Prassi – INPS – Circolare 06 maggio 2021, n. 75

Rimborsi della contribuzione previdenziale e assistenziale
indebitamente versata alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività
commerciali

 

SOMMARIO: Con la presente circolare vengono forniti
chiarimenti in merito all’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 2033 del codice civile alle ipotesi di
versamento alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali
di somme non dovute a titolo di contributi che non possono essere accreditate
sulla posizione assicurativa in virtù delle speciali norme che disciplinano i
versamenti effettuati alle Gestioni. Vengono altresì fornite istruzioni
operative per la gestione dei rimborsi relativamente agli importi per i quali
non risultino decorsi i termini di prescrizione.

 

INDICE:

1. Indicazioni normative

2. Istruzioni operative

 

1. Indicazioni normative

 

Ai sensi dell’articolo 12 della legge 22 luglio
1966, n. 613, avente ad oggetto “Estensione dell’assicurazione obbligatoria
per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività
commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti
pensionistici per i lavoratori autonomi”, i contributi disciplinati dalla
medesima legge, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili
agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il
caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all’assicurato o ai suoi aventi
causa. Tale disposizione ha sostituito quanto previsto dall’articolo 7, ultimo comma, della
legge 4 luglio 1959, n. 463, concernente l’estensione dell’assicurazione
per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) agli artigiani e ai loro
familiari.

Dalla citata disposizione emerge che in nessun caso
la contribuzione indebitamente versata alle Gestioni autonome può essere
oggetto di convalida da parte dell’Istituto ai fini del diritto e della misura
delle prestazioni pensionistiche spettanti ai predetti lavoratori autonomi.

Tale interpretazione risulta confermata dalla Corte
di Cassazione che, con riferimento alla contribuzione indebitamente versata
alla Gestione degli artigiani, ha stabilito che l’espresso riferimento al
versamento “in qualsiasi tempo” indica chiaramente che il legislatore ha inteso
escludere l’applicabilità della sanatoria riguardante i contributi
indebitamente versati di cui all’articolo
8 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in ragione delle evidenti diversità
esistenti con riferimento agli artigiani (e ai lavoratori autonomi), i quali
devono provvedere personalmente a costituire la loro assicurazione IVS e a
versare la relativa contribuzione, laddove i lavoratori dipendenti sono parte
di un rapporto trilaterale, nel quale è il datore di lavoro il titolare
dell’obbligo contributivo e dell’eventuale diritto alla restituzione dei
contributi (cfr. Cass. Civ., sez. lav., n.
25488/2007).

A tal fine, si precisa che le ipotesi di versamento
alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di somme
non dovute a titolo di contributi – che non possono essere accreditate sulla posizione
assicurativa in virtù delle speciali norme che disciplinano i versamenti
effettuati alle Gestioni – sono qualificabili come indebito oggettivo ai sensi
dell’articolo 2033 del c.c.

Di conseguenza, il diritto al rimborso di quanto
indebitamente versato soggiace all’ordinario termine di prescrizione decennale
stabilito dall’articolo 2946 del c.c., valido
per tutti i diritti per i quali, come per il caso del diritto alla restituzione
dell’indebito, non sia stabilito espressamente dalla legge un termine più breve
o l’imprescrittibilità. Infatti, con riferimento al regime della prescrizione,
la norma di cui al citato articolo
12 della legge n. 613/1966 non può essere considerata speciale rispetto a
quella generale di cui all’articolo 2946 del c.c.
Pertanto, trattandosi di fattispecie di indebito oggettivo, il diritto al
rimborso si prescrive con il decorso dell’ordinario termine decennale previsto
dall’articolo 2946 del c.c. e non si dà luogo
ad alcun effetto di convalida della contribuzione accertata come indebita.

 

2. Istruzioni operative

 

Sul piano operativo, nelle more del rilascio delle
modifiche alla procedura per la gestione dei rimborsi, che possano facilitare
l’individuazione dei rimborsi potenzialmente prescritti, si evidenzia la
necessità che gli operatori di Sede, a fronte di una domanda di rimborso
dell’assicurato, effettuino la produzione del rimborso soltanto per gli importi
per i quali non risultino decorsi i termini di prescrizione rispetto alla data
dei versamenti associati.

Nel caso in cui in procedura risulti l’avvenuta
produzione di un rimborso, in data antecedente alla pubblicazione della
presente circolare, anche con riferimento a somme per le quali sia maturata la
prescrizione, l’operatore provvederà a effettuare i pagamenti soltanto degli
importi per i quali la domanda di rimborso abbia validamente interrotto i
termini di prescrizione. Per escludere dal pagamento le somme associate a
versamenti prescritti, gli operatori di Sede possono inserire un credito spia
di tipo 3.

Prassi – INPS – Circolare 06 maggio 2021, n. 75
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