Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 giugno 2021, n. 16087

Indennità di accompagnamento, Requisiti, Domanda
amministrativa, Mancanza di idonea certificazione, Accertamento

 

Rilevato che

 

II Tribunale di Roma disponeva correzione dell’errore
materiale della sentenza n. 1593/2019, sostituendo integralmente il testo
erroneamente inserito nel sistema informatico.

Con tale decisione affermava il diritto di C.A. alla
indennità di accompagnamento dal primo giorno del mese successivo alla domanda
amministrativa.

Avverso tale decisione l’Inps proponeva ricorso
affidato a due motivi cui resisteva con controricorso la C.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle
parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

 

Considerato che

 

1) Deve preliminarmente ritenersi infondata
l’eccezione sollevata dalla controricorrente sulla mancata proposizione del
ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 della
Costituzione. Questa Corte ha chiarito che “La sentenza emessa
all’esito del giudizio di merito conseguente all’accertamento tecnico
preventivo di cui all’art. 445 bis cod. proc. civ.
è soggetta all’ordinario ricorso per cassazione ex art.
360 cod. proc. civ., e non al ricorso straordinario ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento la
cui appellabilità è esclusa dall’art. 445 bis,
ultimo comma, cod. proc. Civ” (Cass.n.
12332/2015).

Nel caso di specie oggetto della impugnazione
dinanzi al Giudice di legittimità è la sentenza n. 1593/2019, resa all’esito
del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., come
integrata dalla ordinanza di correzione della medesima adottata all’esito di
udienza di discussione, il 5.4.2019. Lo strumento per la impugnazione della
predetta sentenza è dunque, come affermato da principio richiamato, il ricorso
ordinario dinanzi alla Corte di cassazione.

2) Con primo motivo di ricorso è dedotta la nullità
della sentenza per violazione dell’art. 287 e 288 c.p.c, per aver, il giudice, dichiarato il
diritto alla prestazione a seguito di ricorso per correzione dell’errore
materiale (art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.)

Parte ricorrente si duole della totale sostituzione,
in sede di correzione dell’errore materiale, del provvedimento in origine
emesso.

Questa Corte ha recentemente affrontato il tema
della correzione dell’errore materiale e dei confini in cui contenerlo, avuto
riguardo alla emissione di provvedimenti informatici. Ha statuito che ” Il
procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo, previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c.,
è esperibile non solo per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra
l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica,
chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento e, come tale, rilevabile
“ictu oculi”, ma anche in funzione integrativa, in ragione della
necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria
consequenziale a contenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria
di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale. Può inoltre farsi
ricorso a tale procedimento quando il giudice, nel redigere la sentenza e in
conseguenza di un mero errore di sostituzione del “file” informatico,
abbia commesso uno scambio di provvedimenti nella fase di impaginazione,
facendo seguire, ad un’epigrafe pertinente, uno “svolgimento del
processo”, dei “motivi della decisione” ed un dispositivo
afferenti ad una diversa controversia decisa in data coeva nei confronti delle
stesse parti: in tal caso, infatti, l’estensione della correzione non integra
il deposito di una decisione affatto distinta, la quale verrebbe interamente sostituita
a quella corretta” (Cass. n. 4319/2019).

Nel caso in esame il Tribunale con l’ordinanza di
correzione ha evidenziato l’esistenza di un errore materiale consistito
nell’invio telematico di un contenuto differente rispetto a quello oggetto del
giudizio, e dunque costituente mero errore di sostituzione del “file”
informatico…e scambio di provvedimenti nella fase di impaginazione.

Ha poi inserito l’esatto contenuto della statuizione
assunta.

Il principio richiamato (Cass. n. 4319/19) ben si
confronta con una modalità di lavoro diversa da quella “cartacea”, in
ragione della quale l’errato invio di files informatici estranei alla
fattispecie trattata è equiparabile alla ipotesi di lapsus calami quale
materiale divergenza tra ideazione del giudice e sua grafica rappresentazione.
L’orientamento, a cui si intende dare seguito, esprime maggiore adeguatezza,
rispetto a precedenti pronunce (Cass. n. 2815/2016), circa il concetto di
errore materiale, allorché questo sia diretto ad una realtà processuale in cui
regole del processo e tecnologia devono trovare sintesi appropriata.

Peraltro, rispetto alla fattispecie in esame, deve
anche considerarsi che la determinazione del tribunale è conseguenza;

diretta dell’accertamento peritale svolto in
giudizio, il cui contenuto risulta integrativo della decisione e non è stato
contestato neppure in questa sede.

2) Con il secondo motivo l’Inps ha denunciato la
violazione e falsa applicazione degli artt. 7 l.n.533/1973, 2697 c.c., 1 e 2 DM 19 novembre 1990, in relazione
alla legge n. 18/1980 , dell’art 1 DPR n.
698/1994 , dell’art 20, comma 3, DL n. 78/2009
(art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.). L’Istituto rileva
che la sentenza impugnata ha erroneamente riconosciuto il beneficio
dell’indennità di accompagnamento in mancanza di idonea certificazione allegata
alla domanda amministrativa.

Deve premettersi che lo stesso Istituto ricorrente
dà atto della presenza nel caso di specie di domanda amministrativa e
certificazione medica, e che le censure riguardano quindi l’adeguatezza di
siffatti documenti rispetto alla prestazione domandata( indennità di accompagnamento).

Questa Corte, recentemente (Cass. n. 14412/2019) ha affrontato fattispecie
analoga alla presente rilevando che “In tema di prestazioni previdenziali
ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione
della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli
predisposti dall’INPS o l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che
la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la
procedura anche amministrativa si svolga regolarmente. Ne consegue che non
costituisce requisito imprescindibile della domanda amministrativa barrare la
casella che, nel modulo, individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza e
necessaria per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento,
non potendo l’istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità
ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di
legge assoluta ex art. 111 Cost.”

La Corte ha anche soggiunto che “In tema di
prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito
della previa presentazione della domanda amministrativa, di cui all’art. 443 c.p.c., non è necessaria la formalistica
compilazione dei moduli predisposti dall’INPS o l’uso di formule sacramentali,
essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione
richiesta affinché la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente;
ne consegue che non costituisce requisito ostativo all’esercizio dell’azione
per il riconoscimento del beneficio dell’indennità di accompagnamento la
circostanza che la domanda amministrativa sia corredata da un certificato
medico negativo rilasciato all’assistito dal medico curante, non potendo
l’istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di
improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge
assoluta ex art. 111 Cost” (Cass. 24896/2019).

I principi esposti, del tutto coerenti con la
fattispecie all’esame, rendono infondato anche tale motivo di censura.

Il ricorso deve essere rigettato.

Attesa la novità della questione in punto di correzione
dell’errore materiale, è opportuno compensare le spese del presente giudizio.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del
d.P.R. 30 maggio, introdotto dall’art.
1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità
2013).

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; compensa le spese.

Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115
del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

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