Prassi – INPS – Messaggio 17 giugno 2021, n. 2330

Gestione lavoratori domestici. Pagamento dei contributi
relativi a periodi di mancato preavviso e/o ferie non godute

 

Con il presente messaggio, anche a seguito di
quesiti pervenuti, si forniscono chiarimenti in merito al pagamento dei
contributi relativi a periodi di mancato preavviso e/o ferie non godute per i
lavoratori domestici.

Con il messaggio n.
13156 del 14 agosto 2013 è stata rilasciata, nell’ambito del “Portale dei
Pagamenti”, la funzione per il versamento dei contributi relativi a periodi di
mancato preavviso e/o ferie non godute per i rapporti di lavoro domestico
cessati.

Detta funzionalità tiene conto di una duplice data
di cessazione dell’obbligo contributivo, la prima individuabile nella data di
cessazione valida ai fini giuridici (quella in cui effettivamente è terminata
la prestazione lavorativa), la seconda è la data di fine dell’obbligo
contributivo, che coincide con il termine dei giorni di mancato preavviso che hanno
dato luogo alla relativa indennità sostitutiva.

In merito all’indennità sostitutiva del preavviso
l’Istituto, con la circolare n. 263 del 24 dicembre
1997, emanata in seguito alla entrata in vigore del D.lgs 2 settembre 1997, n. 314, ha precisato che
le somme erogate a tale titolo devono essere aggiunte, ai fini del calcolo dei
contributi, alla retribuzione dell’ultimo periodo di paga, ma attribuite, ai
fini dell’accredito dei contributi assicurativi a favore del lavoratore, al
periodo cui esse si riferiscono (delibera del Consiglio di Amministrazione n.
63 del 4 maggio 1973 e circolare n. 365 C. e V. del
19 agosto 1974).

Con riferimento alla disciplina delle ferie non
godute, si deve tener conto della precisazione contenuta, da ultimo, nel
Contratto Collettivo Nazionale di categoria dell’8 settembre 2020 (in vigore
dal 1° ottobre 2020), secondo cui le ferie non possono essere monetizzate,
salvo i giorni non goduti che residuano alla cessazione del rapporto di lavoro,
così come previsto all’articolo 10,
comma 2, del D.lgs 8 aprile 2003, n. 66.

La natura di tale monetizzazione è retributiva, come
peraltro rinvenibile nella sentenza n. 11462 del 9
luglio 2012 e nella successiva ordinanza n. 6189 del 26 marzo 2015 della
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nelle quali viene affermato il principio
secondo il quale le ferie, che godono di rigorosa tutela di rilievo
costituzionale, sono irrinunciabili e, conseguentemente, le somme erogate a
tale titolo costituiscono un’erogazione di natura retributiva, giacché
strettamente correlate al rapporto di lavoro (cfr., in senso conforme, le sentenze n. 4839/1998; n.
6607/2004; n. 17761/2005; n. 19023/2006; n. 11262/2010; n.
1101/2012; n. 1102/2012; n. 1057/2012 e n. 660/2015).

Conseguentemente, gli importi dovuti dal datore di
lavoro a titolo di ferie maturate e non godute – poiché non inseriti nelle
esclusioni tassative dell’articolo
12, comma 4, della legge 30 aprile 1969, n. 153, così come sostituito dall’articolo 6 del D.lgs n. 314/1997
– rientrano nella determinazione del reddito da lavoro dipendente dell’ultimo
periodo lavorato ai fini contributivi.

Si precisa, pertanto, che il pagamento della
contribuzione previdenziale relativa alle somme imponibili corrispondenti al
periodo (settimane/ore) di ferie maturate e non godute deve essere effettuato
insieme all’ultimo periodo lavorato, fino alla data di effettiva cessazione del
rapporto di lavoro.

A titolo esemplificativo, si riporta il seguente
caso.

Un lavoratore domestico è licenziato senza preavviso
e senza aver fruito delle ferie maturate: è dovuta la contribuzione anche per
la retribuzione percepita a tale titolo. Il datore di lavoro deve calcolare le
settimane e il numero delle ore retribuite, necessari per la generazione del
documento di pagamento corrispondente.

Esempio di calcolo: Cessazione di un rapporto di
lavoro con un impegno di 24 ore settimanali e con una anzianità di servizio di
due anni – data fine rapporto: 27 giugno 2020 senza preavviso – ferie non
fruite.

Il lavoratore ha diritto a 15 giorni di indennità di
mancato preavviso e ha maturato 13 giorni di ferie di cui non ha fruito.

Il datore di lavoro, dopo aver comunicato la data di
cessazione, attraverso il “Portale dei Pagamenti”, dovrà indicare i 15 giorni
di calendario di preavviso (le tre settimane comprese dal 28/06/2020 al
12/07/2020), e generare due Avvisi di pagamento “pagoPA” come di seguito
indicato:

1. 2°/2020 – che conterrà anche le ore retribuite
come ferie maturate e non fruite: 312 ore lavorate (24hx13sett) + 52 ore
retribuite per ferie (24h/6ggx13gg) per un totale di 364 ore;

2. 3°/2020 – per il pagamento delle tre settimane di
mancato preavviso: 24h/7ggx15gg = 52 ore (51,43 arrotondato per eccesso) per le
prime tre settimane di luglio, dove cadono i 15 giorni, che saranno indicate
nella causale di pagamento con la lettera “P”.

Prassi – INPS – Messaggio 17 giugno 2021, n. 2330
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