a quella parte di contributo posta a carico del
committente, rispetto alla quale non è dato all’ente previdenziale di agire se
non nei confronti di quest’ultimo. Vero è che l’art. 1, d.m. n. 281/1996,
emanato in attuazione della delega dianzi cit., ha previsto che il versamento
alla Gestione separata del contributo dovuto sulle collaborazioni coordinate e
continuative sia effettuato dai committenti (comma 1), ribadendo al contempo
che esso è posto per un terzo a carico dell’iscritto alla gestione
previdenziale e per due terzi a carico del soggetto che eroga il compenso
(comma 2). Ma dal momento che la disciplina regolamentare non può derogare alla
previsione di legge (art. 4 comma 1° prel. c.c.)
e quest’ultima, come detto, abilita il regolamento esclusivamente a individuare
«le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo,
ove coerente con la natura dell’attività soggetta al contributo, il riparto del
medesimo nella misura di un terzo a carico dell’iscritto e di due terzi a
carico del committente», la disposizione regolamentare va interpretata come
recante una mera delegazione legale di pagamento con effetto liberatorio per il
collaboratore per la quota di contributo rimasta a suo carico, che non può
certo comportare, rispetto al rapporto contributivo, alcuna equiparazione della
sua situazione a quella del lavoratore subordinato: si tratta, infatti, di una
semplificazione delle modalità di riscossione del contributo che nulla immuta
rispetto ai soggetti che debbono ritenersi titolari del lato passivo
dell’obbligazione contributiva.

Così ricostruita la fattispecie, balza evidente la
sua estraneità ai presupposti per l’operatività del principio di automaticità
delle prestazioni, di cui all’art. 2116 comma 1°
c.c.

Come espressamente affermato da Cass. n. 4603 del
1993, cit., sulla scorta della Relazione di accompagnamento al codice civile,
il problema di impedire che il rapporto previdenziale del lavoratore resti
vulnerato «per il fatto dell’imprenditore» sorge quando costui sia l’«unico
debitore dei contributi» e «non li abbia versati regolarmente alle istituzioni
di previdenza e assistenza», giacché, essendo costui l’unico soggetto passivo
dell’obbligazione contributiva, giammai potrebbe configurarsi la possibilità
per il lavoratore di pagarli in vece sua (così, da ult., Cass. n. 3491 del 2014); ma nessun problema del
genere può darsi allorché l’obbligazione contributiva sia posta prò quota a
carico anche del prestatore, indipendentemente dalle modalità previste per il
suo pagamento, trattandosi piuttosto, in fattispecie simili, di individuare, in
armonia con la caratteristica indivisibilità dell’obbligazione contributiva
(già riconosciuta da risalente giurisprudenza di questa Corte e specificamente
ribadita da Cass. n. 8982 del 1995), uno strumento giuridico che consenta al
prestatore iscritto alla Gestione separata di rinunciare all’effetto liberatorio
dell’accollo ex lege di quella parte del contributo in capo al committente che
sia rimasto inadempiente.

Reputa il Collegio che tale strumento sia
rinvenibile nella disposizione di cui all’art. 1236
c.c., precisamente nella parte in cui attribuisce alla dichiarazione del
debitore di non voler profittare della remissione del debito l’effetto di
impedire l’estinzione dell’obbligazione, ove sia comunicata al creditore «in un
congruo termine».

Giusta l’indicazione di un’autorevole dottrina, la
disposizione in esame va infatti considerata come applicazione, al particolare
istituto della remissione del debito, di un principio più generale, che
consiste nella tutela dell’interesse del debitore all’adempimento personale e
alla liberazione mediante adempimento, del quale possono ritenersi altresì
espressione, tra le altre, le disposizioni che disciplinano la procedura
coattiva di liberazione di cui agli artt. 1208 ss. c.c.e l’opposizione del debitore all’adempimento
del terzo, di cui all’art. 1180 comma 2° c.c.:
tutte infatti testimoniano della possibile sussistenza di situazioni giuridiche
nelle quali l’interesse del debitore a prestare è più rilevante di quello del
creditore di ricevere, in considerazione di aspettative meritevoli di
protezione secondo l’ordinamento giuridico. E se è vero che ci si trova in
presenza di un principio generale del sistema dei rapporti obbligatori idoneo a
guidare l’interprete nella risoluzione dei casi dubbi (art. 12, comma 2°, prel. c.c.), affatto necessario
è farvi ricorso allorché la lacuna riguardi, come nella specie, la disciplina
dell’accollo privativo di parte dell’obbligazione contributiva, rispetto alla
quale non è possibile negare la sussistenza di un qualificato interesse del
collaboratore al suo integrale adempimento, dipendendone la possibilità di
costituire il rapporto previdenziale e di accedere alle relative prestazioni; e
tanto concesso, deve conseguentemente ammettersi che, «in un congruo termine»
(che logicamente va individuato nel termine di prescrizione dei contributi
dovuti alla Gestione separata), egli possa dichiarare all’INPS di rinunciare
all’effetto privativo dell’accollo ex lege disposto in suo favore dall’art. 2, comma 30, I. n. 335/1995,
e di assumere in proprio il debito relativo alla parte del contributo accollata
al suo committente, salvo ovviamente rivalersi nei confronti di costui per i
danni.

Tale possibilità va concepita come alternativa al
risarcimento dei danni ex art. 2116 comma 2° c.c.,
che pure deve riconoscersi al collaboratore qualora il committente abbia omesso
il pagamento dei contributi dovuti; ed eventualmente tramite l’azione di cui
all’art. 13, I. n. 1338/1962,
trattandosi di disposizione che – come più volte riconosciuto da questa Corte
di legittimità, sulla scorta dell’indicazione di Corte
cost. n. 18 del 1995 – possiede quei connotati di generalità e astrattezza
tali da consentirne l’applicazione a tutte le categorie di lavoratori non
abilitati al versamento diretto dei contributi, ma sottoposti a tal fine alle
determinazioni di altri soggetti (così, specialmente, Cass. nn. 8112 del 1999, 14393 del 2000, 8089 del
2001, 4832 del 2002). E ciò perché il “parallelismo” tra lavoratori
subordinati e lavoratori autonomi cui si alludeva già in Cass. n. 12517 del 2003 (cit. nella sentenza
impugnata) può bensì legittimare l’estensione ai lavoratori autonomi, che non
abbiano il dominio pieno del rapporto contributivo, delle azioni risarcitone
previste dall’art. 2116 comma 2° c.c. a
garanzia dei lavoratori subordinati, ma non anche, in difetto di un’espressa
previsione di legge (quale ad es. l’art.
64-ter, d. lgs. n. 151/2001), del principio di automaticità delle
prestazioni, che nemmeno per questi ultimi ha una valenza generale, ben potendo
il legislatore stabilirvi eccezioni (così Corte cost. n. 374 del 1997, cit.).

Pertanto, considerato che l’art. 2, comma 29, I. n. 335/1995,
nel prevedere che hanno diritto all’accreditamento dei contributi soltanto gli
iscritti che abbiano versato un contributo pari al minimale di reddito, esclude
chiaramente i lavoratori iscritti alla Gestione separata dal principio di
automaticità delle prestazioni (coerentemente, peraltro, con quanto disposto
dall’art. 59, comma 19, I. n.
449/1997, in materia di tutela antinfortunistica dei lavoratori autonomi),
e che l’operatività di tale principio non può essere argomentata nemmeno per
tramite dell’estensione nei loro confronti dell’art.
2116 comma 1° c.c., difettandone in radice i presupposti operativi, deve
conclusivamente ritenersi che anche per i soggetti titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata INPS
il rapporto contributivo e previdenziale si atteggi, con le precisazioni dianzi
esposte, come quello degli altri lavoratori autonomi iscritti alla medesima
Gestione, con conseguente inapplicabilità del principio di automaticità delle
prestazioni.

La sentenza impugnata, che non si è attenuta a tale
principio di diritto, va conseguentemente cassata e, non apparendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto
della domanda proposta da S.C.

La complessità e novità della fattispecie
suggeriscono la compensazione delle spese dell’intero processo.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da S.C. Compensa le spese
dell’intero processo.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 aprile 2021, n. 11430
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: