Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 giugno 2021, n. 17994

Pensione, Possesso dei requisiti contributivi, Affidamento
incolpevole sull’attendibilità della rilasciata dall’Inps

 

Fatti di causa

 

1. La Corte d’appello di Bologna ha dichiarato inammissibile
il ricorso in appello proposto da A.C. avverso la sentenza del Tribunale di
rigetto della domanda volta a far accertare il suo diritto alla pensione o in
subordine la condanna dell’Inps al risarcimento del danno per aver fornito
informazioni inesatte sulla sua situazione pensionistica.

Secondo la Corte il ricorrente si era limitato a
riproporre le stesse questioni proposte in primo grado senza confrontarsi, né
svolgere contestazioni specifiche delle circostanze di fatto, con l’iter
logico-giuridico e con il principio di diritto, ex art.
1227 co 2 c.c., su cui si fondava la sentenza appellata di rigetto della
domanda.

2. Avverso la sentenza ricorre il G. con quattro
motivi. Resiste l’Inps.

 

Ragioni della decisione

 

3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia
violazione dell’art. 434 cpc, nullità della
sentenza. Censura la sentenza che ha dichiarato inammissibile I’appello sebbene
il ricorso contenesse lo sviluppo di un percorso logico alternativo a quello
adottato dal primo giudice, idoneo a determinare le modifiche della statuizione
censurata.

Rileva che aveva censurato quanto affermato dal
Tribunale secondo cui “non sussiste contestazione tra le parti che il
ricorrente non abbia i requisiti per poter ottenere la pensione “; che
detta contestazione costituiva, invece, la materia del contendere che egli
aveva riproposto con la domanda principale adducendo, a sostegno, l’avvenuta
comunicazione da parte dell’Inps dei dati relativi alla sua situazione
pensionistica, in conformità all’art. 54 L. n. 88/1989. In
definitiva nell’atto di appello aveva individuato le questioni di fatto e di
diritto erroneamente decise dal Tribunale indicando la soluzione alternativa.

Con riferimento alla domanda subordinata di
risarcimento, per il periodo in cui era rimasto senza lavoro per fatto a lui
non imputabile, rileva che aveva dedotto tutte le circostanze da cui era
derivato il danno,in particolare:

– aveva censurato l’affermazione del Tribunale
secondo cui il ricorrente non poteva non sapere, nonché la mancanza di
diligenza.

A riguardo aveva dedotto tutte le circostanze di
fatto ed aveva richiamato il contenuto della certificazione di cui all’art. 54 L. n. 88/1989 da cui
era derivato il suo affidamento incolpevole ed il danno per la perdita della
retribuzione, sottolineando, inoltre, il comportamento colposo dell’Inps ed
invece quello diligente da lui manifestato nell’aver dato le dimissioni solo
dopo avere acquisito la certificazione dall’Inps.

In sostanza dall’atto di appello risultavano
individuate e confutate tutte le parti della sentenza del Tribunale ritenute
errate;

4. Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 132, co 2, n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp att c.p.c. osserva che la Corte si
era adeguata alla decisione del Tribunale, senza confutare le argomentazioni
del ricorso in appello.

5. Con il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 1227, co 2, c.c.; dell’art. 132 c.p.c., 118
disp att.; nullità della sentenza per violazione art.
132 c.p.c. e 118 disp att. omesso esame di
fatti decisivi.

La Corte, qualora avesse esaminato le censure,
avrebbe assunto altra decisione ed, in particolare, non avrebbe applicato l’art. 1227 cc avendo egli usato la diligenza nel
richiedere le informazioni all’Inps ed essendo il danno imputabile solo
all’Istituto.

6. Con il quarto motivo denuncia violazione dell’art 112 cpc avendo i giudici ritenuto applicabile
l’art 1227cc pur in assenza di un’eccezione in
tal senso dell’Inps.

7. Il primo motivo va accolto restando assorbiti gli
altri motivi.

8. Il ricorrente ha esposto, nel ricorso in cassazione,
che il Tribunale aveva rigettato la domanda principale, volta ad ottenere la
pensione di anzianità a carico della gestione coltivatori diretti, sul rilievo
che non sussisteva contestazione tra le parti circa l’ insussistenza dei
requisiti per poter ottenere la pensione, visto il mancato versamento dei
contributi nel periodo 1982/1998 Riferisce, inoltre, che il Tribunale aveva
rigettato la domanda subordinata risarcitoria in applicazione dell’art 1227 comma 2 cc affermando che il G. avrebbe
potuto evitare il danno usando l’ordinaria diligenza.

Il ricorrente ha affermato, poi, che in appello,
dopo aver ribadito il valore certificativo della comunicazione di cui all’art 54 L n 88/ 1989, aveva
sostenuto la responsabilità dell’istituto per erronee comunicazioni, senza che
l’interessato fosse onerato dall’effettuare alcun verifica ;aveva censurato
proprio l’affermazione del Tribunale secondo cui” non sussiste contestazione
tra le parti che il ricorrente non abbia i requisiti per poter ottenere la
pensione “, così evidenziando che, invece, detta contestazione costituiva
la materia del contendere .Aveva insistito sulla sua buona fede e sul proprio
affidamento incolpevole, prospettando un danno di Euro 100.015.

8. Costituisce giurisprudenza consolidata di questa
Corte, quella secondo cui “gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso
che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara
individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata
e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una
parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la
redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di
primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata,
tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae”
del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle
impugnazioni a critica vincolata”.

9. Posti tali principi, ai quali il Collegio intende
assicurare continuità, e ribadita la possibilità di procedere alla disamina
diretta degli atti processuali, atteso che il motivo in esame denunzia un error
in procedendo commesso dal giudice del merito, si ritiene che le doglianze del
ricorrente siano fondate.

A fronte della motivazione del Tribunale, come
riportate nel ricorso, con l’atto di appello l’odierno ricorrente ha contestato
la correttezza di tali conclusioni formulando censure specifiche, individuando
le questioni di fatto e di diritto erroneamente risolte dal Tribunale, sia con
riferimento alla domanda principale volta ad ottenere la pensione in ordine alla
quale ha ribadito il valore certificativo della comunicazione ricevuta
dall’Inps in base alla norma di cui all’art 54 L n 88/1989,
certificazione che attestava il possesso dei requisiti contributivi per
accedere alla pensione e, dunque, censurando l’affermazione del Tribunale
secondo cui non era contestato tra le parti che il ricorrente non avesse i
requisiti per poter ottenere la pensione; sia con riferimento alla domanda
subordinata risarcitoria in ordine alla quale aveva censurato l’affermazione
del Tribunale secondo cui il ricorrente non poteva non sapere e aveva agito
senza diligenza.

A riguardo aveva dedotto tutte le circostanze da cui
era derivato il danno deducendo il suo affidamento incolpevole sull’attendibilità
della certificazione ex art.
54 citato, rilasciatogli dall’Inps, e sottolineando la diligenza
manifestata nel richiedere la certificazione e nel dare le dimissioni solo dopo
aver ottenuto detta certificazione.

In sostanza dall’atto di appello risultavano
individuate e confutate tutte le parti della sentenza del Tribunale che il
ricorrente riteneva errate ribadendo le sue argomentazioni.

10. Non risulta pertanto coerente con il contenuto
del ricorso l’affermazione della Corte d’appello laddove ha ritenuto l’assenza
dell’individuazione nel ricorso in appello dei passaggi della sentenza del
Tribunale che si intendevano appellare e delle circostanze da cui sarebbe
derivata la violazione della legge.

Non si ravvisano i presupposti per la dichiarazione
di inammissibilità del ricorso in appello, considerato che esso è stato
correttamente strutturato, in relazione a ciascuna delle censure – attinenti
alla ricostruzione del fatto e/o alla violazione di norme di diritto –
sviluppate dall’impugnazione, mediante l’indicazione testuale riassuntiva del
contenuto delle parti della motivazione che si sono ritenute erronee, cui ha
fatto seguito l’indicazione delle ragioni poste a fondamento delle critiche svolte
dell’appellante e della loro rilevanza al fine di confutare la soluzione
censurata.

11. Per le considerazioni che precedono la sentenza
impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa
rinviata alla Corte d’appello di Bologna anche per le spese del presente
giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa
la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte
d’appello di Bologna anche per le spese del presente giudizio.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 giugno 2021, n. 17994
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