Il presupposto legale dell’indennità di accompagnamento consiste non già nella mera difficoltà di compiere gli atti della vita quotidiana, bensì nell’impossibilità di por mano agli stessi.

Nota a Cass. (ord.) 4 giugno 2021, n. 15620

Fabio Iacobone

I presupposti utili a beneficiare dell’indennità di accompagnamento consistono nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore e nell’impossibilità di compiere gli atti della vita quotidiana, non ritenendosi sufficiente la mera difficoltà nel realizzarli.

Pertanto, un soggetto, affetto da patologia di natura psichiatrica, ma comunque in grado di attendere agli atti essenziali della vita quotidiana, e bisognoso soltanto di un impegno giornaliero di supervisione di talune attività (tra cui l’assunzione quotidiana di farmaci), limitata a un tempo minimo giornaliero, non ha diritto all’indennità di accompagnamento.

Lo ribadisce la Corte di Cassazione (ord. 4 giugno 2021, n. 15620) confermando la sentenza della Corte di Appello di Salerno che aveva negato ad un titolare di pensione di inabilità, il beneficio dell’indennità di accompagnamento, accertando che:

a) egli non era in grado di “provvedere alla propria igiene personale, di soddisfare i propri bisogni fisiologici, vestirsi e svestirsi, assumere i pasti, effettuare in sufficiente autonomia tutto quanto attiene alle necessità minime essenziali della quotidianità”;

b) e che l’eventuale aiuto da parte del familiare o di persona delegata a supervisionare la corretta assunzione della terapia farmacologica (attesa la totale capacità del ricorrente di provvedervi in autonomia), somministrata con cadenza non giornaliera bensì al bisogno, non comportava un impegno di tempo continuativo, mentre “l’accompagnamento presuppone la necessità di far ricorso all’aiuto di terzi nella giornata ogni qual volta il soggetto debba compiere una determinata attività quotidiana senza la cui assistenza essa non sia materialmente attuabile”;

c) relativamente al tipo di patologia psichica del ricorrente, che essa non era di gravità tale da far ritenere necessario l’accompagnamento,” non possedendo le caratteristiche della psicosi cronica che si manifesta con allucinazioni e delirio”, per la quale si considera ammissibile il beneficio in questione.

Indennità di accompagnamento: presupposto
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