Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 maggio 2021, n. 14062

Risoluzione del rapporto, Indennità sostitutiva del preavviso
– Indennità ex art. 1751 cod. civ., Termine di
prescrizione

 

Fatti di causa

 

1. Con sent. n. 4096/2015, depositata il 29 giugno
2015, la Corte di appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravame di
A.M. ed in riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede, ha
condannato B.F. S.p.A. al pagamento, in favore dell’appellante, dell’indennità
ex art. 1750 cod. civ., ritenuto che il diritto
alla stessa (come anche il diritto all’indennità ex art.
1751 cod. civ., di cui peraltro ha escluso, nel merito, la sussistenza)
fosse soggetto al termine di prescrizione decennale e che tale termine,
decorrente dalla risoluzione del rapporto nel giugno 1992, fosse stato
interrotto prima con lettera dell’agente ricevuta dalla società in data
24/12/1993 e successivamente con il ricorso in riassunzione depositato in data
13 novembre 2003.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per
cassazione F. – I.S.P.B. S.p.A. (già B.F. S.p.A.) con sei motivi, cui ha
resistito il M. con controricorso.

3. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

4. Il ricorso, presentato all’adunanza camerale del
27 febbraio 2020, è stato rinviato a nuovo ruolo per consentirne la trattazione
in pubblica udienza.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo, deducendo violazione o falsa
applicazione dell’art. 2948 n. 5 cod. civ.
anche in relazione all’art. 2946 cod. civ., la
ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto applicabile,
all’indennità sostitutiva del preavviso e all’indennità ex art. 1751 cod. civ., il termine di prescrizione
ordinario in luogo del termine quinquennale.

2. Con il secondo e con il terzo motivo la
ricorrente si duole dell’omessa pronuncia sulla eccezione di decadenza del M.
dal diritto all’indennità di cui all’art. 1751 cod.
civile.

3. Con il quarto motivo, deducendo violazione o
falsa applicazione dell’art. 2943 cod. civ., la
ricorrente censura la sentenza impugnata per avere erroneamente attribuito
efficacia interruttiva della prescrizione al deposito dell’atto di riassunzione
del giudizio in precedenza introdotto da F. avanti al Tribunale civile di
Napoli e non alla sua notifica.

4. Con il quinto motivo, deducendo violazione o
falsa applicazione dell’art. 1750 cod. civ., la
ricorrente censura la sentenza per avere erroneamente ritenuto irrilevante, al
fine di escludere il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, la
circostanza che il recesso in tronco di F. fosse intervenuto dopo la
dichiarazione di recesso con preavviso dell’agente.

5. Con il sesto motivo, infine, la ricorrente
lamenta l’omesso esame delle risultanze di fatto, emerse in altro procedimento
e suscettibili di essere valutate come prove atipiche, tali da dimostrare la
sussistenza di fatti idonei a fondare la giusta causa di recesso di F. dal
rapporto di agenzia.

6. Premesso che non risulta proposta impugnazione
nei confronti della statuizione di rigetto della domanda relativa all’indennità
ex art. 1751 cod. civ., è da ritenersi fondato
il primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti.

7. E’ stato invero affermato che “In caso di
cessazione del rapporto di lavoro, le indennità spettanti sono assoggettate
alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 5
cod. civ. e non all’ordinario termine decennale, a prescindere dalla
natura, retributiva o previdenziale, dell’indennità medesima, ovvero dal tipo
di rapporto, subordinato o parasubordinato, in essere, in ragione dell’esigenza
di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall’eccessiva sopravvivenza dei
diritti sorti nel momento della chiusura del rapporto” (Cass. n.
15798/2008).

7.1. In motivazione la pronuncia richiamata precisa
che l’art. 2948 n. 5 cod. civ., disponendo
prescriversi in cinque anni le indennità spettanti per la cessazione del
rapporto di lavoro, trova la sua ragione giustificativa nell’opportunità di
sottoporre a prescrizione breve i diritti del lavoratore che sopravvivano al
rapporto di lavoro, in quanto nati nel momento della sua cessazione, e di
evitare in tal modo le difficoltà probatorie derivanti dall’esercizio delle
relative azioni troppo ritardate rispetto all’estinzione del rapporto
sostanziale; che tale ratio legis sussiste per qualsiasi tipo di indennità, sia
di natura retributiva sia previdenziale (Cass. n. 4415/1983; n. 3410/1985; n.
7040/1986) ed anche nel caso in cui si tratti di rapporto parasubordinato (Cass. n. 10923/1994; n. 10526/1997), quando, come
nella specie, sia a carico del datore di lavoro; che l’assenza di distinzioni
nell’art. 2948 n. 5 cod. civ. induce ad
includere nella sua previsione qualsiasi credito del prestatore di lavoro
purché esso trovi causa nella cessazione del rapporto, e quindi anche
l’indennità sostitutiva del preavviso, contrariamente a quanto ritenuto da
Cass. n. 9438/2000 e n. 9636/2003.

7.2. Già Cass. n.
10923/1994 aveva chiaramente escluso che l’art.
2948 n. 5 cod. civ. potesse essere interpretato in senso restrittivo, nel
senso della sua applicabilità unicamente ai crediti sorti nell’ambito di un
rapporto di lavoro subordinato.

Al riguardo aveva osservato, da un lato e sotto un
profilo sistematico, che il Libro V del Codice Civile (Del Lavoro) regola varie
forme di attività lavorative e, in particolare, il lavoro subordinato (Titolo
II), il lavoro autonomo (Titolo III ) ed il lavoro subordinato in particolari
rapporti (Titolo IV); da altro lato, aveva sottolineato la genericità della
formula usata dal legislatore nell’art. 2948 n. 5
cod. civ. (“le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di
lavoro”), genericità ritenuta tanto più rilevante nella considerazione che
le indennità di fine rapporto non sono previste solo nel rapporto di lavoro
subordinato ma anche in altre forme contrattuali, che pure prevedono il
regolamento di un’attività lavorativa (v. art. 1751
cod. civ.): premesse, di ordine sistematico e logico, sulle quali ha
concluso che l’art. 2948 n. 5 dovesse essere
interpretato nel senso che la prescrizione quinquennale riguarda tutte “le
indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro”, senza la
limitazione – non prevista dal legislatore – a quelle relative al rapporto di
lavoro subordinato.

7.3. Tale orientamento è stato di recente, e nei
medesimi termini, ribadito da Cass. n. 16139/2018 (“Le indennità spettanti
al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro sono
assoggettate alla prescrizione quinquennale ex art.
2948 n. 5 cod. civ. a prescindere dalla loro natura, retributiva o
previdenziale, in ragione dell’esigenza di evitare le difficoltà probatorie
derivanti dall’eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti in occasione della
chiusura del rapporto”), così da essere del tutto prevalente nella
giurisprudenza di questa Corte.

Ad esso, e per tutte le considerazioni riportate,
ritiene il Collegio di dover dare continuità.

8. L’impugnata sentenza n. 4096/2015 della Corte di
appello di Napoli deve, pertanto, essere cassata e la causa rinviata, anche per
la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte in
diversa composizione, la quale provvederà a fare applicazione del principio di
diritto sopra richiamato.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i
restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia,
anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

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