Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 maggio 2021, n. 14991

Appalto, Infortunio sul lavoro, Violazione degli obblighi di
sicurezza e di informativa, Risarcimento danni, Responsabilità

Fatti di causa

 

1. A.D.S., G.S.,
M.D.S.  e T.D.S.convennero in giudizio D.
s.r.I., C. s.r.I., A.V. e V.C., la prima quale committente, la seconda quale
appaltatrice dei lavori nell’esecuzione dei quali si era verificato
l’infortunio occorso a A.D.S., il terzo quale subappaltatore e datore di lavoro
dell’infortunato ed il quarto quale responsabile del cantiere, dipendente di C.
s.r.I., per chiedere il risarcimento del danno subito sia personalmente da
A.D.S. a seguito dell’infortunio sul lavoro verificatosi il 17.2.2005 sia dai
congiunti dello stesso in conseguenza del medesimo evento.

Autorizzata la chiamata in causa di F. Assicurazioni
Danni s.p.a., società assicuratrice per la responsabilità civile di C. s.r.I.,
il giudice di primo grado, respinta ogni altra domanda, condannò in solido
A.V., V.C. e C. s.r.l. al pagamento in favore di A.D.S., G.S., M.D.S. e
T.D.S.della somma risarcitoria di € 35.000,00, oltre accessori, rigettando ogni
altra domanda proposta in corso di causa.

2. La Corte di appello di Salerno, in parziale
riforma della sentenza di primo grado, ha condannato in solido A.V., V.C., D.
s.r.l. ed il Fallimento di C. s.r.l. al pagamento a titolo risarcitorio, in
luogo della somma di € 35.000,00 oltre accessori, della somma di € 600.000,00
in favore di A.D.S., della somma di € 80.000,00 in favore di G.S., della somma
di € 55.000,00 in favore di ciascuno degli altri congiunti, oltre accessori
come per legge dalla data della decisione;

ha condannato F. Assicurazioni s.p.a. a tenere
indenne la fallita C. s.r.l. dalla obbligazione risarcitoria nei limiti del massimale.

2.1. Per quel che ancora rileva, il giudice di
appello ha ribadito che l’infortunio occorso ad A.D.S., il quale mentre
lavorava senza protezioni su una scala di ferro fissa a doppia rampa era caduto
all’indietro da un’ altezza di circa due metri, era causalmente collegato alla
mancata adozione delle necessarie misure di prevenzione (vale a dire barriere e
protezioni anticadute apposte sul luogo rialzato in cui lavorava il D.S.) da
parte delle persone tenute alla relativa predisposizione ed alla vigilanza sul
rispetto delle misure di sicurezza.

Escluso il concorso di colpa del lavoratore, il
quale non aveva tenuto alcuna condotta anomala, la Corte di merito ha tenuto
ferma l’individuazione, quali soggetti responsabili dell’accaduto, di V.C. (che
non aveva impugnato sul punto la statuizione di primo grado), responsabile del
cantiere e addetto alla sicurezza, di A.V. (che ugualmente non aveva impugnato
sul punto la statuizione  di primo
grado), quale sub appaltatore dei lavori e datore di lavoro del D.S., ritenuto
responsabile «quantomeno per omessa vigilanza», della fallita società C. s.r.l.
in quanto datrice di lavoro del C. ed autrice del piano di sicurezza con
corrispondenti oneri, in concreto non osservati, di vigilanza e controllo; ha
esteso la responsabilità risarcitoria alla società committente D. s.p.a. per
essere acclarato che la scala in ferro senza ringhiere, sulla quale era salito
l’infortunato, era preesistente ai lavori in questione e non era stata
consegnata in condizioni di sicurezza ovvero fornendo le dovute informazioni
sui correlati rischi al fine della cooperazione nell’attuazione delle misure di
prevenzione e di protezione << senza considerare poi la negligenza del
Direttore dei lavori che doveva rispondere a D. e sul quale quest’ultima doveva
a sua volta vigilare il quale non aveva disposto alcuna precauzione riguardo
l’uso della scala e non era nemmeno presente al momento dell’infortunio». In
ordine al risarcimento del danno, il giudice di appello, osservato che la
cospicua rendita erogata dall’INAIL aveva adeguatamente compensato per il
lavoratore ed il relativo nucleo familiare la perdita dell’apporto
patrimoniale, ha riconosciuto il diritto al danno biologico ulteriore rispetto
a quanto indennizzato dall’INAIL, danno che ha liquidato in base alle tabelle
del Tribunale di Milano, detratto quanto omogeneamente riconosciuto dall’INAIL,
in € 600.000,00 valutato nell’attualità. Ha inoltre riconosciuto il diritto dei
familiari del D.S. al danno non patrimoniale patito iure proprio per lo
sconvolgimento delle abitudini di vita liquidato in favore della moglie andava
in € 80.000,00 ed in favore di ciascuno degli altri familiari in € 55.000,00.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso D. s.p.a. (già D. s.r.I.)
sulla base di sedici motivi; F. Assicurazione Danni s.p.a. ha resistito con
controricorso; A.D.S., G.S., M.D.S. e T.D.S. hanno depositato <<atto di
notifica ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ.»
di documentazione ai fini della inammissibilità del ricorso; gli intimati A.V.,
V.C., la Curatela del Fallimento C. C. s.r.I., Generali Business Solutions
s.c.p.a. non hanno svolto attività difensiva.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi
dell’art. 378 cod. proc. civ..

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo di ricorso D. s.p.a. deduce
nullità della sentenza per violazione degli artt.
132, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., dell’art.
118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 111
Cost. censurando la decisione per apparenza di motivazione; sostiene non
essere percepibili le ragioni alla stregua delle quali era stata affermata la
responsabilità della società committente; ciò sia avuto  riguardo all’affermazione relativa alla
preesistenza sui luoghi della scala, priva delle misure di protezione, sia in
relazione all’assunto della violazione degli obblighi di sicurezza e di
informativa riferiti alla committente D., sia in relazione alla condotta del
Direttore dei lavori in relazione al quale si assume la violazione dell’obbligo
di vigilanza a carico della committente .

2. Con il secondo motivo di ricorso deduce
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1228,
1294, 1655 e
sgg., 2049 e 2055
cod. civ. e dell’art. 7 d.
Igs 626/1994, nel testo vigente ratione temporis, e di ogni altra norma in
materia di responsabilità in tema di appalti, degli artt.
2697 e 2729 cod. civ.; assume il contrasto
della sentenza impugnata con i principi affermati dal giudice di legittimità in
tema di esonero del committente per la responsabilità connessa agli infortuni
sul lavoro subiti da dipendenti dell’appaltatore o del subappaltatore; tale
responsabilità sussisteva, infatti, solo in caso di configurabilità in capo al
soggetto committente di culpa in eligendo o in caso di ingerenza nella
esecuzione dei lavori commissionati al soggetto appaltatore, ipotesi estranee
alla concreta fattispecie; sostiene inoltre che la consegna dell’area alla
società appaltatrice determinava la responsabilità a carico della stessa quale
custode.

3. Con il terzo motivo di ricorso, deducendo
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2050
e 2051 cod. civ., censura la sentenza impugnata
per avere condannato la società D. sulla base della pretesa preesistenza
all’inizio dei lavori della scala dalla quale era caduto il lavoratore,
elemento che assume essere assolutamente irrilevante oltre che inveritiero.

4. Con il quarto motivo di ricorso, deducendo
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1228,
1294, 1655 e
sgg. dell’art. 2055 cod. civ. e dell’art. 7 d. Igs n. 626/1994, nel
testo vigente ratione temporis, e di ogni altra norma in materia di
responsabilità negli appalti per quel che attiene alla figura del Direttore dei
lavori, censura la sentenza impugnata per avere configurato un obbligo di
vigilanza sul direttore dei lavori a carico della società D., senza considerare
che non si trattava di un soggetto incaricato dalla società committente e che,
comunque, tale figura professionale non era investita da un obbligo di
sicurezza.

5. Con il quinto motivo di ricorso, deducendo
violazione degli artt. 101, 112,
115, 116, 343, 345, 414, 420, 434 e 437 cod. proc.
civ., censura la sentenza impugnata per avere affermato la responsabilità
della società D. sulla base di fatti mai allegati da parte attrice e dei quali
non era stata offerta prova e di fatti che non potevano ritenersi né pacifici
né riconducibili al notorio e che risultavano, anzi, smentiti dalla istruttoria
espletata.

6. Con il sesto motivo di ricorso deduce omesso
esame della circostanza, risultante degli atti, relativa al fatto che la scala
dalla quale era caduto il D.S. era in corso di montaggio e, quindi, non era
affatto preesistente al momento della consegna dell’area da parte della
committente, come, invece, ritenuto in sentenza, e che il Direttore dei lavori
non era stato nominato dalla committente D., secondo quanto emergente dalla
prova orale.

7. Con il settimo motivo di ricorso deduce nullità
della sentenza per violazione degli artt. 132, n.
4, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. Att.
Cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., in
relazione alla concreta determinazione del danno liquidato in favore del
lavoratore; il giudice di appello, pur enunciando di volere a tal fine prendere
in considerazione tutte le circostanze del caso concreto, ne aveva omessa la
specifica indicazione e neppure chiarito la relativa incidenza in punto di
personalizzazione del pregiudizio scaturito dall’infortunio; analogamente, non
era dato comprendere da dove era scaturito il dato relativo alla misura del
danno biologico liquidato dall’INAIL portato in detrazione del dovuto.

8. Con l’ottavo motivo di ricorso, deducendo nullità
della sentenza per violazione degli artt. 132 n. 4
cod. proc. civ. , dell’art. 118 disp. Att. Cod.
proc. civ. e 111 Cost., denunzia apparenza
di motivazione con riguardo alla quantificazione del danno in favore dei
congiunti dell’infortunato.

9. Con il nono motivo di ricorso, deducendo
violazione degli artt. 112, 115, 324, 343, 345, 414, 420, 434 e 437 cod. proc.
civ. e 97 disp. Att. Cod. proc. civ.,
censura la sentenza impugnata per avere, nella liquidazione del danno, fatto
applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, pur in difetto
di una richiesta in tale senso di parte attorea.

10. Con il decimo motivo di ricorso, deducendo
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223,
1225, 1227, 2056, 2059 cod. civ.
e di ogni altra norma in tema di valutazione del danno, anche equitativa,
censura la sentenza impugnata per avere utilizzato quale relativo criterio di
determinazione le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano.

11. Con l’undicesimo motivo di ricorso, deducendo
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223,
1225/6, 1227,
2056, 2059 cod. civ. e di ogni altra norma in
tema di valutazione, anche equitativa, del danno, censura la sentenza impugnata
con riferimento alla quantificazione del risarcimento riconosciuto in favore
dei congiunti del lavoratore.

12. Con il dodicesimo motivo di ricorso, deducendo
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223,
1225/6, 1227, 2056, 2059 cod. civ.,
dell’art. 10 d. P. R. n.
1124/1965, delle altre norme del detto T.U. e di ogni altra norma in tema
di valutazione, anche equitativa, del danno, censura la sentenza impugnata con
riferimento alla quantificazione del risarcimento in favore dell’infortunato.

13. Con il tredicesimo motivo di ricorso, deducendo
violazione degli artt. 101, 112, 115, 343, 345, 414, 420, 434 e 437 cod. proc.
civ. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4
cod. proc. civ., censura la decisione di appello per avere la Corte di
merito operato una comparazione tra danno civilistico e importo riconosciuto
dall’INAIL per poste anziché per importi totali come, invece, richiesto nel
ricorso in appello.

14. Con il quattordicesimo motivo di ricorso
denunzia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
per avere la Corte di merito omesso di pronunziare sulla domanda di D. s.p.a.
di essere tenuta indenne da parte della appaltatrice C. s.r.l. .

15. Con il quindicesimo motivo di ricorso, deducendo
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1292,
1294 e 2055 cod.
civ. e di ogni altra norma in materia di responsabilità solidale censura la
sentenza impugnata per l’ipotesi di ritenuto rigetto della domanda della
società D. s.p.a. di essere tenuta indenne dalla società C..

16. Con il sedicesimo motivo deduce omessa pronunzia
sulla eccezione della D. volta ad ottenere l’applicazione della regola
dell’esonero ex art. 10 d.
P.R. n. 1124 /1965 con conseguente violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. .

17. Il primo motivo di ricorso è fondato. E’ noto
che la motivazione meramente apparente – che la giurisprudenza parifica, quanto
alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante –
sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso
materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla
base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono
di ricostruire il percorso logico -giuridico alla base del decisum. E’ stato,
in particolare, precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è
nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente
esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,
perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il
ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento,
non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più
varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. 03/11/2016 n. 22232), oppure
allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha
tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro
disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo
sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. 07/04/2017 n. 9105)
oppure, ancora, nell’ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo
talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di
riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. 18/09/2009 n. 20112).

17.1. Nel caso di specie, come censurato dalla parte
ricorrente, le argomentazioni del giudice di appello non consentono di
percepire il fondamento della responsabilità attribuita alla committente per
l’infortunio occorso al D.S., dipendente del soggetto subappaltatore.

La sentenza impugnata si è limitata ad affermare
essere acclarato che la scala in ferro, senza ringhiere, dalla quale era caduto
il D.S., era preesistente ai lavori di esecuzione dell’appalto e non era stata
consegnata in condizioni di sicurezza ovvero fornendo le dovute informazioni
sui correlati rischi al fine della cooperazione nell’attuazione delle misure di
prevenzione e di protezione; ha quindi soggiunto: « senza considerare poi la
negligenza del Direttore dei lavori che doveva rispondere a D. e sul quale
quest’ultima doveva a sua volta vigilare, il quale non aveva disposto alcuna
precauzione riguardo l’uso della scala e non era nemmeno presente al momento
dell’infortunio>>.

Nel contesto della motivazione il riferimento alla
condotta negligente del Direttore dei lavori, neppure individuata nei suoi
possibili contenuti in relazione agli obblighi astrattamente facenti capo a
tale figura professionale ed al correlativo obbligo di vigilanza sullo stesso a
carico della società D., rimane incomprensibile alla luce dell’accertamento
fattuale alla base della decisione, accertamento al quale è del tutto estranea
la evocazione di responsabilità connesse alla figura professionale del
Direttore dei lavori ed alla violazione dell’obbligo di vigilanza sullo stesso
prefigurabile a carico della società committente.

17.2. Analogamente, la affermazione della
responsabilità della società D., quale committente, per il fatto occorso al
D.S., dipendente del soggetto subappaltatore, non è sorretta da argomentazioni
che consentano di percepirne il fondamento giuridico.

Ricordato che nel nostro ordinamento non è
configurabile una generale responsabilità del soggetto committente per gli
eventi verificatisi nell’esecuzione dell’appalto, causalmente collegati alla
violazione dell’obbligo di sicurezza ex art. 2087
cod. civ., le ragioni per le quali il soggetto che affida in appalto dei
lavori deve essere chiamato a rispondere si collegano (oltre all’ipotesi di
culpa in eligendo nella scelta dell’appaltatore, ipotesi estranea alla
fattispecie  in esame), o, ai sensi dell’art. 7 d. Igs n. 626/1994, nel
testo applicabile ratione temporis in ragione della data del verificarsi
dell’infortunio – il 17.2.2005-, al ricorrere di un appalto endoaziendale vale
a dire di affidamento dei lavori all’interno dell’azienda, ovvero dell’unita’
produttiva (Cass. 25/02/2019, n. 5419; Cass.
13/01/2017, n. 798) oppure, ancora, all’ipotesi di ingerenza organizzativa
del soggetto committente nell’esecuzione dei lavori affidati in appalto (Cass. 09/05/2017, n.11311; Cass. 08/10/2012 n.
17902; Cass. 28/10/2009 n. 22818).

17.2. Tanto premesso, la sentenza impugnata non
consente di percepire se ed in relazione a quale delle due ipotesi ora
richiamate sia stata prefigurata la responsabilità risarcitoria della società  D. ; manca infatti un compiuto accertamento
fattuale circa il ricorrere in concreto delle condizioni di responsabilità
della società committente; in tale contesto, il riferimento operato in
motivazione a Cass. 15/05/2009 n. 11362, in
tema di obblighi informativi del committente in ipotesi di appalto
endoaziendale, non appare decisivo, in assenza di ricostruzione fattuale dalla
quale emerga che nello specifico si versava in ipotesi di affidamento dei
lavori in un ambiente nel quale continuava ad operare anche la società
committente.

18. In base alle considerazioni che precedono si
impone l’accoglimento del primo motivo di ricorso con effetto di assorbimento
degli ulteriori motivi; alla cassazione della decisione consegue il rinvio ad
altro giudice di secondo grado, al quale è demandato il regolamento delle spese
del presente giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli
altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto e rinvia alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, alla
quale demanda il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 maggio 2021, n. 14991
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