Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 maggio 2021, n. 12348

Rapporto di lavoro, Medico di medicina generale in regime di
convenzione con l’ASL, Trattenute sulle competenze maturate, Illegittimità,
Accertamento

 

Rilevato che

 

1. Con sentenza in data 2 marzo 2015 nr. 1102 la
Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza de Tribunale della stessa
sede, che aveva respinto la domanda proposta da M.I., medico di medicina
generale in regime di convenzione con la ASL della Provincia di Milano 1 (in prosieguo:
ASL), per l’accertamento della illegittimità delle trattenute effettuate dalla
ASL sulle competenze maturate, a titolo di recupero di compensi corrisposti
indebitamente.

2. La Corte territoriale osservava essere
documentato che i 28 assistiti per i quali erano stati corrisposti i compensi
posti in recupero erano ricoverati presso la struttura residenziale accreditata
O.S.G., di cui lo I. era medico responsabile. Allo I. non poteva essere
corrisposto il compenso per una attività già retribuita dalla struttura
residenziale, le cui prestazioni erano remunerate dalla ASL.

3. Del resto l’atto di appello non poneva
sostanzialmente in dubbio tale circostanza. Il gravame, come le contestazioni
già sollevate con lettera del 19 gennaio 2009, si incentrava, piuttosto, sulla
mancanza di un previo accertamento giudiziario, che si assumeva essere
necessario al recupero, in quanto la ASL nel rapporto con il medico in
convenzione non esercitava poteri autoritativi.

4. La Corte territoriale osservava che nella fattispecie
di causa non veniva in questione un procedimento esecutivo e che il giudice
ordinario avrebbe potuto essere investito dell’accertamento della illegittima
percezione dei compensi; una volta che tale illegittima percezione non era
stata sostanzialmente messa in discussione – né avrebbe potuto esserlo, in
quanto documentata – era esente da censure il recupero dell’indebito effettuato
dalla amministrazione tramite trattenuta sullo stipendio.

5. Ha proposto ricorso per la cassazione della
sentenza M.I., articolato in quattro motivi, cui ha opposto difese la ASL, poi
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) Milano 1.

6. Le parti hanno depositato memoria.

 

Considerato che

 

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato –
ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.
– violazione falsa applicazione degli articoli 2697
e 2729 cod.civ. nonché vizio di motivazione –
ex articolo 360 nr.5 cod. proc.civ. – per avere
la Corte territoriale ritenuto la prova dell’indebito.

2. Ha assunto essere assente in causa qualsiasi
documento idoneo a provare: la attività libero professionale da lui svolta
presso la R.O.S.G., l’identità dei pazienti assistiti, il pagamento per tali
pazienti di un doppio corrispettivo. Ha aggiunto di avere contestato la
esistenza di un indebito sin dal 19 gennaio 2019, subito dopo aver ricevuto la
comunicazione dell’ASL con cui si intimava la restituzione dei compensi corrisposti.

3. Con il secondo mezzo si impugna la sentenza – ai
sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ. –
per violazione e falsa applicazione degli articoli
2697 e 2729 cod.civ. nonché per vizio di
motivazione – ex articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ.

4. Il ricorrente ha censurato la mancata
specificazione nella sentenza impugnata dei documenti sulla base dei quali si
riteneva raggiunta la prova dell’indebito ed il mancato esame delle
contestazioni svolte tanto con la missiva del 19 gennaio 2009 che con il
ricorso in appello e, comunque, con l’atto introduttivo del giudizio.

5.1 due motivi, che possono essere esaminati
congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

6. Essi contestano l’accertamento compiuto dal
giudice dell’appello della avvenuta liquidazione in favore dello I., nella sua
qualità di medico di medicina generale, di compensi per 28 pazienti che erano ricoverati
presso la RSA accreditata O.S.G., di cui lo stesso I. era medico responsabile .

7. Trattasi dell’accertamento di fatti storici,
censurabile in questa sede di legittimità unicamente con la deduzione di un
vizio di motivazione ovvero – secondo il vigente testo dell’articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ. indicando un
fatto storico, risultante dagli atti ed oggetto di contraddittorio, non
esaminato nella sentenza impugnata e di rilievo decisivo.

8. Le due censure, ancorché formalmente qualificate
anche in termini di vizio di motivazione, non specificano il «fatto storico» il
cui esame sarebbe stato omesso dalla sentenza impugnata, non trascrivono le
allegazioni svolte al riguardo nel giudizio di merito non indicano, sempre con
la dovuta specificità, gli atti di causa da cui il fatto pretesamente non
esaminato risultava esistente né, da ultimo, le ragioni della sua decisività.

9. Il ricorrente contesta genericamente la esistenza
tanto di una prova documentale che di una condotta di non contestazione; in
questo modo chiede a questa Corte un inammissibile riesame del giudizio di
merito.

10. Con la terza critica il ricorrente ha dedotto –
ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.
– violazione e falsa applicazione dell’articolo 474
cod.proc.civ., del RD nr. 639/1910, del RD nr. 295/1939 e del DPR nr. 1544/1955.

11. Ha assunto che il recupero dei compensi
pretesamente indebiti non poteva avvenire in assenza di un accertamento
giudiziale dell’indebito e della sua entità e che neppure poteva essere opposta
la compensazione, legale o giudiziale, che presupponeva la liquidità ed
esigibilità del credito opposto in compensazione. Stante la natura privatistica
del rapporto di lavoro con il medico convenzionato, la ASL avrebbe dovuto
procedere giudizialmente ed, all’esito, avviare la esecuzione forzata.

12. Con il quarto motivo si assume – ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ. – violazione e
falsa applicazione del RD nr. 639/1910, del RD nr. 295/1939 e del DPR nr. 1544/1955, evidenziando come il giudice
dell’appello, pur avendo disatteso la qualificazione del Tribunale – che aveva
ritenuto applicabile per il recupero dell’indebito la procedura del RD nr.
639/1910 – era comunque giunto alle medesime conclusioni.

13. Il terzo ed il quarto motivo, sostanzialmente
sovrapponibili, sono infondati.

14. La tesi del ricorrente , secondo la quale per il
recupero dei compensi corrisposti indebitamente sarebbe stato necessario un
titolo esecutivo ed un procedimento di esecuzione forzata – essendo i rapporti
con la ASL interamente regolati dal diritto privato – non tiene conto degli effetti
derivanti dalla coesistenza nell’ambito di un unico rapporto giuridico di
reciproche obbligazioni di dare e di avere.

15. Per principio consolidato, quando tra due
soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto,
ancorché complesso, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione «propria»,
ai sensi degli articoli 1241 e segg. cod.civ.
ma opera il diverso fenomeno della c.d. compensazione «impropria» (o atecnica),
il quale si risolve in un mero accertamento contabile del saldo finale di
contrapposte partite di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi
crediti fino alla reciproca concorrenza (Cassazione civile , sez. VI,
15/12/2020, n. 28469, Cassazione civile, sez. II, 17/02/2020 , n. 3856;
Cassazione civile sez. II, 19/02/2019, n. 4825; Cassazione civile, sez. I,
04/05/2018, n. 10798; Cassazione civile sez. I, 23/03/2017, n. 7474).

16. Tale principio è stato applicato anche
nell’ambito del rapporto di lavoro, avendo questa Corte affermato (Cassazione
civile sez. lav., 02/03/2009, n. 5024; 26/04/2018,
n. 10132; 21/01/2019, n. 1513; 21/05/2019,
n. 13647) che l’istituto della compensazione e la relativa normativa codicistica
– ivi compreso l’art. 1246 c.c., sui limiti
della compensabilità dei crediti – presuppongono l’autonomia dei rapporti cui
si riferiscono i contrapposti crediti delle parti e non operano quando essi
nascano dal medesimo rapporto, il quale può comportare soltanto una
compensazione in senso improprio, ossia un semplice accertamento contabile di
dare e avere, come avviene quando debbano accertarsi le spettanze del
lavoratore autonomo o subordinato.

17. Le conseguenze applicative della qualificazione
del fenomeno in termini di compensazione «impropria» si sostanziano
nell’esclusione dell’applicazione dell’intera disciplina della compensazione
ed, in particolare, del divieto previsto dal n. 3 dell’art. 1246 cod.civ. con la conseguente
deducibilità, per intero, del controcredito dal credito impignorabile (cfr.,
fra le altre, Cass. sez. lav. 20/11/2019, n. 30220;
Cass. 20/06/2003, n. 9904, in motivazione).

18. L’effetto di elisione dei crediti reciproci
opera in via automatica e nell’ambito di regole esclusivamente civilistiche;
esso non presuppone, pertanto, l’esercizio di poteri autoritativi o l’adozione
di provvedimenti amministrativi né richiede il previo accertamento del
controcredito in via giudiziaria e tanto meno la acquisizione di un titolo
esecutivo giudiziale.

19. Per la stessa ragione, l’operazione contabile di
accertamento del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuta
dal giudice d’ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione
cosiddetta propria, che invece, per poter operare, postula l’autonomia dei
rapporti e l’eccezione di parte (Cassazione civile, sez. II , 17/02/2020, n.
3856; Cassazione civile sez. lav., 18/05/2018, n.12323, in motivazione;
Cassazione civile sez. IlI, 15/06/2016, n.12302).

20. Nell’ambito dell’unico rapporto di lavoro
coordinato e continuativo intercorrente tra la ASL ed il medico in regime di
convenzione la ASL ben può effettuare, pertanto, il conguaglio tra il credito
maturato dal medico per corrispettivi ed il proprio credito per la restituzione
di compensi erroneamente erogati senza titolo.

21. La eventuale mancanza di correttezza di detto
conguaglio (sia sotto il profilo dell’ ari che in ordine al quantum del credito
portato in detrazione) comporterebbe, in assenza della elisione automatica, un
inadempimento della ASL al suo obbligo di pagamento dei corrispettivi.

20. In tale situazione, la tutela del medico
convenzionato è affidata all’ordinaria azione di adempimento, previa
contestazione della correttezza dell’operata compensazione impropria e, dunque,
della esistenza o della entità del credito di controparte.

21. Nella fattispecie di causa la Corte territoriale
ha accertato la esattezza della compensazione impropria operata dalla ASL e
tale accertamento è divenuto definitivo.

22. La sentenza si sottrae, pertanto, alle censure
che le sono state mosse.

23. Le spese di causa, liquidate in dispositivo,
seguono la soccombenza.

24. Trattandosi di giudizio instaurato
successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai
sensi dell’art. 1 co 17 L.
228/2012 (che ha aggiunto il comma
1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) – della sussistenza dei presupposti
processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la
impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n.
4315).

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle
spese, che liquida in € 200 per spese ed € 6.500 per compensi professionali,
oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del
2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13,
se dovuto.

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