Per tassare in via separata l’indennità di fine mandato per gli incarichi speciali di cui al co. 3 dell’art. 2389 c.c. è sufficiente la presenza di un atto, avente data certa, che determini genericamente il diritto all’indennità medesima.

Nota a AdE Risposta 27 aprile 2021, n. 292

Francesco Palladino

L’indennità di fine mandato per la carica di amministratore delegato, nonché di vicepresidente, di una società può essere tassata in modo separato ai sensi dell’art. 17, co. 1, lett. c), del TUIR, a condizione che il diritto all’indennità risulti da un atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto, senza necessità di specificare in tale atto l’importo dell’indennità, fissazione che può essere demandata a un successivo atto del consiglio di amministrazione.

È questa l’importante precisazione fornita dall’Agenzia delle entrate con la Risposta n. 292/2021.

Il dubbio della società istante nasceva dal fatto che, con una prima delibera assembleare, veniva nominato il consiglio di amministrazione e, solo con una successiva delibera, veniva stabilito il compenso spettane a ciascun membro, incluso l’importo del trattamento di fine mandato da erogare in favore del vicepresidente che, ai sensi dell’art. 2389, co. 3, c.c., era investito di incarichi speciali. L’istante, in qualità di sostituto d’imposta, aveva il dubbio se, nel caso di specie, considerato che l’importo dell’indennità non veniva stabilito nell’atto di nomina ma con un successivo atto, potesse (o meno) trovare applicazione il regime della tassazione separata di cui all’art. 17, co. 1, lett. c), del TUIR.

L’Agenzia delle entrate ha prima ricordato che l’art. 17 citato subordina l’applicazione del regime di tassazione separata alla sussistenza della condizione che il diritto al trattamento di fine mandato risulti “da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto” e poi ha ritenuto che tale previsione possa essere intesa, limitatamente agli incarichi speciali di cui al co. 3 dell’art. 2389 c.c., nel senso che “è sufficiente che l’atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto, che riconosce il diritto al trattamento di fine mandato, determini genericamente il diritto all’indennità medesima, demandando a un successivo atto del consiglio di amministrazione la specificazione dell’importo”. A ben vedere, infatti, per gli incarichi speciali di cui al co. 3 dell’art. 2389, la specificazione del compenso per ciascun amministratore è, per legge, affidata al consiglio di amministrazione, che necessariamente vi provvede in un momento successivo alla nomina dell’amministratore da parte dell’assemblea dei soci.

Pertanto, secondo l’Agenzia delle entrate, il trattamento di fine mandato maturato dal vicepresidente della società istante ben può beneficiare del particolare regime di tassazione separata previsto dall’art. 17 TUIR, posto che, nel caso concreto, il diritto all’indennità risultava effettivamente da un atto avente il requisito della data certa (ossia la delibera assembleare) anteriore all’inizio del rapporto.

Indennità di fine mandato per gli incarichi speciali e requisiti per la tassazione separata
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