Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 maggio 2021, n. 12414

Lavoro, Società a totale partecipazione da parte di uno o più
enti pubblici locali, Reclutamento del personale, Procedure concorsuali o
selettive, Violazione, Esclusione della conversione in rapporti a tempo
indeterminato

 

Fatti di causa

 

1. Con sentenza n. 703/2016, pubblicata il 7 luglio
2016, la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la nullità del termine
apposto al contratto di somministrazione stipulato, con decorrenza 2/10/2010,
da C.D. e da S.I. S.p.A. per la prestazione di lavoro, con mansioni di
operatore ecologico, alle dipendenze di A. S.p.A., società a totale
partecipazione pubblica affidataria dei servizi di raccolta dei rifiuti e di
igiene ambientale del Comune di Pescara; ha peraltro escluso, in parziale
riforma della sentenza di primo grado, l’esistenza di un diritto del lavoratore
alla conversione del contratto a termine, ritenendo legittima la sola condanna
della società al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n.
165/2001.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per
cassazione il lavoratore con unico motivo, cui ha resistito A. S.p.A. (poi A.
S.p.A.) con controricorso, assistito da memoria.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il motivo proposto, deducendo la violazione
degli artt. 1, 2, 4 e 7 I. Reg. Abruzzo n. 23/2004, nonché la violazione dell’art. 18, commi 1 e 2 bis, d.l. n.
112/2008, convertito in I. n. 133/2008,
dell’art. 3 bis, comma 6, d.l. n.
138/2011, convertito in I. n. 148/2011, e
degli artt. 35 e 36 d.lgs.
n. 165/2001, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere
erroneamente ritenuto che Attiva S.p.A., quale società in house interamente
partecipata dall’Ente locale, fosse assoggettata non solo alla previsione di
cui all’art. 35, comma 1,
d.lgs. n. 165/2001, in materia di reclutamento del personale del pubblico
impiego, ma anche al divieto, imposto dal comma 5 dell’art. 36 del
medesimo Decreto legislativo, di conversione del rapporto di lavoro, e ciò
in forza di una non condivisibile interpretazione estensiva di quest’ultima
norma.

2. Il ricorso è inammissibile e comunque infondato.

2.1. E’ inammissibile poiché, nell’inosservanza del
requisito di cui all’art. 366, c. 1°, n. 4 cod.
proc. civ., non contiene, oltre all’indicazione delle norme che si assumono
violate, anche la enucleazione delle affermazioni in diritto, contenute nella
sentenza impugnata, che sarebbero in contrasto con le norme regolatrici della
fattispecie dedotta in giudizio e con l’interpretazione delle stesse fornita
dalla giurisprudenza di legittimità o dalla dottrina prevalente, così da
prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non
risultando altrimenti consentito alla Corte di legittimità di adempiere al
proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della violazione
denunciata (Cass. n. 16038/2013, fra le molte conformi).

2.2. Il ricorso è, in ogni caso, infondato, avendo
la Corte di merito fatto applicazione di principi ormai consolidati, ai quali
ritiene il Collegio di dover dare continuità, in tema di rapporti di lavoro a
tempo determinato posti in essere da società a totale partecipazione da parte
di uno o più enti pubblici locali.

2.2.1. In particolare, si deve richiamare il
principio, secondo il quale “In tema di società c.d. in house, il
reclutamento del personale, a seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modif. in I. n. 133 del 2008, nel testo risultante dalle
modifiche apportate dalla I. n. 102 del 2009
di conversione del d.l. n. 78 del 2009,
avviene secondo i criteri stabiliti dall’art. 35 del d.lgs. n. 165 del
2001, che impongono l’esperimento di procedure concorsuali o selettive,
sicché la violazione di tali disposizioni, aventi carattere imperativo,
impedisce la conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti
a tempo indeterminato” (Cass. n. 21378/2018, ove plurimi riferimenti a conformi
precedenti specifici).

2.2.2. Si deve altresì richiamare il principio,
secondo il quale “In tema di reclutamento del personale nell’ambito delle
società c.d. in house, l’art. 7, comma 4, lett. f), della l.r. Abruzzo n. 23
del 2004, ha imposto l’esperimento di procedure concorsuali o selettive, per
l’assunzione di personale dipendente delle società di gestione di servizi
pubblici locali, già prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in I. n. 133 del 2008, nel testo risultante dalle
modifiche apportate dalla I. n. 102 del 2009
di conversione del d.l. n. 78 del 2009, che ha
disposto l’applicazione generalizzata a tali società dei criteri stabiliti
dall’art. 35 del d.lgs. n.
165 del 2001. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito
che aveva negato la conversione a tempo indeterminato di vari contratti a
termine, a progetto e di somministrazione, conclusi con una società a capitale
pubblico della regione Abruzzo)”: Cass. n. 7050/2019.

3. Il ricorso deve conseguentemente essere respinto.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano
come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per
esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115
del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13,
se dovuto.

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