In mancanza di predisposizione del documento di valutazione dei rischi da parte dell’utilizzatore, il contratto di somministrazione è illegittimo con costituzione in capo all’utilizzatore di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla stipulazione del primo contratto.

Nota a App. Brescia 1° aprile 2021

Pamela Coti

Nel contratto di somministrazione, il vincolo di redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) ai sensi dell’art. 32, D.LGS. n. 81/2015 è elemento imprescindibile e necessario per assicurare una puntuale tutela ai lavoratori che, operando in forza di contratti flessibili, e, dunque, avendo minore esperienza e conoscenza dell’organizzazione aziendale, sono maggiormente esposti a rischi per la propria salute e sicurezza. Il DVR deve, inoltre, contenere gli specifici rischi connessi ai lavoratori somministrati e alle relative mansioni. In assenza di tale documento, il lavoratore ha diritto di chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo alla società utilizzatrice.

È quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Brescia (1° aprile 2021, conforme a Trib Bergamo, n.108/20) in relazione ad un contratto di somministrazione di un lavoratore ritenuto irregolare per violazione del divieto di somministrazione in assenza della valutazione dei rischi ad opera dell’azienda utilizzatrice.

La Corte territoriale ha precisato che:

  • come richiesto dall’art 32, D.LGS. n. 81/2015, co. 1, lett. d), “il contratto di somministrazione è vietato da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”. La norma rappresenta il portato delle disposizioni comunitarie in tema. Infatti, la Direttiva 91/383/CE stabilisce che in caso di somministrazione di lavoro, i lavoratori “beneficino, in materia di salute e sicurezza, dello stesso livello di protezione di cui beneficiano gli altri lavoratori dell’impresa e/o stabilimento utilizzatori”. A tal fine, la Direttiva prevede che il lavoratore: a) venga informato dall’impresa utilizzatrice sui rischi che corre in relazione all'”esigenza di qualifiche o attitudini professionali particolari o di una sorveglianza medica speciale” o “agli eventuali rischi aggravati specifici connessi con il posto di lavoro da occupare”; b) riceva una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche proprie del suo posto di lavoro, tenuto conto della sua qualificazione e della sua esperienza; c) se designato all’attività di protezione e prevenzione dei rischi professionali, sia informato delle funzioni assegnate ai lavoratori somministrati, in modo da poter svolgere adeguatamente l’attività di protezione e prevenzione.
  • per quel che riguarda in particolare il documento di valutazione dei rischi, l’art. 28, co. 2, lett. a) e f) del D.LGS n. 81 del 2008, dispone che esso deve contenere la “valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa” e “l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento”. Ne deriva che il DVR deve prevedere in modo non generico: 1) “le condizioni nelle quali il personale in missione si troverà ad operare”; 2) “i possibili rischi derivanti da tale inserimento, sia nel generale contesto aziendale, sia nelle specifiche mansioni in cui si troverà ad operare, in modo coerente con l’obiettivo della direttiva comunitaria e anche della normativa interna”; 3) e, anche in caso di organizzazioni del lavoro non particolarmente complesse e/o di modeste dimensioni, le misure atte a “consentire la corretta ricostruzione del rischio cui il lavoratore somministrato risulti esposto nello svolgimento delle specifiche mansioni a lui assegnate, tenendo conto anche della sua formazione ed esperienza”.

Alla luce di queste valutazioni, la Corte di Appello ha constatato la sussistenza della fattispecie vietata dall’ordinamento con le relative conseguenze: la costituzione in capo all’utilizzatore di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla stipulazione del primo contratto di somministrazione ex art. 38, D.LGS. n. 81/2015 e la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, sotto forma di un’indennità onnicomprensiva ai sensi del successivo art. 39.

Illegittimità del contratto di somministrazione in assenza della valutazione dei rischi
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