Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 maggio 2021, n. 11647

Rapporto di lavoro, Pubblico impiego contrattualizzato,
Ricostruzione di carriera, Differenze retributive non corrisposte

 

Ritenuto che

 

la Corte di Appello di Cagliari ha riformato la
sentenza del Tribunale della stessa città che aveva condannato la locale
Università degli Studi al pagamento in favore di E.F.S. della somma di euro
36.330,65 a titolo di indennità di cui all’art. 31 d.p.r. 761/1979;

la Corte territoriale riteneva l’insussistenza della
giurisdizione per il periodo antecedente al 1 luglio 1998 e, considerando come
per il periodo successivo non si ponesse, al di là della tempestività o meno
della relativa eccezione formulata dall’Università, un problema di prescrizione
(perché dal 1.7.1998 al 31.12.1998 non erano maturati crediti a conguaglio del
lavoratore) accoglieva in parte qua la domanda, in misura di euro 1.104,13;

la S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base
di due motivi, poi illustrati da memoria, cui l’Università ha resistito con
controricorso; il Pubblico Ministero ha depositato memoria scritta con la quale
ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso;

 

Considerato che

 

con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi
dell’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., la violazione e
falsa applicazione di norme e giudicato interno, nonché ultrapetizione ed
omesso esame di fatto decisivo;

la ricorrente sostiene che la Corte territoriale non
avrebbe considerato che la sentenza di primo grado aveva qualificato come
“accertamento costitutivo” la determinazione dirigenziale con cui nel
2004 l’Università aveva riconosciuto l’esistenza di differenze retributive non
corrisposte, con decisione rimasta priva di censura nell’atto di appello e
dunque da aversi per decisiva al fine di escludere che i giudici di secondo
grado potessero argomentare, come avevano fatto, in ordine all’irrilevanza di
quell’atto, risalente ad epoca in cui certamente non sussisteva più la
giurisdizione amministrativa, nel radicare la giurisdizione ordinaria;

con il secondo motivo è addotta la violazione e
falsa applicazione di norme di diritto per erroneità della declinatoria della
giurisdizione pronunciata dalla Corte territoriale (art.
360 n. 1 c.p.c.), in contrasto con la giurisprudenza della S.C. secondo cui
la giurisdizione amministrativa avrebbe potuto essere affermata soltanto per le
controversie riguardanti unicamente ed esclusivamente il periodo antecedente al
1 luglio 1998, senza contare che la sussistenza di un accertamento costitutivo
risalente al 2004 avrebbe dovuto, come da primo motivo, far concludere comunque
per la sussistenza della giurisdizione ordinaria;

il secondo motivo è fondato ed assorbente;

deve intanto segnalarsi come questa sezione
ordinaria sia stata delegata a trattare il motivo sulla giurisdizione in virtù
del decreto del Primo Presidente in data 10 settembre 2018 in quanto essa
rientra, nell’ambito delle materie di competenza della Sezione lavoro, tra le
questioni indicate nel richiamato decreto sulle quali si è consolidata la
giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte;

ciò posto, anche a prescindere dal valore da
attribuire al provvedimento di ricostruzione di carriera del 2004, questa Corte
ha reiteratamente ritenuto che «in tema di pubblico impiego contrattualizzato,
la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dall’art. 69, comma 7, del d.lgs.
n. 165 del 2001, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi
assolutamente eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della tutela
giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell’amministrazione,
la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno
1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo
anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto
abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti
risposte ad una stessa istanza di giustizia» (Cass. 21 aprile 2017, n. 10157;
Cass., S.U., 4 luglio 2016, n. 13573; Cass., S.U.,
19 aprile 2012, n. 6102);

tali conclusioni sono state di recente espressamente
applicate anche in tema di indennità c.d. D. (Cass. 21 ottobre 2020, n. 22983)
e l’orientamento va qui confermato;

ne deriva il riconoscimento della giurisdizione
ordinaria anche per il periodo più risalente e l’assorbimento del primo motivo
di ricorso, in quanto ogni questione consequenziale (valore del provvedimento
di ricostruzione della carriera; prescrizione etc.) resta di pertinenza del
giudice del rinvio;

 

P.Q.M.

 

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario per
tutta la durata del rapporto tra le parti, in accoglimento del secondo motivo
di ricorso, assorbito il primo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione
al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Cagliari, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di
legittimità.

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