Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 maggio 2021, n. 14678

Contratto di appalto, Nullità, Accertamento, Sussistenza di
un rapporto di lavoro subordinato, Obbligazione retributiva

 

Fatti di causa

 

1. D.M. e V.T. propongono ricorso per revocazione
dell’ordinanza 31.10.2018 n. 27976 con la quale è stato rigettato il ricorso
per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva
accolto l’opposizione proposta da A. s.p.a. ed aveva revocato i decreti
ingiuntivi aventi ad oggetto l’obbligazione retributiva conseguente
all’accertamento della nullità del contratto di appalto tra la C.C. s.p.a. ed
A. s.p.a. e all’accertata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato con quest’ultima, con ordine di ripristino del rapporto con
le mansioni in precedenza svolte.

2. A. s.p.a. si è difesa con controricorso ed ha
concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. Le ricorrenti hanno
depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art.
378 cod. proc.civ.

 

Ragioni della decisione

 

3. L’ordinanza di cui si chiede la revocazione ha
affermato che nel caso di interposizione di manodopera, ove il rapporto non sia
stato ripristinato per un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, questi è
tenuto a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dalla messa in mora (Cass.
sez. Un. 2990 del 2018). Inoltre, ha accertato che per il periodo intercorrente
tra la costituzione in mora e la sentenza che accerta la sussistenza del
rapporto a tempo indeterminato con l’appaltante rilevano le retribuzioni
erogate dall’appaltatrice, si applica ai sensi dell’art. 29 comma 3 bis all’appalto
fittizio l’art. 27 del d.lgs. 276
del 2003 e il pagamento del terzo libera il debitore, subentrando il terzo
nei diritti del creditore. In tal senso, pur confermando la decisione di
appello, ne ha corretto la motivazione.

4. L’errore revocatorio è ravvisato nel fatto che è stato
ritenuto pacifico che le ricorrenti avevano ricevuto dall’appaltatrice la
retribuzione e che neppure era stato prospettato che fosse inferiore. Deducono,
al contrario, che dal tenore testuale del controricorso e dai decreti
ingiuntivi opposti, versati in atti, si evinceva quali erano le somme dovute a
titolo di retribuzione.

5. Rileva al riguardo il Collegio che ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc.civ., richiamato per le
sentenze della Corte di cassazione dall’art.
391-bis cod.proc.civ., rientra fra i requisiti necessari della revocazione
che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia
costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi. Non
è configurabile l’errore revocatorio qualora l’asserita erronea percezione
degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale
pronuncia a seguito dell’apprezzamento delle risultanze processuali compiuto
dal giudice (cfr. Cass. 04/04/2019 n.9527).

5.1. E’ questo il caso verificatosi poiché la
sentenza della Corte di appello aveva accertato in fatto che l’entità della
retribuzione percepita dalle lavoratrici presso la società appaltatrice era
tale da elidere il danno lamentato. Da tale apprezzamento di fatto l’ordinanza
della Cassazione ha fatto discendere l’applicazione del principio di diritto
che ha corretto la motivazione della sentenza del giudice territoriale
lasciandone inalterato il dispositivo.

5.2. Non vi è stata una errata percezione di fatti
come richiesto dalle disposizioni in tema di revocazione ma la mera sussunzione
dei fatti già accertati dalla Corte di merito nella corretta fattispecie
astratta applicabile al caso concreto e l’applicazione dell’art. 27 comma 2 del d.lgs. n. 276 del
2003 e ss.mm . anche al caso appalto fittizio ravvisato nella specie.

6. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
nella misura indicata in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per
il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato
d.P.R., se dovuto.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del
giudizio che si liquidano in € 5250,00 per compensi professionali, € 200,00 per
esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1 bis del citato
d.P.R., se dovuto.

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